Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/02/2024, n. 596
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
ConIGlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte al n. 907/2019 e 916/2019, aventi ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, nata a [...] l' 11/07/1974, rappresentata e difesa, giusta Parte_1 procura in atti, dall'avv. VIGGIANI PATRIZIA, presso la quale elettivamente domicilia
RICORRENTE-RESISTENTE
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta _1 procura in atti, dall'avv. FIORILLO GIUSEPPE, presso il quale elettivamente domicilia
RESISTENTE-RICORRENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da udienza del 04/04/2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La IG.ra , premesso di aver contratto matrimonio con il resistente e che Parte_1 dall'unione è nata una figlia ( in data 07/07/2011) chiedeva di pronunciare la Per_1 separazione personale dei coniugi con dichiarazione di addebito al marito per la violazione dell'obbligo di contribuzione;
affidare la figlia minore a entrambi i genitori con residenza prioritaria presso la madre con regolamentazione degli incontri padre-figlia;
porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore con una somma congrua tenendo conto delle eIGenze di vita della minore, oltre al 50% delle spese straordinarie;
la restituzione dei mobilie dei beni acquistati durante il matrimonio;
vittoria di spese e competenze di lite.
Il resistente, costituitosi in giudizio, chiedeva, in via preliminare, la riunione con il procedimento iscritto al n. rg n 916/17 per connessione soggettiva ed oggettiva;
di pronunciare la separazione personale dei coniugi con dichiarazione di addebito alla moglie per aver intrattenuto una relazione extraconiugale;
disporre l'affido in suo favore della figlia minore con residenza privilegiata presso il padre;
l'assegnazione della casa coniugale;
fissare una somma congrua a carico della ricorrente a titolo di mantenimento in favore della figlia minore, oltre al
50% delle spese straordinarie;
vittoria di spese e competenze di lite.
All'udienza del 09.05.2019, disposta la riunione con il procedimento iscritto al n. rg n.
916/17 e dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, il Presidente d. del Tribunale adottava i provvedimenti urgenti ex art. 708 c.p.c. e rimetteva le parti dinnanzi al G.I.
Sulle conclusioni delle parti, all'udienza del 04/04/2023, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, riguardo all'istruzione probatoria della causa, entrambe le parti, all'udienza del 18.10.2022, hanno chiesto rinvio per la precisazione delle conclusioni. Successivamente il IG. ha insistito per l'emissione dell'ordine di esibizione ex art. 210 _1
c.pc..
In ogni caso, secondo quanto espressamente previsto dal primo comma dell'art. 210
c.pc., il giudice ordina l'esibizione solo qualora ritenga necessaria l'acquisizione al processo, nel senso che deve trattarsi di documento indispensabile e che non deve essere possibile acquisire in altro modo la prova del fatto, al fine di limitare il sacrificio della libertà e dell'autonomia della parte e del terzo in possesso del documento. Inoltre, l'art. 210 c.pc. richiama l'art. 118 del c.p.c., con la conseguenza che è soggetto agli stessi limiti di ammissibilità previsti per l'ordine di ispezione, il che comporta che esso può essere emesso a condizione che non ne derivi grave danno per la parte o per il terzo o che gli stessi non debbano essere costretti a violare un segreto professionale, d'ufficio o di Stato. La richiesta di ordinare l'esibizione dell'elenco delle persone presenti in hotel nella data indicata, per come formulata, appare esplorativa, in violazione dei precetti indicati e il documento non indispensabile al fine di fornire la prova dell'adulterio che la parte ben avrebbe potuto fornire altrimenti.
In ordine ai capitoli di prova testimoniale non ammessi, deve darsi continuità all'orientamento secondo il quale: a) la richiesta di provare per testimoni un fatto eIGe non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa (Cass.,
Sez. VI, 12.10.2011, n. 2099);
b) non possono essere ammessi, in quanto non aventi ad oggetto fatti specifici, i capitoli di prova
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
ConIGlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte al n. 907/2019 e 916/2019, aventi ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, nata a [...] l' 11/07/1974, rappresentata e difesa, giusta Parte_1 procura in atti, dall'avv. VIGGIANI PATRIZIA, presso la quale elettivamente domicilia
RICORRENTE-RESISTENTE
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta _1 procura in atti, dall'avv. FIORILLO GIUSEPPE, presso il quale elettivamente domicilia
RESISTENTE-RICORRENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da udienza del 04/04/2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La IG.ra , premesso di aver contratto matrimonio con il resistente e che Parte_1 dall'unione è nata una figlia ( in data 07/07/2011) chiedeva di pronunciare la Per_1 separazione personale dei coniugi con dichiarazione di addebito al marito per la violazione dell'obbligo di contribuzione;
affidare la figlia minore a entrambi i genitori con residenza prioritaria presso la madre con regolamentazione degli incontri padre-figlia;
porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore con una somma congrua tenendo conto delle eIGenze di vita della minore, oltre al 50% delle spese straordinarie;
la restituzione dei mobilie dei beni acquistati durante il matrimonio;
vittoria di spese e competenze di lite.
Il resistente, costituitosi in giudizio, chiedeva, in via preliminare, la riunione con il procedimento iscritto al n. rg n 916/17 per connessione soggettiva ed oggettiva;
di pronunciare la separazione personale dei coniugi con dichiarazione di addebito alla moglie per aver intrattenuto una relazione extraconiugale;
disporre l'affido in suo favore della figlia minore con residenza privilegiata presso il padre;
l'assegnazione della casa coniugale;
fissare una somma congrua a carico della ricorrente a titolo di mantenimento in favore della figlia minore, oltre al
50% delle spese straordinarie;
vittoria di spese e competenze di lite.
All'udienza del 09.05.2019, disposta la riunione con il procedimento iscritto al n. rg n.
916/17 e dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, il Presidente d. del Tribunale adottava i provvedimenti urgenti ex art. 708 c.p.c. e rimetteva le parti dinnanzi al G.I.
Sulle conclusioni delle parti, all'udienza del 04/04/2023, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, riguardo all'istruzione probatoria della causa, entrambe le parti, all'udienza del 18.10.2022, hanno chiesto rinvio per la precisazione delle conclusioni. Successivamente il IG. ha insistito per l'emissione dell'ordine di esibizione ex art. 210 _1
c.pc..
In ogni caso, secondo quanto espressamente previsto dal primo comma dell'art. 210
c.pc., il giudice ordina l'esibizione solo qualora ritenga necessaria l'acquisizione al processo, nel senso che deve trattarsi di documento indispensabile e che non deve essere possibile acquisire in altro modo la prova del fatto, al fine di limitare il sacrificio della libertà e dell'autonomia della parte e del terzo in possesso del documento. Inoltre, l'art. 210 c.pc. richiama l'art. 118 del c.p.c., con la conseguenza che è soggetto agli stessi limiti di ammissibilità previsti per l'ordine di ispezione, il che comporta che esso può essere emesso a condizione che non ne derivi grave danno per la parte o per il terzo o che gli stessi non debbano essere costretti a violare un segreto professionale, d'ufficio o di Stato. La richiesta di ordinare l'esibizione dell'elenco delle persone presenti in hotel nella data indicata, per come formulata, appare esplorativa, in violazione dei precetti indicati e il documento non indispensabile al fine di fornire la prova dell'adulterio che la parte ben avrebbe potuto fornire altrimenti.
In ordine ai capitoli di prova testimoniale non ammessi, deve darsi continuità all'orientamento secondo il quale: a) la richiesta di provare per testimoni un fatto eIGe non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa (Cass.,
Sez. VI, 12.10.2011, n. 2099);
b) non possono essere ammessi, in quanto non aventi ad oggetto fatti specifici, i capitoli di prova
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