Trib. Palmi, sentenza 05/12/2024, n. 170
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Testo completo
R.G./V.G. n. 879/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di conSIlio e composto dai SIg. magistrati dott. Piero Viola Presidente dott. Mariano Carella Giudice dott.ssa Emanuela Ruscio Giudice onorario ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nato a Aschaffenburg in [...] il [...] – c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Filippone C.F._1
e
(nata a [...] il [...] - c.f. ), rappresentata CP C.F._2
e difesa dall'avv. Marco Cassone
- ricorrenti -
Oggetto: separazione personale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19/11/2024 e hanno Parte_1 CP chiesto in via congiunta che sia dichiarata la loro separazione personale.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 26/12/2009 in TE (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 60, part II, serie A anno 2009) e che dall'unione è nato il figlio (7/05/2010), hanno dedotto che Per_1 nel tempo sono sorti insanabili contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale.
I coniugi hanno indicato le seguenti condizioni di separazione consensuale:
1. I coniugi vivranno separati con obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa coniugale, già di proprietà della SI.ra unitamente CP all'arredamento che la compone, rimane assegnata alla stessa che continuerà
a viverci unitamente al figlio . Persona_2
3. Il figlio minore è affidato in regime di affido condiviso ad Per_1 entrambi i genitori, con collocazione prevalente dello stesso presso la madre.
4. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore ogni qualvolta lo vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici e di svago del minore, oltre che compatibilmente con la volontà del minore medesimo. In particolare, il padre potrà tenere con sé il figlio ogni fine settimana dal venerdì alla domenica sera. Durante le vacanze natalizie, il padre potrà tenere con sé il figlio, ad anni alterni, dal giorno 23 al giorno 29 dicembre oppure dal giorno 30 dicembre al giorno 6 gennaio. Durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, il minore trascorrerà il giorno di Pasqua con il padre ed il giorno del Lunedì dell'Angelo con la madre e viceversa. Nel periodo delle vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore due settimane (anche non consecutive), da stabilirsi di comune accordo. Per tutte le altre festività e per il giorno del compleanno del minore sarà applicato il criterio dell'alternanza annuale.
5. Il Padre verserà a titolo di mantenimento concorsuale per il Parte_1 figlio minore un assegno