Trib. Potenza, sentenza 13/11/2024, n. 109
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Testo completo
R.G. N. 1415/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa L T Presidente dott.ssa R M Giudice dott.ssa A T Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1415/2024 del ruolo generale degli affari della volontaria giurisdizione, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione di udienza con scadenza il 6.11.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
(C.F.: ), nato a Moliterno (PZ) il Parte_1 C.F._1
12.10.1950 e residente in Potenza alla via Serre n. 17, cittadino italiano, rappresentato
e difeso dall'Avv. ANNAMARIA PACE (C.F.: ), giusta C.F._2
procura in atti, elettivamente domiciliato in Potenza alla via Messina n. 97 presso lo studio del difensore, pec: Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: , nata ad Abriola (PZ) in data CP_1 C.F._3
11.12.1952 e residente in Potenza alla via Vienna n. 45, cittadina italiana, rappresentata
e difesa dall'Avv. ANNAMARIA PACE (C.F.: ), giusta C.F._2
procura in atti, elettivamente domiciliata in Potenza alla via Messina n. 97 presso lo studio del difensore, pec: Email_1
-RICORRENTE-
1
R.G. N. 1415/2024 V.G.
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio su istanza congiunta;
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato in data 1.7.2024 ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti hanno avanzato domanda congiunta di scioglimento del matrimonio civile tra di loro contratto in Firenze in data 8.6.1983, deducendo che prima del matrimonio era nato il figlio (25.10.1982) e che, dopo la celebrazione dell'udienza presidenziale, Per_1
avvenuta in data antecedente all'emissione del decreto di omologa, l'intestato
Tribunale aveva omologato le condizioni di separazione personale tra loro concordate con decreto n. 10676 del 21.7.2020.
Le parti hanno -altresì- dedotto di aver continuato a vivere separate, essendo venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale, esistendo -pertanto- il presupposto di proponibilità della domanda ex art. 3, comma 1,
n. 2), lett. b), e comma 2 della Legge n. 898/1970.
II All'udienza del 6.11.2024, celebrata ai