Trib. Rimini, sentenza 18/11/2024, n. 1029
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 3093/2022
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rimini in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sig.ri magistrati:
Dott.ssa E D C Presidente
Dott.ssa C Z Gdice
Dott. A M Giudice estensore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3093/2022, trattenuta in decisione all'udienza del 16 luglio 2024, promossa da:
C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. M
P (C.F. , PEC e dall'Avv. C.F._2 Email_1
M B (C.F. , PEC C.F._3 Email_2 elettivamente domiciliato presso lo studio delle medesime sito in Rimini, Via Clementini n. 2, giusta procura in atti;
Ricorrente
Contro
, C.F. , nata a [...] il [...], residente a [...]CP_1 C.F._4
Conca (RN) alla Via San Simeone n.8, rappresentata e difesa dall'Avv. P G (C.F.
P.E.C. -Fax 0541/23224), CodiceFiscale_5 Email_3 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Rimini (47923), Via Montefeltro n.133, giusta procura in atti;
Resistente con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
.
pagina 1 di 13 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 16 luglio 2024, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
AVENTE AD OGGETTO: separazione giudiziale.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I FATTI OGGETTI DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI.
Con ricorso depositato in data 6.10.2022 il sig. ha convenuto in giudizio la sig.ra Parte_1 esponendo di aver contratto matrimonio in data 16.10.1994 e che dalla loro unione è nata la CP_1
Per_ figlia (5.05.2010).
Il ricorrente ha riferito che, a seguito delle nozze, la loro unione è stata caratterizzata da grande serenità
e armonia, sino a quando non sono iniziati i primi screzi che, secondo quanto riferito dal sig. Parte_1 sono imputabili alle condotte dei familiari della resistente che hanno sempre esercitato una forte pressione sulla figlia ingerendosi nelle loro scelte familiari. Nonostante ciò le parti hanno egualmente deciso di avere un figlio e di intraprendere a tal fine un lungo percorso medico nel corso del quale, però, è venuta a mancare la complicità e la vicinanza che è propria di ogni relazione coniugale. Il ricorrente ha proseguito Per_ evidenziando che a seguito della nascita di (2010) ogni attenzione della sig.ra si è focalizzata CP_1 sulla figlia e sono anche cessati i loro rapporti intimi tanto che i due hanno iniziato a dormire in camere separate. La loro situazione di coppia si è ulteriormente aggravata a causa delle insistenti ingerenze dei familiari della moglie che non sono cessate nemmeno a seguito della nascita della figlia. Sempre il ricorrente ha dichiarato che nonostante lui e la sig.ra avessero acquisito consapevolezza della crisi coniugale CP_1 hanno, in un primo momento, deciso di non separarsi per il bene della figlia. Tuttavia, a seguito dello scoppio della pandemia, la convivenza è divenuta così intollerabile da indurli a raggiungere l'accordo sull'allontanamento dalla casa coniugale da parte del sig. (luglio 2020). Il ricorrente ha precisato Parte_1 che la natura concordata di tale scelta è confermata dal fatto che entrambi hanno stabilito di regolamentare le frequentazioni con la figlia con un apposito atto da loro sottoscritto sin dal momento in cui lui ha lasciato la casa coniugale.
In relazione al profilo relativo all'affido della figlia, il sig. ha affermato che nulla osta all'affido Parte_1 condiviso anche alla luce di quello che è il regime che a partire dal mese di luglio 2020 è stato adottato per la disciplina inerente alle frequentazioni della figlia. Il ricorrente ha proseguito chiedendo la conferma di tale piano di visite, evidenziando che la scelta da loro adottata per la gestione della minore segue un Per_ modello di collocazione sostanzialmente paritario e sino ad ora è risultato conforme all'interesse di .
Sotto il profilo delle statuizioni economiche, il sig. ha ricostruito la posizione lavorativa e Parte_1 patrimoniale della sig.ra affermando che la resistente lavora quale responsabile dei lavori pubblici CP_1 pagina 2 di 13
presso il Comune di San Clemente e percepisce un reddito mensile di oltre 2.000,00 euro oltre ad essere proprietaria di alcuni immobili e di una autovettura marca Mercedes. In relazione alla sua situazione patrimoniale, il ricorrente ha dichiarato di essere socio della società Arpa e di percepire una Parte_2 entrata mensile di circa 2.000,00 euro oltre ad essere anche lui titolare di taluni immobili, di una autovettura marca Mercedes e di una moto marca BMW. Il ricorrente, quindi, ha sottolineato che lui e la sig.ra CP_1 godono di una equivalente situazione reddituale e patrimoniale, dovendosi tuttavia precisare che la casa Per_ coniugale oggetto di comproprietà è stata attribuita alla resistente che vi continua a vivere con .
Dato atto di tale quadro economico, il sig. ha riferito di aver sempre contribuito al Parte_1 mantenimento della figlia a partire dal momento della sua uscita dalla casa coniugale e che anche attualmente contribuisce al suo mantenimento in via diretta visto il regime di collocazione sostanzialmente paritario oltre a contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie.
Da ultimo, il ricorrente, proprio sulla base della situazione reddituale della resistente, ha escluso la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento in favore della sig.ra dell'assegno di mantenimento CP_1 godendo la stessa di una più favorevole situazione patrimoniale.
Si è regolarmente costituita in giudizio la sig.ra la quale ha chiesto che la separazione venga CP_1 addebitata al ricorrente il quale all'inizio dell'estate 2020 si è allontanato dalla abitazione coniugale e si è disinteressato anche della figlia, in particolare sotto il profilo della contribuzione economica, non avendo mai versato nulla per il suo mantenimento né avendo equamente partecipato alle spese straordinarie. La resistente ha altresì precisato che la decisione di lasciare la casa coniugale così come quella di separarsi non
è stata frutto di alcun accordo ma della decisione unilaterale del sig. Il ricorrente ha anche Parte_1 omesso di contribuire alle spese legate al cane di sua proprietà (Margot) che è rimasto nella casa coniugale costringendo la sig.ra a doversene occupare e a sostenerne i relativi costi. CP_1
La resistente ha altresì escluso che la figlia trascorra pari tempo con il padre e con la madre in quanto è sempre lei a doverla accudire e a occuparsi di tutte le sue esigenze.
In relazione alla disciplina inerente all'affidamento della figlia, la sig.ra ha aderito alla richiesta di CP_1 affido condiviso formulata dal ricorrente e anche alla disciplina inerente al calendario delle visite, evidenziando, tuttavia, che la situazione nella quale si trova la figlia non corrisponde a quella descritta dal sig. ma la stessa, a seguito dell'abbandono della casa coniugale da parte del padre, ha sofferto Parte_1 moltissimo.
Sotto il profilo delle condizioni economiche delle parti, la sig.ra ha riferito di essere una CP_1 dipendente pubblica e di percepire un reddito netto annuo di circa 30.000,00/31.000,00 euro, confermando di essere titolare di alcune quote di immobili e di una autovettura marca Mercedes. A tale quadro economico la ricorrente ha aggiunto di sostenere in via esclusiva tutte quelle che sono le spese correlate all'immobile dove vive con la figlia. pagina 3 di 13
In relazione alla situazione patrimoniale del ricorrente, la sig.ra ha affermato che il marito è socio CP_1 al 25% della società Arpa Pubblicità srl, la quale nell'anno 2021 aveva un patrimonio netto di euro
381.826,00, e sella società Arpa immobiliare srl che, sempre in relazione all'anno 2021, vantava un patrimonio netto di euro 1.127.194,00. Da dette partecipazioni il sig. oltre a percepire un reddito Parte_1 mensile fisso percepisce anche un acconto annuo pari a circa euro 17.000,00/18.000,00 dalla Arpa
Pubblciità srl e una somma annua che oscilla tra i 10.000,00 e i 15.000,00 dalla Arpa Immobiliare srl. Sulla base di tale quadro economico del ricorrente, la sig.ra ha escluso che il marito possa percepire un CP_1 reddito mensile inferiore a euro 4.000,00 e ha ritenuto congruo e proporzionato alle maggiori entrate del marito chiedere che venga stabilito in euro 1.000,00 il mantenimento mensile della figlia, oltre il 70% delle spese straordinarie e alle somme necessarie per coprire i costi delle utenze della abitazione dove vive con Per_
. A ciò, a detta della resistente, si devono aggiungere anche i costi correlati alla gestione del cane
Margot di titolarità dello stesso sig. che sono pari a circa euro 200,00 mensili. La resistente ha Parte_1 concluso affermando che nel caso in cui si volessero sommare le somme legate al mantenimento della figlia
e i costi legati alla gestione del cane è congruo che il ricorrente versi a titolo di liquidazione complessiva la somma la somma di euro 1.500,00 mensili.
Da ultimo, la resistente ha esplicitato la rinuncia alla domanda di mantenimento in suo favore pur non escludendone la ricorrenza dei presupposti.
Sotto il profilo della dinamica processuale all'udienza presidenziale di prima comparizione delle parti
l'attore ha chiesto termine per replicare per iscritto alla comparsa di costituzione e risposta. Il Presidente ha rinviato all'udienza del 28.02.2023 assegnando sia a parte ricorrente che a parte convenuta termine per il deposito di memorie e documenti. Alla successiva udienza il Presidente si è riservato in relazione alla adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti e con ordinanza del 6.03.2023 ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha affidato la minore congiuntamente ad entrambi i genitori, assegnando la casa coniugale oggetto di comproprietà alla resistente, ha disposto il calendario delle visite della figlia con il padre in conformità al piano che ha costituito oggetto di accordo e
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rimini in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sig.ri magistrati:
Dott.ssa E D C Presidente
Dott.ssa C Z Gdice
Dott. A M Giudice estensore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3093/2022, trattenuta in decisione all'udienza del 16 luglio 2024, promossa da:
C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. M
P (C.F. , PEC e dall'Avv. C.F._2 Email_1
M B (C.F. , PEC C.F._3 Email_2 elettivamente domiciliato presso lo studio delle medesime sito in Rimini, Via Clementini n. 2, giusta procura in atti;
Ricorrente
Contro
, C.F. , nata a [...] il [...], residente a [...]CP_1 C.F._4
Conca (RN) alla Via San Simeone n.8, rappresentata e difesa dall'Avv. P G (C.F.
P.E.C. -Fax 0541/23224), CodiceFiscale_5 Email_3 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Rimini (47923), Via Montefeltro n.133, giusta procura in atti;
Resistente con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
.
pagina 1 di 13 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 16 luglio 2024, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
AVENTE AD OGGETTO: separazione giudiziale.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I FATTI OGGETTI DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI.
Con ricorso depositato in data 6.10.2022 il sig. ha convenuto in giudizio la sig.ra Parte_1 esponendo di aver contratto matrimonio in data 16.10.1994 e che dalla loro unione è nata la CP_1
Per_ figlia (5.05.2010).
Il ricorrente ha riferito che, a seguito delle nozze, la loro unione è stata caratterizzata da grande serenità
e armonia, sino a quando non sono iniziati i primi screzi che, secondo quanto riferito dal sig. Parte_1 sono imputabili alle condotte dei familiari della resistente che hanno sempre esercitato una forte pressione sulla figlia ingerendosi nelle loro scelte familiari. Nonostante ciò le parti hanno egualmente deciso di avere un figlio e di intraprendere a tal fine un lungo percorso medico nel corso del quale, però, è venuta a mancare la complicità e la vicinanza che è propria di ogni relazione coniugale. Il ricorrente ha proseguito Per_ evidenziando che a seguito della nascita di (2010) ogni attenzione della sig.ra si è focalizzata CP_1 sulla figlia e sono anche cessati i loro rapporti intimi tanto che i due hanno iniziato a dormire in camere separate. La loro situazione di coppia si è ulteriormente aggravata a causa delle insistenti ingerenze dei familiari della moglie che non sono cessate nemmeno a seguito della nascita della figlia. Sempre il ricorrente ha dichiarato che nonostante lui e la sig.ra avessero acquisito consapevolezza della crisi coniugale CP_1 hanno, in un primo momento, deciso di non separarsi per il bene della figlia. Tuttavia, a seguito dello scoppio della pandemia, la convivenza è divenuta così intollerabile da indurli a raggiungere l'accordo sull'allontanamento dalla casa coniugale da parte del sig. (luglio 2020). Il ricorrente ha precisato Parte_1 che la natura concordata di tale scelta è confermata dal fatto che entrambi hanno stabilito di regolamentare le frequentazioni con la figlia con un apposito atto da loro sottoscritto sin dal momento in cui lui ha lasciato la casa coniugale.
In relazione al profilo relativo all'affido della figlia, il sig. ha affermato che nulla osta all'affido Parte_1 condiviso anche alla luce di quello che è il regime che a partire dal mese di luglio 2020 è stato adottato per la disciplina inerente alle frequentazioni della figlia. Il ricorrente ha proseguito chiedendo la conferma di tale piano di visite, evidenziando che la scelta da loro adottata per la gestione della minore segue un Per_ modello di collocazione sostanzialmente paritario e sino ad ora è risultato conforme all'interesse di .
Sotto il profilo delle statuizioni economiche, il sig. ha ricostruito la posizione lavorativa e Parte_1 patrimoniale della sig.ra affermando che la resistente lavora quale responsabile dei lavori pubblici CP_1 pagina 2 di 13
presso il Comune di San Clemente e percepisce un reddito mensile di oltre 2.000,00 euro oltre ad essere proprietaria di alcuni immobili e di una autovettura marca Mercedes. In relazione alla sua situazione patrimoniale, il ricorrente ha dichiarato di essere socio della società Arpa e di percepire una Parte_2 entrata mensile di circa 2.000,00 euro oltre ad essere anche lui titolare di taluni immobili, di una autovettura marca Mercedes e di una moto marca BMW. Il ricorrente, quindi, ha sottolineato che lui e la sig.ra CP_1 godono di una equivalente situazione reddituale e patrimoniale, dovendosi tuttavia precisare che la casa Per_ coniugale oggetto di comproprietà è stata attribuita alla resistente che vi continua a vivere con .
Dato atto di tale quadro economico, il sig. ha riferito di aver sempre contribuito al Parte_1 mantenimento della figlia a partire dal momento della sua uscita dalla casa coniugale e che anche attualmente contribuisce al suo mantenimento in via diretta visto il regime di collocazione sostanzialmente paritario oltre a contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie.
Da ultimo, il ricorrente, proprio sulla base della situazione reddituale della resistente, ha escluso la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento in favore della sig.ra dell'assegno di mantenimento CP_1 godendo la stessa di una più favorevole situazione patrimoniale.
Si è regolarmente costituita in giudizio la sig.ra la quale ha chiesto che la separazione venga CP_1 addebitata al ricorrente il quale all'inizio dell'estate 2020 si è allontanato dalla abitazione coniugale e si è disinteressato anche della figlia, in particolare sotto il profilo della contribuzione economica, non avendo mai versato nulla per il suo mantenimento né avendo equamente partecipato alle spese straordinarie. La resistente ha altresì precisato che la decisione di lasciare la casa coniugale così come quella di separarsi non
è stata frutto di alcun accordo ma della decisione unilaterale del sig. Il ricorrente ha anche Parte_1 omesso di contribuire alle spese legate al cane di sua proprietà (Margot) che è rimasto nella casa coniugale costringendo la sig.ra a doversene occupare e a sostenerne i relativi costi. CP_1
La resistente ha altresì escluso che la figlia trascorra pari tempo con il padre e con la madre in quanto è sempre lei a doverla accudire e a occuparsi di tutte le sue esigenze.
In relazione alla disciplina inerente all'affidamento della figlia, la sig.ra ha aderito alla richiesta di CP_1 affido condiviso formulata dal ricorrente e anche alla disciplina inerente al calendario delle visite, evidenziando, tuttavia, che la situazione nella quale si trova la figlia non corrisponde a quella descritta dal sig. ma la stessa, a seguito dell'abbandono della casa coniugale da parte del padre, ha sofferto Parte_1 moltissimo.
Sotto il profilo delle condizioni economiche delle parti, la sig.ra ha riferito di essere una CP_1 dipendente pubblica e di percepire un reddito netto annuo di circa 30.000,00/31.000,00 euro, confermando di essere titolare di alcune quote di immobili e di una autovettura marca Mercedes. A tale quadro economico la ricorrente ha aggiunto di sostenere in via esclusiva tutte quelle che sono le spese correlate all'immobile dove vive con la figlia. pagina 3 di 13
In relazione alla situazione patrimoniale del ricorrente, la sig.ra ha affermato che il marito è socio CP_1 al 25% della società Arpa Pubblicità srl, la quale nell'anno 2021 aveva un patrimonio netto di euro
381.826,00, e sella società Arpa immobiliare srl che, sempre in relazione all'anno 2021, vantava un patrimonio netto di euro 1.127.194,00. Da dette partecipazioni il sig. oltre a percepire un reddito Parte_1 mensile fisso percepisce anche un acconto annuo pari a circa euro 17.000,00/18.000,00 dalla Arpa
Pubblciità srl e una somma annua che oscilla tra i 10.000,00 e i 15.000,00 dalla Arpa Immobiliare srl. Sulla base di tale quadro economico del ricorrente, la sig.ra ha escluso che il marito possa percepire un CP_1 reddito mensile inferiore a euro 4.000,00 e ha ritenuto congruo e proporzionato alle maggiori entrate del marito chiedere che venga stabilito in euro 1.000,00 il mantenimento mensile della figlia, oltre il 70% delle spese straordinarie e alle somme necessarie per coprire i costi delle utenze della abitazione dove vive con Per_
. A ciò, a detta della resistente, si devono aggiungere anche i costi correlati alla gestione del cane
Margot di titolarità dello stesso sig. che sono pari a circa euro 200,00 mensili. La resistente ha Parte_1 concluso affermando che nel caso in cui si volessero sommare le somme legate al mantenimento della figlia
e i costi legati alla gestione del cane è congruo che il ricorrente versi a titolo di liquidazione complessiva la somma la somma di euro 1.500,00 mensili.
Da ultimo, la resistente ha esplicitato la rinuncia alla domanda di mantenimento in suo favore pur non escludendone la ricorrenza dei presupposti.
Sotto il profilo della dinamica processuale all'udienza presidenziale di prima comparizione delle parti
l'attore ha chiesto termine per replicare per iscritto alla comparsa di costituzione e risposta. Il Presidente ha rinviato all'udienza del 28.02.2023 assegnando sia a parte ricorrente che a parte convenuta termine per il deposito di memorie e documenti. Alla successiva udienza il Presidente si è riservato in relazione alla adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti e con ordinanza del 6.03.2023 ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha affidato la minore congiuntamente ad entrambi i genitori, assegnando la casa coniugale oggetto di comproprietà alla resistente, ha disposto il calendario delle visite della figlia con il padre in conformità al piano che ha costituito oggetto di accordo e
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi