Trib. Livorno, sentenza 13/01/2025, n. 31

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Livorno, sentenza 13/01/2025, n. 31
Giurisdizione : Trib. Livorno
Numero : 31
Data del deposito : 13 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 3339/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3339/2022 promossa da:
KA LI ER (C.F.: [...]), con il patrocinio dell'avv. CHILLON
LAURA
ATTORE contro
IN S.R.L. (C.F.: 01428010498), con il patrocinio dell'avv. MURCIANO PIER GIUSEPPE
CONVENUTO
S.G.A. S.P.A. SOCIETA' GESTIONE DI ATTIVITA' ORA AMCO S.P.A. (C.F.: 00204010243),
NE HA ONLUS (C.F.: 97220120584),
Ministero dell'Economia e delle Finanze presso Avvocatura di Stato (C.F.: 80415740580),
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI TRIBUNALE DI BOLZANO
CONVENUTI CONTUMACI
Sulle CONCLUSIONI precisate all'udienza del 17 ottobre 2024: per l'attrice ER KA LI: “Accertare e dichiarare l'assoluta inammissibilità del reclamo promosso ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. e conseguentemente l'inammissibilità di tutte le spiegate richieste ivi formulate. Revocare il provvedimento di assegnazione in favore della RU S.r.l. dell'immobile sito in Piombino (LI) Piazza della Cittadella n.

3-6 e per l'effetto disporre un nuovo incanto per il compendio staggito. Accertare e dichiarare il diritto dell'odierna attrice a partecipare all'incanto espletato con conferma dello stesso, autorizzando il saldo del prezzo nei termini fissati e
pagina 1 di 11
conseguente emissione del decreto di trasferimento. Con vittoria di spese competenze ed onorari da distrarsi al procuratore che si dichiara antistatario”;
per la convenuta IN SR: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così giudicare: - rigettare le domande formulate dall'attrice in quanto inammissibili, improcedibili e comunque infondate in fatto e in diritto;
- condannare il reclamante, ex art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da “lite temeraria” di cui si richiede la quantificazione in via equitativa. Vinte le spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
a) La causa veniva assegnata a questo Magistrato il 1 settembre 2023, quando prendeva servizio al
Tribunale di Livorno.
I. Con atto notificato a: IN SR a mezzo PEC in data 10 ottobre 2022 presso gli avv.ti Luigi
Murciano e Francesca Vezzani, NE HA (OPUS FONDATUM) ONLUS a mezzo PEC in data 10 ottobre 2022 presso l'avv. Alice Dominici, Curatela del fallimento NE HA
(OPUS FONDATUM) ONULS a mezzo PEC in data 10 ottobre 2022;
AMCO SpA a mezzo PEC in data 10 ottobre 2022 presso l'avv. Antonio Puliti;
Avvocatura dello Stato per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze a mezzo PEC in data 10 ottobre 2022;
all'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano a mezzo PEC in data 10 ottobre 2022, l'attrice ER
KA LI citava dinanzi al Tribunale di Livorno i predetti soggetti giuridici e deduceva che: era pendente dinanzi al Tribunale di Livorno il processo esecutivo immobiliare R.G. n.160/2017 promosso dalla AMCO SpA nei confronti della NE HA (OPUS FONDATUM)
ONULS, avente ad oggetto una proprietà immobiliare sita in Piombino (LI);
nell'ambito del processo esecutivo l'immobile veniva aggiudicato, come da verbale del 30 marzo 2022,
a ER KA LI, ER RE e UT LA al prezzo di euro 1.610.000,00;
avverso il verbale di aggiudicazione provvisoria del 30 marzo 2022 veniva proposto reclamo al Giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 591 ter cpc dal debitore esecutato NE HA (OPUS
FONDATUM) ONULS e per la discussione del reclamo veniva fissata l'udienza del 20 aprile 2022;
con ordinanza depositata in data 22 aprile 2022, il Giudice dell'esecuzione accoglieva il reclamo, dichiarava inammissibile l'offerta formulata da ER KA LI, ER RE e UT
LA e revocava l'aggiudicazione provvisoria in loro favore;
avverso il verbale di aggiudicazione provvisoria del 30 marzo 2022 veniva proposta opposizione agli atti esecutivi da IN SR con ricorso depositato in data 14 aprile 2022;
con ordinanza in data 1 giugno 2022 il Giudice dell'esecuzione respingeva l'istanza di sospensione del processo esecutivo sul
pagina 2 di 11
presupposto della inammissibilità dell'opposizione avverso l'aggiudicazione provvisoria del delegato alla vendita;
con avviso di vendita del 27 aprile 2022 il delegato fissava la vendita al 12 luglio 2022;
in data 8 luglio 2022 l'avv. Laura Chillon, procuratrice di ER KA LI, depositava
l'istanza di partecipazione e l'offerta di acquisto;
in data 8 luglio 2022 il Giudice dell'esecuzione, richiamato il provvedimento del Tribunale in sede di reclamo, che aveva revocato l'ordinanza di vendita, invitava il delegato ad aggiudicare il compendio pignorato alla IN SR;

l'ordinanza dell'8 luglio 2022 veniva notificata a ER KA LI in data 11 luglio 2022;
il provvedimento del Tribunale in sede di reclamo del 5 luglio 2022 era stato adottato senza la pregressa notifica del reclamo e del decreto di fissazione dell'udienza alla ER KA LI;
conseguentemente il provvedimento del Giudice dell'esecuzione, che aveva aggiudicato l'immobile alla IN SR, era nullo in quanto adottato sulla scorta di un provvedimento collegiale del Tribunale adottato senza la pregressa instaurazione del contraddittorio nei confronti della ER KA
LI;

ER KA LI proponeva opposizione agli atti esecutivi e il Giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 11 agosto 2022, respingeva l'istanza di sospensione del processo esecutivo;
il provvedimento di aggiudicazione dell'immobile alla IN SR, a seguito alla partecipazione all'incanto del 23 – 30 marzo 2022, era nullo in quanto: la IN SR non aveva versato la cauzione;

l'assegnazione era stata fatta in base ad una offerta (euro 1.282.000,00) inferiore al prezzo base (euro
4.050.000,00) di ben oltre un quarto;

ER KA LI aveva diritto di partecipare all'asta perché era una cittadina svizzera residente in Italia (Cisterna di Latina (LT) Via Eccidio Di Marzabotto n.9) con codice fiscale.
In conclusione, l'attrice domandava: la declaratoria della inammissibilità del reclamo avanzato dalla IN SR;
la revoca del provvedimento di assegnazione dell'immobile alla IN SR;

l'accertamento del diritto dell'odierna attrice a partecipare all'incanto.
II. Con comparsa depositata in data 3 febbraio 2023, si costituiva in giudizio IN SR, domandava il rigetto dell'opposizione e deduceva che: aveva proposto reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies cpc avverso l'ordinanza del 22 aprile 2022 con la quale il Giudice dell'esecuzione aveva dichiarato l'inammissibilità dell'offerta formulata da LE
pagina 3 di 11
KA JU, LE EM e UT CA e, per l'effetto aveva revocato l'aggiudicazione disposta in favore dei predetti, invitando il Delegato a fissare una nuova vendita e a restituire a LE KA JU,
LE EM e UT CA la cauzione versata;
con ordinanza del 5 luglio 2022 il Tribunale del reclamo revocava il provvedimento del Giudice dell'esecuzione che aveva invitato il delegato a fissare una nuova vendita e rimetteva gli atti agli organi della procedura peri conseguenti adempimenti di competenza;
con ordinanza del giorno 8 luglio 2022 il Giudice dell'esecuzione invitava il delegato ad aggiudicare il compendio pignorato alla IN SR e il delegato, con verbale del 9 luglio 2022, aggiudicava
l'immobile alla IN SR al prezzo di euro 1.282.000,00;
con ricorso depositato in data 26 luglio 2022, ER KA LI proponeva opposizione agli atti esecutivi avverso il provvedimento del Giudice dell'esecuzione di aggiudicazione in favore della
IN SR;
con ordinanza in data 11 agosto 2022 il Giudice dell'esecuzione respingeva l'istanza di sospensione del
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi