Trib. Modena, sentenza 18/07/2024, n. 510

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Modena, sentenza 18/07/2024, n. 510
Giurisdizione : Trib. Modena
Numero : 510
Data del deposito : 18 luglio 2024

Testo completo

N. 484/2020 R.G.
N. 485/2020 R.G.
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite di I grado iscritte ai n. 484/2020 R.G. e n. 485/2020 R.G. promosse da
AVV. SAVERIO MALAGUTI (C.F.: [...]), nato a [...]
l'11.06.1970, residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Bellodi;

RICORRENTE contro
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE (C.F.:
80027390584), in persona del legale rappresentante pro tempore, Avv. Nunzio
Luciano, con sede in Roma, via E. Q. Visconti n. 8, rappresentata e difesa dall'Avv.
Giuseppe Chillemi;
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (P. IVA: 13756881002), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via G. Grezar n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Continisio;

RESISTENTE

pagina 1 di 21 contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F.: 80078750587), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, via Ciro il
Grande n. 21, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Basile e Isabella Patrizia
Basile;

RESISTENTE
Avente ad oggetto: contributi previdenziali - cartella esattoriale - notifica - prescrizione
CONCLUSIONI
Il procuratore del ricorrente conclude come da note finali del 29.04.2024: “nel merito:
- accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione dei crediti portati dalle cartelle esattoriali n.
070 2007 0008799732 000 notificata il 27.03.2007, n. 070 2008 0023539205 000 notificata il
21.06.2008, n. 070 2009 0033194103 000 notificata il 12.10.2010, n. 070 2010 0079102724
000 notificata il 24.01.2011, n. 070 2011 0050348622 000 notificata il 23.12.2011, n. 070 2012
0075876491 000 notificata il 17.06.2013, e, di conseguenza , accertata la parziale illegittimità, invalidità ed inefficacia dell'intimazione di pagamento n. 070 2020 90037329 08/000 notificata il 18.02.2020, dichiarare l'estinzione del diritto alla riscossione ivi contenuta con riferimento ai crediti prescritti;

- accertata la nullità e/o l'inesistenza della notifica delle cartelle esattoriali n. 070 2007
0008799732 000 notificata in data 27.03.2007, n. 070 2009 0033194103 000 notificata in data
12.10.2010, n. 070 2010 00079102724 000 notificata in data 24.01.2011, n. 070 2011
0050348622 000 notificata in data 23.12.2011, n. 070 2012 0075876491 000 notificata in data
17.06.2013, n. 070 2014 0041384272 000 notificata in data 20.04.2015, e degli avvisi di addebito n. 370 2015 0001967008 000 notificato in data 3.11.2015 e n. 370 2016 0001554753
000 notificato in data 9.08.2016, accertare la parziale nullità dell'intimazione di pagamento n.
070 2020 90037329 08/000 notificata il 18.02.2020, e conseguentemente dichiarare
l'estinzione del diritto alla riscossione ivi contenuta con riferimento ai crediti portati dalle cartelle esattoriali e dagli avvisi di addebito la cui procedura di notificazione non si è mai perfezionata;

pagina 2 di 21 - accertare e dichiarare la nullità delle cartelle esattoriali n. 070 2016 0028377679 000 notificata in data 25.01.2017, n. 070 2017 0033751850 000 notificata in data 17.01.2018, n.
070 2019 0011977377 000 notificata in data 21.01.2019, per effetto della violazione del diritto di difesa del ricorrente derivato della mancata preventiva notifica dell'atto prodromico di cui all'art. 12 del “Regolamento per la disciplina delle sanzioni” adottato dalla SA Nazionale di
Previdenza e Assistenza NS, e, di conseguenza, accertata la parziale nullità dell'intimazione di pagamento n. 070 2020 90037329 08/000 notificata il 18.02.2020, dichiarare l'estinzione del diritto alla riscossione ivi contenuta con riferimento ai crediti portati dalle cartelle esattoriali nulle;

- con vittoria di spese e compensi professionali di causa;
stante la richiesta di nullità parziale dell'intimazione di pagamento n. 070 2020 90037329 08/000 e considerato l'ammontare del debito residuo contratto dall'Avv. Saverio Malaguti nei confronti degli enti convenuti, si richiede la distrazione delle spese e dei compensi in favore del sottoscritto procuratore
.”
Il procuratore della SA Nazionale di Previdenza e Assistenza NS conclude come da note finali del 30.04.2024: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis rejectis e previa ogni più opportuna declaratoria di ragione e di legge così pronunciare:
In via preliminare:
- dichiarare l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza dal termine per proporre impugnazione per i motivi esposti in narrativa, limitatamente alla domanda (pagine 16 e seguenti del ricorso) di parziale nullità / inesistenza dell'intimazione di pagamento opposta, per pretesi vizi formali (ex art. 617 cod. proc. civ.) con particolare riferimento al punto n. 2 di cui al ricorso dell'Avv. Malaguti;

- Rigettare l'eccezione di parziale nullità dell'intimazione di pagamento qui impugnata per effetto della mancata diffida di cui all'art. 12 del Regolamento per la disciplina delle sanzioni, adottato dalla SA Nazionale di Previdenza e Assistenza NS, in relazione alle cartelle esattoriali specificate da parte ricorrente, anche con riferimento alla mancata impugnazione tempestiva delle singole cartelle esattoriali, per tutti i motivi esposti in narrativa.
Nel merito:
- dichiarare la legittimità dell'intimazione di pagamento impugnata dal ricorrente innanzi a codesto Tribunale e, conseguentemente, la legittimità dei ruoli di cui alle singole cartelle di pagamento contestate dal ricorrente;
pertanto, respingere le domande proposte dall'Avv.

pagina 3 di 21 Saverio Malaguti per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto confermarsi in ogni loro parte i ruoli esattoriali in contestazione.
In via riconvenzionale:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della sollevata eccezione di parziale nullità dell'intimazione di pagamento qui impugnata per effetto della nullità e/o inesistenza delle notifiche delle cartelle esattoriali indicate ex adverso, con conseguente dichiarazione di nullità e/o annullabilità dei ruoli in contestazione - previa dichiarazione di difetto di legittimazione passiva di SA NS, per quanto concerne i vizi formali della procedura esattiva
- accertare il credito di euro 36.290,96 della SA NS nei confronti dell'Avv. Saverio
Malaguti per il mancato versamento dei contributi dovuti, per i motivi esposti in narrativa e per
l'effetto condannare parte ricorrente al pagamento diretto all'Ente degli importi iscritti nei ruoli contestati in questa sede dal ricorrente, pari ad euro 36.290,96, da ritenersi dovuti.
- In via di ulteriore riconvenzionale (subordinata) nei confronti di Agenzia delle Entrate-
Riscossione, sede di Modena:
- nella denegata ipotesi in cui venga parzialmente dichiarato prescritto il credito contributivo vantato dalla SA Nazionale di Previdenza ed Assistenza NS nei confronti dell'avv.
Saverio Malaguti, a causa del mancato tempestivo compimento, da parte del Concessionario, di validi atti interruttivi della prescrizione, condannare la convenuta Agenzia delle Entrate-
Riscossione, sede di Modena, al risarcimento del danno nei confronti della SA Nazionale di
Previdenza ed Assistenza NS, pari all'importo di euro 8.423,70 ovvero alla maggiore o minor somma che dovesse essere dichiarata prescritta a causa dell'inerzia del
Concessionario, oltre interessi di mora maturati dalla data di consegna dei ruoli, come specificato in narrativa.
- Con vittoria di spese legali del presente giudizio.
Il procuratore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione conclude come da memoria difensiva del 07.03.2021: “chiede che l'On.le Tribunale voglia così provvedere:
1) dichiarare, l'improcedibilità e l'inammissibilità del ricorso per le motivazione di cui al presente atto;

2) rigettare le richieste istruttorie di controparte, specie in merito all'audizione dei testi indicati;

pagina 4 di 21 3) nel caso di accoglimento della richiesta dei mezzi istruttori, si richiede di essere ammessi a prova contraria
4) nel merito, rigettare il ricorso perchè infondato in fatto ed in diritto;

5) condannare il ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”
Il procuratore dell'PS conclude come da memoria difensiva dell'8.03.2021: “la difesa dell'Istituto chiede che Codesto Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, voglia respingere le domande ex adverso proposte nei confronti dell'PS. Spese come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con due distinti ricorsi, depositati in data 01.06.2020 (il primo proposto ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e il secondo ai sensi degli artt. 442 e 444 c.p.c.), l'Avv. Saverio
Malaguti chiedeva dichiararsi prescritte ex art. 3, comma 9, L. n. 335/1995 le pretese contributive oggetto delle cartelle di pagamento n. 070 2007 0008799732 000, n. 070
2008 0023539205 000, n. 070 2009 0033194103, n. 070 2010 0079102724 000, n.
070 2011 0050348622 000, n. 070 2012 0075876491 000 (per decorso del termine quinquennale tra la data di notifica delle cartelle e l'intimazione di pagamento del
07.02.2020), nonché accertarsi la nullità/inesistenza della notifica delle cartelle esattoriali n. 070 2007 0008799732 000, n. 070 2009 0033194103 000, n. 070 2010
00079102724 000, n. 070 2011 0050348622 000, n. 070 2012 0075876491 000, n.
070 2014 0041384272 000 e degli avvisi di addebito n. 370 2015 0001967008 000 e n.
370 2016 0001554753 000, e, per l'effetto, dichiararsi la parziale illegittimità/invalidità/inefficacia dell'intimazione di pagamento n. 070 2020 90037329
08/000 del 07.02.2020, notificata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione in data
18.02.2020.
Parte ricorrente, inoltre, eccepiva la nullità delle cartelle esattoriali n. 070 2016
0028377679 000, n. 070 2017 0033751850 000 e n. 070 2019 0011977377 000, per la mancata preventiva notifica dell'atto prodromico di cui all'art. 12 del “Regolamento per la disciplina delle sanzioni” della SA Nazionale di
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