Trib. Bologna, sentenza 12/01/2024, n. 135

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bologna, sentenza 12/01/2024, n. 135
Giurisdizione : Trib. Bologna
Numero : 135
Data del deposito : 12 gennaio 2024

Testo completo

N. R.G. 16118/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Vittorio Serra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 16118/2020 promossa da:
STAR FLYER SRL IN LIQUIDAZIONE (C.F. 02211980418), con il patrocinio dell'avv. ROIO ANDREA e dell'avv. DI LEMBO ERGIORGIO ([...]) CORSO XI SETTEMBRE 302 61121 PESARO;
elettivamente domiciliato in CORSO XI SETTEMBRE 302
61121 PESARO presso il difensore avv. ROIO ANDREA
ATTORE/I contro
GV SPA (C.F. 0644831208), con il patrocinio dell'avv. RONCUZZI ANNA RITA e dell'avv. CODECA' CESARE ([...]) via d'Azeglio n. 21 BOLOGNA;
RA ER UI ([...]) via D'AZEGLIO N. 21 BOLOGNA;
elettivamente domiciliato in VIA D'AZEGLIO 21 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. RONCUZZI ANNA RITA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I
Con atto di citazione notificato in data 23.12.2020 AR LY s.r.l. in liquidazione conveniva in giudizio
GV s.p.a. avanti la sezione specializzata in materia di impresa del tribunale di Bologna.
Esponeva l'attrice che:
- AR LY era partecipata al 75% da IN RI (che sino agli inizi del 2020 aveva gestito la sua quota
tramite la fiduciaria Eurofides s.r.l.) e al 25% da NI MA;

- NI MA era stata amministratrice unica di AR LY fino al 25.6.2015, data in cui la società era
stata messa in liquidazione;

- in data 15.1.2015 la NI, nella sua veste di amministratrice unica, aveva venduto a GV l'intera azienda di AR LY (e non un ramo di azienda, come formalmente indicato nell'atto di cessione), al prezzo irrisorio di € 225.000,00;

- l'operazione, che aveva comportato una modifica sostanziale dell'oggetto sociale e dei diritti dei soci,
era stata compiuta senza la necessaria autorizzazione assembleare;

- l'atto di cessione doveva essere annullato, dichiarato nullo e comunque inefficace per violazione dell'art. 2479 c.c.;

- il valore commerciale dei brevetti e delle certificazioni comprese nell'azienda ceduta era
quantificabile in diversi milioni di euro;
l'Università di Bologna aveva determinato, in applicazione di
tre criteri differenti, il valore dei brevetti da un minimo di circa € 2.000.000,00 a un massimo di circa
14.000.000,00;
analoga valutazione dei brevetti era stata effettuata da N&G Consulting s.r.l.;
anche gli ordini trasferiti con l'azienda erano di ingente valore;

- alla dichiarazione di invalidità del contratto conseguiva la retrocessione dell'azienda ceduta e il
risarcimento del danno per il mancato esercizio della medesima;

- la condotta di GV era rilevante anche dal punto della concorrenza sleale.
Esponeva poi, quanto all'attività e allo sviluppo di AR LY, che:
- la società STAR FLYER s.r.l. era stata costituita il 14/3/2005 e aveva sempre svolto la propria attività nel settore della sicurezza sul lavoro, dell'igiene ambientale, della certificazione di prodotti, formule e
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processi, occupandosi in particolare di produzione e commercio di presidi medici chirurgici, di
dispositivi di protezione individuale, di indumenti da lavoro, di apparecchiature e materiale vario per
l'uso nel settore sanitario, industriale, veterinario e delle biotecnologie, nonché a uso militare, farmaceutico, medico e civile;

- a partire dal 2009, STAR FLYER, attraverso l'utilizzo dei brevetti, delle certificazioni e del marchio
acquistati dalla CL.com di TO NI (UD), si era specializzata nella produzione e vendita di
dispositivi di protezione individuale (c.d. DPI) e aveva aumentato il suo fatturato e il valore dei suoi
prodotti dotandoli delle certificazioni per la protezione da agenti infettivi in aggiunta alla certificazione
da protezione da polveri.
Esponeva poi, quanto alla concorrenza sleale, che:
- GV aveva acquistato l'azienda di AR LY a un prezzo irrisorio;
aveva trattato esclusivamente con
l'amministratrice, senza coinvolgere la socia di maggioranza;
si era avvalsa della collaborazione della
NI, quando questa era ancora amministratrice di AR LY;
aveva sottratto segreti aziendali,
rappresentati in particolare dal know how della società;
si era appropriata in modo parassitario dell'avviamento di AR LY;

- la NI aveva volturato e aveva continuato a utilizzare l'unico numero telefonico di AR LY;
tale
numero (347.6175526) era indicato nelle brochure aziendali, carta intestata di AR LY e
successivamente nella mail aziendale di GV utilizzata dalla dipendente NI MA;
tale condotta
aveva certamente determinato uno sviamento della clientela in favore di GV, accentuata dall'ulteriore
circostanza rappresentata dal cambio di credenziali per accedere al MEPA (mercato elettronico della
pubblica amministrazione), eseguito dalla NI, probabilmente al fine di non consentire al liquidatore
e al socio di maggioranza di entrare nella piattaforma MEPA;

- tutto ciò configurava il compimento di atti di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3) c.c..
Esponeva poi, quanto al risarcimento dei danni, che:
- l'accoglimento della domanda, se da un lato determinava l'inevitabile retrocessione dell'azienda ceduta, dall'altro non poteva non comportare il risarcimento del danno conseguente al mancato esercizio dell'impresa attraverso l'azienda ceduta;

- ove invece l'accoglimento della domanda fosse conseguito a un giudizio di nullità dell'atto in
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questione (anziché di annullamento), al diritto alla retrocessione sarebbe conseguito quello alla
restituzione per indebito oggettivo e/o arricchimento senza causa di quanto la GV si era negli anni
avvantaggiata;

- pur se a diverso titolo, dunque, era immanente il diritto della AR LY a ottenere la restituzione degli utili prodotti dalla GV mediante l'utilizzo dell'azienda indebitamente ricevuta;

- il risarcimento dei danni conseguiva oltre che alla nullità/annullabilità dell'atto del 15.1.2015 anche
agli atti di concorrenza sleale perpetrati dalla GV in danno della AR LY;

- anche in tale ipotesi il risarcimento del danno doveva necessariamente far riferimento agli utili
conseguiti dalla GV in relazione a prodotti dell'azienda ceduta;

- in subordine il danno doveva essere liquidato equitativamente;

- ai fini di una corretta applicazione del criterio equitativo di valutazione del danno erano di sicuro ausilio l'utile prodotto dalla GV e, in considerazione del fatto che il valore principale dell'azienda ceduta era rappresentato di brevetti di cui la stessa era titolare, la c.d. “ragionevole royalty”.
Ciò premesso, l'attrice formulava le seguenti conclusioni:
- accertare e dichiarare che con l'atto del 15 gennaio 2015 non è stato trasferito un solo ramo d'azienda ma bensì l'intera
azienda già della AR LY srl;

- accertare e dichiarare che l'atto di cessione del 15 gennaio 2015 non è stato preceduto né successivamente autorizzato
dall'assemblea della AR LY srl;

- accertare e dichiarare, pertanto, la nullità, l'annullabilità e comunque l'inefficacia dell'atto del 15 gennaio 2015 per la
violazione dell'art. 2479 2° comma n.5, per le causali in narrativa;

- per l'effetto, annullare, dichiarare nullo e/o inefficace il contratto di cessione di ramo d'azienda del 15 gennaio 2015 e
conseguentemente condannare GV Spa in persona del L.R.P.T. a restituire l'azienda trasferita in data 15 gennaio 2015;

- Accertare e dichiarare, altresì, che i comportamenti della convenuta GV spa, come meglio specificati in narrativa,
costituiscono atti di concorrenza sleale;

- condannare altresì GV Spa in persona del legale rappresentane al risarcimento di tutti i danni subiti dalla STAR FLYER
S.r.l., anche a titolo di concorrenza sleale per le condotte indicate in narrativa, nella misura degli utili conseguiti da GV a
partire dal 15 gennaio 2015 e riferiti all'azienda oggetto di trasferimento con l'atto del 15 gennaio 2015, o salvo gravame,
pagina 4 di 14 nella diversa misura ritenuta di giustizia da valutarsi eventualmente in via equitativa mediante i criteri indicati in
narrativa, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al soddisfo. …”.
II
Si costituiva in giudizio GV s.p.a..
Esponeva la convenuta che:
- la causa non rientrava nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa, riguardando
l'invalidità di un contratto di cessione di ramo di azienda e atti di concorrenza sleale non interferente.
Esponeva poi, in ordine alla prescrizione, che:
- l'azione di annullamento del contratto e le azioni risarcitorie erano prescritte;

- il contratto di cessione di ramo di azienda era stato stipulato il 15.1.2015;

- il termine di prescrizione quinquennale dell'azione di annullamento era spirato il 14.1.2020, prima
della notifica della citazione;

- la diffida del 21.12.2019 non poteva avere l'effetto di interrompere il decorso di tale termine, perché i
diritti potestativi non potevano essere fatti valere che con domanda giudiziale;

- la diffida del 21.12.2019 non era idonea neanche a interrompere il
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