Trib. Monza, sentenza 02/01/2025, n. 19
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Testo completo
N.R.G. 7066/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunitosi in camera di consigli in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Caterina CANIATO Presidente Rel.
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
25/10/2024, assunto in decisione in data 17/12/2024 e vertente tra
(C.F. ) nata a [...];
Parte_1 C.F._1
e tra
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
06/12/1983 e residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Sorgia Katia, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in Mariano
Comense (CO), Via G. Carducci n. 29, giusta procura in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica presso la Procura della
Repubblica di Monza
INTERVENUTO
Oggetto: separazione consensuale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio ex art. 473- bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI
- dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai Parte_2 Parte_1 sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
- ordinare al Comune di Campobello di Licata di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio,
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione, ovvero PRENDERNE ATTO
1) I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto reciproco;
2) La casa familiare, sita in Seregno, Via Niccolò Machiavelli n. 12, formalmente intestata solo alla signora ma che questa riconosce essere bene comune, in ragione del 50% ciascuno dei due Pt_2
pagina 1 di 4
coniugi, avendo entrambi contribuito con sostanze proprie al relativo acquisto ed al pagamento del mutuo su di esso gravante, nonché ai finanziamenti contratti per il relativo arredamento e per la relativa ristrutturazione, e che l'intestazione a sé per il 50% del marito è puramente fiduciaria, è già stata posta in vendita;
3) Fintanto che l'abitazione coniugale non sarà venduta a terzi, continuerà ad essere abitata ed utilizzata da entrambi i coniugi, impregnandosi gli stessi a mantenere un comportamento rispettoso e collaborativo, dovendo condividere gli spazi;
4) Fintanto che l'abitazione coniugale non sarà venduta a terzi, tutto quanto l'arreda e correda rimane in uso ad entrambi i coniugi, che si impegnano a collaborare e trovare di volta in volta un accordo amichevole per il relativo utilizzo;
5) Fintanto che l'abitazione coniugale non sarà
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunitosi in camera di consigli in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Caterina CANIATO Presidente Rel.
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
25/10/2024, assunto in decisione in data 17/12/2024 e vertente tra
(C.F. ) nata a [...];
Parte_1 C.F._1
e tra
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
06/12/1983 e residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Sorgia Katia, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in Mariano
Comense (CO), Via G. Carducci n. 29, giusta procura in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica presso la Procura della
Repubblica di Monza
INTERVENUTO
Oggetto: separazione consensuale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio ex art. 473- bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI
- dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai Parte_2 Parte_1 sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
- ordinare al Comune di Campobello di Licata di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio,
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione, ovvero PRENDERNE ATTO
1) I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto reciproco;
2) La casa familiare, sita in Seregno, Via Niccolò Machiavelli n. 12, formalmente intestata solo alla signora ma che questa riconosce essere bene comune, in ragione del 50% ciascuno dei due Pt_2
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coniugi, avendo entrambi contribuito con sostanze proprie al relativo acquisto ed al pagamento del mutuo su di esso gravante, nonché ai finanziamenti contratti per il relativo arredamento e per la relativa ristrutturazione, e che l'intestazione a sé per il 50% del marito è puramente fiduciaria, è già stata posta in vendita;
3) Fintanto che l'abitazione coniugale non sarà venduta a terzi, continuerà ad essere abitata ed utilizzata da entrambi i coniugi, impregnandosi gli stessi a mantenere un comportamento rispettoso e collaborativo, dovendo condividere gli spazi;
4) Fintanto che l'abitazione coniugale non sarà venduta a terzi, tutto quanto l'arreda e correda rimane in uso ad entrambi i coniugi, che si impegnano a collaborare e trovare di volta in volta un accordo amichevole per il relativo utilizzo;
5) Fintanto che l'abitazione coniugale non sarà
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