Trib. Udine, sentenza 03/12/2024, n. 403
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Testo completo
R.G.L. 315/24
TRIBUNALE DI UDINE
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 03.12.24, avanti al Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia, sono presenti l'avv. Gianluigi
Pezzini in sostituzione dell'avv. Francesco Pepe, per parte ricorrente e la dott.ssa Rosaria Rizzo per
Cont il .
L'avv. Gianluigi Pezzini insiste per l'accoglimento del ricorso.
La dott.ssa Rosaria Rizzo si richiama alla memoria di costituzione.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura della sentenza medesima.
Il Giudice
dott.ssa Alessia Bisceglia
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alessia
Bisceglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 315/2024
Promossa da:
, nata a [...] il [...] ), rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1 C.F._1
Francesco Pepe
-ricorrente- contro
, in persona del Ministro pro tempore, con Controparte_2
la dott.ssa Rosaria Rizzo, giusta autorizzazione dell'Avvocatura distrettuale dello Stato
, in persona Controparte_3
del Dirigente pro tempore
-resistenti-
oggetto: carta del docente
sulle seguenti conclusioni di parte
: Parte_1
Nel merito, in via principale: - accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla Parte_1
corresponsione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (c.d. “Bonus
Carta Docenti”) in relazione ai servizi prestati con contratto a tempo determinato per supplenze annuali per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, così come specificato nella premessa del ricorso;
- di conseguenza e per l'effetto condannare i convenuti in solido tra loro all'erogazione, effettuata su apposita carta elettronica, in favore della ricorrente della Parte_1 somma totale pari ad € 1.500,00 (millecinquecento/00), o della somma maggiore o minore ritenuta di
giustizia, dovuta a titolo di Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (c.d.
“Bonus Carta Docenti”) in relazione ai servizi prestati con contratto a tempo determinato per supplenze annuali per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 così come specificato nella premessa del ricorso;
- sempre e comunque con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da attribuirsi ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto procuratore anticipatario.
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO:
Nel merito, in via principale: respingere l'odierno ricorso, con il favore delle spese.
Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle istanze attorea, si chiede le stesse vengano ridotte proporzionalmente al periodo di servizio ed alle ore di servizio effettivamente prestati.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.04.24 deduceva di aver lavorato come docente in forza Parte_1 di ripetuti contratti a termine e di non aver fruito dell'erogazione della somma di € 500 annui, di cui all'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”).
Infatti, la ricorrente allegava di aver svolto mansioni del tutto identiche a quelle dei docenti di ruolo ed evidenziava che tale diversità di trattamento non trovava riscontro negli artt. 63 e 64 del CCNL comparto scuola, richiamando, inoltre, le recenti pronunce del Consiglio di Stato e della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea.
Quindi, la ricorrente concludeva come in epigrafe.
Si costituiva in giudizio il , eccependo preliminarmente il difetto Controparte_2
di legittimazione passiva dell' . Controparte_4
Il convenuto insisteva per il rigetto delle domande attoree nel merito ed evidenziava che, CP_2
in ogni caso, tale bonus non rientra tra le “condizioni dell'impiego” cui fa riferimento la normativa eurounitaria, essendo il diverso trattamento giustificato dalla imposizione per il solo personale di ruolo di ulteriori obblighi formativi personali.
Parte resistente, inoltre, deduceva di aver sempre erogato la necessaria formazione a tutti i docenti a tempo determinato, evidenziando che l'importo richiesto doveva essere ridotto in misura proporzionale al periodo e alle ore di servizio effettivamente prestati.
La causa era istruita solo documentalmente, trattandosi di questione di puro diritto.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 3.12.24.
-------------ooooo------------
Il Giudicante ritiene che la domanda della ricorrente debba essere accolta per i motivi che di seguito si espongono.
Preliminarmente, ai fini della corretta individuazione delle parti del processo, va qui affermato “… il Cont riconoscimento all ed al suo dirigente della veste di organi del , muniti di poteri di CP_2 rappresentanza di esso verso l'esterno, ma non di un'autonoma soggettività …”, sicché il summenzionato Ufficio “… non può essere evocato in giudizio in proprio, ma solo in rappresentanza processuale del predetto , ai sensi dell'art. 75 cod. proc. civ., e ciò anche in forza dei CP_2
regolamenti di organizzazione che, nel tempo, lo hanno individuato come munito di «legittimazione passiva» …”, mentre “… nessuna capacità processuale, neanche di rappresentanza, può invece riconoscersi ai c.d. Ambiti, quali mere articolazioni territoriali, non destinatarie di attribuzioni di poteri rispetto alle liti (ora art. 7, co. 3, d.p.c.m. 166/2020) …” (v., così, in motivazione, Cass civ. -
Sez. L, Sentenza n. 32938 del 09/11/2021).
Tanto chiarito in via preliminare, si osserva che nel caso di specie devono ritenersi pacifici, in quanto non contestati, la sussistenza e durata dei rapporti a termine intercorsi, il fatto che il negli CP_2 anni scolastici in cui ha lavorato la parte ricorrente abbia erogato la “carta elettronica” ai docenti a tempo indeterminato, nonché il fatto che in tali periodi la ricorrente ha svolto un'attività lavorativa analoga sotto il profilo sostanziale a quella dei docenti a tempo indeterminato.
L'erogazione annuale della somma di euro 500 mediante “carta elettronica” è stata prevista per i soli docenti di ruolo dall'art. 1, comma 121, della legge 107/2015 che così recita: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo CP_2
professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per
TRIBUNALE DI UDINE
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 03.12.24, avanti al Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia, sono presenti l'avv. Gianluigi
Pezzini in sostituzione dell'avv. Francesco Pepe, per parte ricorrente e la dott.ssa Rosaria Rizzo per
Cont il .
L'avv. Gianluigi Pezzini insiste per l'accoglimento del ricorso.
La dott.ssa Rosaria Rizzo si richiama alla memoria di costituzione.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura della sentenza medesima.
Il Giudice
dott.ssa Alessia Bisceglia
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alessia
Bisceglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 315/2024
Promossa da:
, nata a [...] il [...] ), rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1 C.F._1
Francesco Pepe
-ricorrente- contro
, in persona del Ministro pro tempore, con Controparte_2
la dott.ssa Rosaria Rizzo, giusta autorizzazione dell'Avvocatura distrettuale dello Stato
, in persona Controparte_3
del Dirigente pro tempore
-resistenti-
oggetto: carta del docente
sulle seguenti conclusioni di parte
: Parte_1
Nel merito, in via principale: - accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla Parte_1
corresponsione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (c.d. “Bonus
Carta Docenti”) in relazione ai servizi prestati con contratto a tempo determinato per supplenze annuali per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, così come specificato nella premessa del ricorso;
- di conseguenza e per l'effetto condannare i convenuti in solido tra loro all'erogazione, effettuata su apposita carta elettronica, in favore della ricorrente della Parte_1 somma totale pari ad € 1.500,00 (millecinquecento/00), o della somma maggiore o minore ritenuta di
giustizia, dovuta a titolo di Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (c.d.
“Bonus Carta Docenti”) in relazione ai servizi prestati con contratto a tempo determinato per supplenze annuali per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 così come specificato nella premessa del ricorso;
- sempre e comunque con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da attribuirsi ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto procuratore anticipatario.
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO:
Nel merito, in via principale: respingere l'odierno ricorso, con il favore delle spese.
Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle istanze attorea, si chiede le stesse vengano ridotte proporzionalmente al periodo di servizio ed alle ore di servizio effettivamente prestati.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.04.24 deduceva di aver lavorato come docente in forza Parte_1 di ripetuti contratti a termine e di non aver fruito dell'erogazione della somma di € 500 annui, di cui all'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”).
Infatti, la ricorrente allegava di aver svolto mansioni del tutto identiche a quelle dei docenti di ruolo ed evidenziava che tale diversità di trattamento non trovava riscontro negli artt. 63 e 64 del CCNL comparto scuola, richiamando, inoltre, le recenti pronunce del Consiglio di Stato e della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea.
Quindi, la ricorrente concludeva come in epigrafe.
Si costituiva in giudizio il , eccependo preliminarmente il difetto Controparte_2
di legittimazione passiva dell' . Controparte_4
Il convenuto insisteva per il rigetto delle domande attoree nel merito ed evidenziava che, CP_2
in ogni caso, tale bonus non rientra tra le “condizioni dell'impiego” cui fa riferimento la normativa eurounitaria, essendo il diverso trattamento giustificato dalla imposizione per il solo personale di ruolo di ulteriori obblighi formativi personali.
Parte resistente, inoltre, deduceva di aver sempre erogato la necessaria formazione a tutti i docenti a tempo determinato, evidenziando che l'importo richiesto doveva essere ridotto in misura proporzionale al periodo e alle ore di servizio effettivamente prestati.
La causa era istruita solo documentalmente, trattandosi di questione di puro diritto.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 3.12.24.
-------------ooooo------------
Il Giudicante ritiene che la domanda della ricorrente debba essere accolta per i motivi che di seguito si espongono.
Preliminarmente, ai fini della corretta individuazione delle parti del processo, va qui affermato “… il Cont riconoscimento all ed al suo dirigente della veste di organi del , muniti di poteri di CP_2 rappresentanza di esso verso l'esterno, ma non di un'autonoma soggettività …”, sicché il summenzionato Ufficio “… non può essere evocato in giudizio in proprio, ma solo in rappresentanza processuale del predetto , ai sensi dell'art. 75 cod. proc. civ., e ciò anche in forza dei CP_2
regolamenti di organizzazione che, nel tempo, lo hanno individuato come munito di «legittimazione passiva» …”, mentre “… nessuna capacità processuale, neanche di rappresentanza, può invece riconoscersi ai c.d. Ambiti, quali mere articolazioni territoriali, non destinatarie di attribuzioni di poteri rispetto alle liti (ora art. 7, co. 3, d.p.c.m. 166/2020) …” (v., così, in motivazione, Cass civ. -
Sez. L, Sentenza n. 32938 del 09/11/2021).
Tanto chiarito in via preliminare, si osserva che nel caso di specie devono ritenersi pacifici, in quanto non contestati, la sussistenza e durata dei rapporti a termine intercorsi, il fatto che il negli CP_2 anni scolastici in cui ha lavorato la parte ricorrente abbia erogato la “carta elettronica” ai docenti a tempo indeterminato, nonché il fatto che in tali periodi la ricorrente ha svolto un'attività lavorativa analoga sotto il profilo sostanziale a quella dei docenti a tempo indeterminato.
L'erogazione annuale della somma di euro 500 mediante “carta elettronica” è stata prevista per i soli docenti di ruolo dall'art. 1, comma 121, della legge 107/2015 che così recita: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo CP_2
professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per
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