Trib. Vibo Valentia, sentenza 30/12/2024, n. 740
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il giudice dott.ssa Maria Antonietta Naso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 396/2017 R.G.A.C. promossa
DA
OR TO, RA NA, rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente dagli avv.ti Olga Durante, Marica Inzillo e Vincenzo
Cantafio, giusta procura in atti attori
CONTRO
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di Vibo Valentia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, dall'avv. Bruno Doria, giusta procura in atti
Convenuta
Avente ad oggetto: risarcimento del danno
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
SO TO e DI IU, nonni della minore ON IC nata il [...] e deceduta il 26.01.2007, hanno convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, la Azienza Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, chiedendone la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale – nelle sue componenti di danno biologico, morale, esistenziale per perdita del rapporto parentale - patito in ragione del decesso della propria congiunta, quale conseguenza dell'imperito trattamento sanitario, nello specifico appendicectomia, eseguito nella giornata del
19.01.2007 presso l'ospedale Jazzolino di Vibo Valentina.
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Hanno premesso che: in data 19.01.2007 la IP, IC ON, veniva sottoposta ad un intervento di appendicectomia, presso l'ospedale Jazzolino di Vibo Valentia, durante il quale, a causa di una interruzione dell'energia elettrica che costringeva a ricorrere alla ventilazione manuale, la minore entrava in coma, e successivamente, senza essere sottoposta a risonanza magnetica, veniva trasferita all'Ospedale di Cosenza, dove decedeva il 26.01.2007;
per questi fatti veniva avviato procedimento penale nei confronti di nove imputati;
il processo, al quale partecipava l'Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia, si concludeva con la sentenza n. 1867/2013 della Suprema Corte che accertava definitivamente la responsabilità penale di sette imputati per avere tenuto condotte eziologicamente collegate alla morte della giovane, confermando la condanna al pagamento della provvisionale pari ad € 800.000,00 a favore delle parti civili costituite, tra cui gli odierni attori;
una parte della somma liquidata, pari ad € 40.129,40, veniva già versata a loro favore, mentre per la parte residua esperivano il procedimento di mediazione obbligatoria ex
Dlgs 28/2010, il cui esito negativo li costringeva ad adire la autorità giudiziaria al fine ottenere l'integrale risarcimento dei danni non patrimoniali.
Sulla base di tali premesse, pertanto, chiedevano la condanna della Asp di Vibo
Valentia, precisando che la natura del rapporto instaurato tra struttura ospedaliera e pazienta è fonte di responsabilità contrattuale che si estende anche ai prossimi congiunti.
Si è costituita in giudizio l'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, contestando integralmente la domanda così come proposta e chiedendo, in via principale, il rigetto perché infondata ed in contrasto con i principi del danno morale elaborati dalle SSUU n. 26972.2008;
in subordine, ritenere la somma di € 40.129,00 già versata pienamente satisfattiva e comprendente tutti i danni patiti e patiendi.
Assegnati i termini 183, comma VI, c.p.c., la causa veniva istruita dal precedente giudice istruttore, con l'escussione di tre testi di parte attrice, ed all'esito veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Divenuta assegnataria del fascicolo, con provvedimento del Presidente del Tribunale,
n. 4512 del 12.09.2024, questo giudice rinviava alla udienza del 2 ottobre 2024 per la precisazione delle conclusioni, da tenersi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.,
e, concessi alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle
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memorie di replica, incamerava la causa in decisione.
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Efficacia del giudicato penale nel giudizio civile
Va innanzitutto rilevato che il giudizio relativo alla responsabilità civile dell'azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia non può essere messo in discussione nel presente procedimento, attesa l'avvenuta condanna in via definitiva al risarcimento del danno, statuita in sede penale.
Si osserva, infatti, che “la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato e la sua estinzione per prescrizione, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come 'potenzialmente' dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dal danneggiato.” (fra le altre, di recente, si veda T. Rieti,
13.01.2022, n. 8). “Il responsabile civile che sia stato citato e, quindi, posto in condizione di spiegare le proprie difese nel processo penale è vincolato agli indicati accertamenti” (cfr. Cass. 2700/2024;
Cass. 14648/2011).
Più, in particolare, la condanna generica al risarcimento, emessa dal giudice penale, contiene implicitamente l'accertamento del danno evento e del nesso di causalità materiale tra questo e il fatto-reato, ma non del nesso di causalità giuridica fra l'evento dannoso e le sue conseguenze pregiudizievoli, riservato al giudice civile del distinto giudizio, il quale dovrà accertare la potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e
l'esistenza - desumibile anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilità - di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato (si vedano, fra le altre, C.
8477/2020 e C. 4318/2019), avendo la condanna generica, entro tali limiti, effetti di giudicato sulla azione civile e portata onnicomprensiva, riferendosi ad ogni
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