Trib. Piacenza, sentenza 21/03/2024, n. 206
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Testo completo
Oggetto: divorzio contenzioso -
cessazione effetti civili.
REPY BRBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
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Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa M G Presidente Rel. Est.
Dott.ssa L V Giudice
Dott.ssa M V G
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado promossa con ricorso depositato in data
9.4.2021
da
C.F. C.F. 1 nata il Parte 1
01.12.1980 a Milano, rappresentata e difesa dall'Avv. Letizia Patanè del Foro di Catania, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in San Gregorio (CT), via Catania, n. 57, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
contro
nato il Controparte_1 C.F. C.F. 2 '
14.12.1978 a Catania, rappresentato e difeso dall'Avv. M
M del Foro di Piacenza, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Piacenza, via Beverora, n. 18, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione su foglio separato.
- RESISTENTE-
con l'intervento del
persona del Procuratore della PUBBLICO MINISTERO in
Repubblica Dott. Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
All'udienza del 26/10/2023 la causa veniva posta in decisione alle seguenti
CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE: come precisate in atti.
PER IL RESISTENTE: come precisate in atti.
PER IL P.M.:
"Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge".
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9 aprile 2021 Parte 1 chiedeva di sentire dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto, in
Misterbianco (CT), il 29.9.2007, con Controparte_1 precisando: che dall'unione erano nati due figli: Per 1 (il 27.10.2008) e Per 2 (il
2.7.2012);
che all'udienza del 23 maggio 2027 i coniugi erano giunti a sottoscrivere condizioni di separazione consensuale;
che l'unione matrimoniale era definitivamente venuta meno a causa delle gravi ed inconciliabili divergenze sorte tra i coniugi per effetto delle ripetute
violenze verbali e fisiche poste in essere dal marito nei confronti della moglie, anche in presenza dei figli minori;
che la ricorrente, nelle more del procedimento instaurato presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, avendo perso il posto di lavoro e avendo ricevuto lo sfratto per morosità, si era vista costretta a trasferirsi in Sicilia, in quanto ivi avrebbe potuto contare sul sostegno della sua rete familiare;
che con decreto urgente dell'8.7.2020, il Tribunale per i Minorenni di
Bologna aveva revocato il precedente decreto del 17.12.2018 con cui veniva ordinato al signor CP_1 di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie e dai figli, autorizzando per l'effetto il libero esercizio del diritto di visita padre-figli, ma successivamente i rapporti tra i coniugi si erano nuovamente inaspriti, con evidenti ricadute anche nei confronti della prole;
che la figlia minore Per 1 aveva deciso di interrompere la frequentazione con il padre, mentre il figlio minore Per_2 incapace di opporsi all'atteggiamento dominante del padre, aveva iniziato a manifestare stati di malessere significativi;
che, a decorrere dal mese di aprile 2020, CP_1 non aveva più provveduto al mantenimento ordinario e straordinario dei figli minori, disinteressandosi completamente delle loro esigenze di mantenimento.
La ricorrente, pertanto, chiedeva di sentire pronunciare il divorzio alle condizioni indicate nel ricorso, domandando, in particolare: l'affidamento esclusivo dei figli minori;
un contributo a carico del padre per il mantenimento degli stessi pari a Euro 500,00 mensili, con rivalutazione ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
il riconoscimento degli assegni familiari interamente a favore della madre, quale genitore collocatario dei figli minori;
un regolamento di frequentazione padre/figli con previsione di incontri protetti in presenza dei servizi sociali territorialmente competenti, subordinando il diritto di visita del padre alla frequentazione da parte di quest'ultimo di un percorso psicologico di supporto alla genitorialità.
CP_1Con comparsa depositata in data 4.4.2022 si costituiva in giudizio
[...] , aderendo alla domanda di divorzio formulata dalla moglie ma contestando la ricostruzione dei fatti dalla stessa fornita, in particolare rilevando che in seguito al trasferimento della moglie e dei figli a Catania - peraltro avvenuto disattendendo le indicazioni fornite dal TM di Bologna - la frequentazione dei figli era stata interrotta forzatamente e i contatti telefonici con gli stessi erano divenuti irregolari
e sporadici. Il resistente evidenziava altresì la condotta non collaborativa della ricorrente, come dimostrato in occasione di uno degli incontri concordati, in cui la stessa si era presentata con notevole ritardo dovuto a futili motivi, così privando il padre del tempo da trascorrere con i figli. Rilevava, inoltre, che ai nonni paterni era
stata impedita la frequentazione con i nipoti, nonostante la vicinanza tra gli stessi.
Precisava, infine, di aver sempre provveduto al mantenimento dei figli compatibilmente con le sue condizioni economiche-reddituali e che dopo aver
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perso il posto di lavoro a Piacenza, si era trasferito a Catania presso l'abitazione dei genitori, per poi spostarsi ripetutamente in altre regioni per esigenze occupazionali.
Domandava a sua volta l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e con diritto di visita del padre da concordare secondo modalità tali da non arrecare pregiudizio all'equilibrio dei figli – previo accordo tra i genitori o, in subordine, tramite l'intervento dei
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Servizi sociali territorialmente competenti - opponendosi all'esercizio del suo diritto di visita limitato dagli incontri protetti e, in ogni caso, con riconoscimento del diritto di visita ai nonni paterni, soprattutto in caso di lontananza del padre.
Chiedeva, infine, di porre a carico del resistente un contributo per il mantenimento dei figli pari a Euro 400,00 mensili, somma rivalutabile in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie concordate.
All'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi del 23.11.2021, compariva la ricorrente, assistita dal suo Difensore, di tal che, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, veniva sentita la stessa ricorrente, che confermava il ricorso e precisava che, in seguito alla separazione consensuale, il rapporto con il marito era divenuto ancora più critico, tanto che quest'ultimo continuava ad importunarla anche sul luogo di lavoro, essendo stata costretta per l'effetto a presentare denunce nei suoi confronti. Rilevava altresì che la figlia minore Per_1 aveva inteso interrompere il rapporto con il padre, diversamente dal figlio Per 2 Deduceva, inoltre, il mancato versamento del contributo per il mantenimento dei figli minori da parte di CP 1 , il quale era stato destinatario anche di un provvedimento di allontanamento da parte del
Tribunale per i Minorenni di Bologna a causa della condotta adottata nei loro confronti. Dichiarava, infine, di essersi trasferita in Sicilia per necessità, avendo perso il posto di lavoro a Piacenza, e precisava che il nucleo familiare era seguito dai Servizi Sociali di Gravina di Catania.
Ritenuta la necessità di acquisire la relazione del Servizio Sociale territorialmente competente prima di provvedere sulla richiesta di affidamento esclusivo proposta dalla ricorrente e su ogni ulteriore condizione inerente ai figli minori, veniva disposto il rinvio della causa al fine di acquisire la relazione da parte dei Servizi
Sociali che avevano avuto in carico il nucleo familiare di Gravina di Catania e di
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