Trib. Torino, sentenza 08/01/2024, n. 161

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torino, sentenza 08/01/2024, n. 161
Giurisdizione : Trib. Torino
Numero : 161
Data del deposito : 8 gennaio 2024

Testo completo

N. R.G. 10352/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dr. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dr.ssa Daniela Culotta GIUDICE Rel./Est.
Dr.ssa Federica Francesca Levrino GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10352/2022 avente per oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da con il patrocinio dell'avv. Vaccaneo Alessandro presso il cui studio ha eletto TE domicilio, in forza di procura speciale in atti;

ricorrente contro
con il patrocinio dell'avv. Romiti Daniela presso il cui studio ha eletto Controparte_1 domicilio, in forza di procura speciale in atti;

resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente (come da verbale di udienza del 22.11.2023):
Voglia l'Ill.mo. Tribunale adito, contrariis rejectis, nel merito: dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai SI.ri e il TE Controparte_1
18/06/2016 in Moretta.
Ordinare agli Ufficiali di Stato Civile di provvedere alle trascrizioni di legge della emananda sentenza con ogni ulteriore formalità.
Confermare le condizioni di cui all'omologa di separazione in punto regime di affidamento e collocazione abitativa del minore, assegnazione casa familiare e regime di visita padre/figlio.
pagina 1 di 4 Dichiarare tenuto il SI. a corrispondere, entro il giorno 10 di ogni mese, quale Controparte_1 contributo al mantenimento per il figlio minore, la somma di euro 300,00 (eurotrecento/00), da rivalutare annualmente in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo i criteri
e le modalità previste nel Protocollo del Tribunale di Torino.
Dichiarare altresì tenuto a corrispondere, entro il giorno 10 di ogni mese, a favore Controparte_1 della SI.ra la somma di euro 50,00 (eurocinquanta/00) a titolo di assegno divorzile, da Pt_1 Org_ rivalutare annualmente in base agli indici
Dare atto che l'assegno unico verrà integralmente percepito dalla SI.ra Pt_1
Le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio e/o rinnovo del passaporto del minore e di ogni altro documento valido per l'espatrio.
Le spese del presente giudizio vengono compensate tra le parti.”.
Per il P.M.
Accogliersi la domanda proposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
I SInori contraevano matrimonio con rito TE Controparte_1 civile in MORETTA il 18/06/2016.
L'atto
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