Trib. Castrovillari, sentenza 22/07/2024, n. 1388
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- PRIMA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Vincenzo Di Pede Presidente dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice dott. Gianluca Di Giovanni Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 2342/2015 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “dichiarazione giudiziale di paternità” e vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Giovanni Franco, Parte_1
elettivamente domiciliati come in atti;
- ATTORE -
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Roberto Controparte_1
Laghi, elettivamente domiciliati come in atti;
- CONVENUTA -
NONCHÉ
, , , , CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
, , ;
[...] CP_7 CP_8
- CONVENUTI contumaci -
NONCHÉ
presso il Tribunale di Castrovillari Controparte_9
- INTERVENTORE ex lege -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni.
Con atto di citazione ritualmente notificato, , premesso di essere nato il Parte_1
14/05/1953 a Novara da una relazione more uxorio intercorsa tra sua madre e CP_10
(nato ad [...] il [...]) e che quest'ultimo era deceduto il 23/06/2013 Parte_2
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senza aver provveduto al riconoscimento del rapporto di filiazione, come per lungo tempo assicurato, conveniva in giudizio , con il quale si era unito in Controparte_1 Parte_2
matrimonio, nonché gli ulteriori eredi , , , CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
, e (tutti fratelli di ), al fine di ottenere dal Tribunale la
[...] CP_6 CP_7 Parte_2
dichiarazione giudiziale di paternità, con ordine al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle consequenziali annotazioni nell'atto di nascita.
All'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c., il giudice istruttore dichiarava la contumacia di poiché non si costituiva in giudizio sebbene ritualmente evocata Controparte_1 ed invitava l'attore a produrre certificato storico di famiglia di al fine di verificare Parte_2
l'integrità del contraddittorio. Alla successiva udienza del 16/12/2016 l'attore provvedeva al deposito del predetto certificato ed il Tribunale concedeva termine per la notifica dell'atto di citazione agli eredi di da esso risultanti ( , , , Parte_2 CP_2 CP_3 Controparte_4
, e , fratelli di ). In data 28/03/2017 si costituiva CP_5 CP_6 CP_7 Parte_2
in giudizio , mediante deposito in cancelleria di comparsa di costituzione e Controparte_1
risposta, la quale, pur disconoscendo la vicenda dedotta dall'attore, dichiarava di rimettersi agli esiti dell'istruttoria ed alla conseguente decisione del Tribunale.
Non si costituivano le altre parti convenute, , , , CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
, e , nonostante la rituale notifica dell'atto introduttivo del presente
[...] CP_6 CP_7
giudizio.
La causa veniva istruita unicamente attraverso la C.T.U. disposta dal Tribunale, avendo l'attore rinunziato all'escussione dei propri testi indicati nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. ed ammessi con ordinanza del 23/11/2018. Acquisito l'atto di nascita integrale dell'attore, dal quale risultava che era nato dall'unione naturale della dichiarante “con Parte_1 CP_10 uomo non parente né affine con lei nei