Trib. Roma, sentenza 07/02/2024, n. 1519

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 07/02/2024, n. 1519
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 1519
Data del deposito : 7 febbraio 2024

Testo completo



TRIBUNALE DI ROMA III Sezione Lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Dott. Francesco
Rigato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno
2022 al n. 21744
TRA
TO UE, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso dall'Avv. Davide Binda, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Roma, Via Augusto Riboty n. 23
RICORRENTE
E
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio
Maiella presso il cui studio in Napoli, via Del Rione Sirignano n. 7 presso lo studio è elettivamente domiciliata
RESISTENTE - CONTUMACE

OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento
CONCLUSIONI: per ciascuna delle parti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30.6.2022, UE TO ha adito il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo che il 12.6.2022 le era stata notificata a mezzo servizio postale l'intimazione di pagamento n. 09720229008394512000 recante
l'importo di € 48.791,40 relativa somme asseritamente dovute all'Ordine dei Giornalisti a titolo di contributi. La ricorrente dichiarava tuttavia di limitare con il ricorso l'impugnazione alla sola parte della suddetta intimazione relativa alla cartella n. 097201102386664943000 di € 1.019,70 relativa a debenze risalenti alla annualità 2011 verso l'Ordine dei Giornalisti.
Esponeva che la richiesta relativa alla annualità 2011 deve ritenersi attinente a diritto prescritto per maturazione del termine di 5 anni previsto dall'art. 3 co. 9 e 10 L. 335/95, non sussistendo atti interruttivi della prescrizione. Aggiungeva inoltre che la prescrizione deve comunque ritenersi maturata anche successivamente alla notifica della cartella n.
097201102386664943000 perché tra detta notifica del 2012 e il primo atto interruttivo costituito dalla intimazione oggetto della presente impugnazione sono trascorsi più di 10 anni. Osservava poi che l'avviso di addebito e l'intimazione non recano la sottoscrizione del responsabile del procedimento e che non sono stati forniti elementi per controllare la correttezza dei sistemi di calcolo degli interessi richiesti.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate e Riscossione che ha contestato le avverse pretese, in particolare deducendo che l'attività di notifica degli atti impositivi è stata sospesa dall'8.3.2020 al 31.8.2021 come previsto dal D.L. 18/2020 e 73/2021, con la conseguenza che sono stati sospesi anche i termini decadenziali e prescrizionali legati a tali attività. Osservava inoltre che con riferimento alle pretese attinenti a entrate tributarie e non tributarie affidati all'agente di riscossione entro il 31.12.2020 sono stati prorogati di 12 mesi i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento. Pertanto detti termini sono stati posticipati al 31.12.2022. I termini di prescrizione in scadenza nell'anno 2020 in virtù delle disposizioni emergenziali recate dall'art. 12, comma 2, del D. Lgs. n.159/2015, sono prorogati al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione, ossia al 31 dicembre 2022 (art. 68, comma 4-bis, lett. b), del DL n. 18/2020 introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. b), del DL n.
129 del 2020
). Ai termini di decadenza e prescrizione in scadenza nel 2020 per la notifica delle cartelle di pagamento, si applica l'art. 12, comma 2, del D.Lgs. 24 settembre 2015, n.
159
, ai sensi del quale i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali ed assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori
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