Trib. Treviso, sentenza 03/07/2024, n. 472
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 2585/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott. Giulia Civiero Giudice dott. Marina Righi Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
07/05/2024 da:
Parte_1
con l'avv. TOSONI ARIANNA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. PEDOL MARCO
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di
1
congiuntamente al Tribunale di omologare gli accordi intercorsi per la regolamentazione della responsabilità genitoriale.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza del
13/06/2024 hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M
.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
A- Dispone l'affidamento condiviso dei minori e ad entrambi i Persona_1 Persona_2
genitori i quali, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale in forma disgiunta. I minori avranno collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre (attualmente in Cordignano (TV), Via Giovanni da
Pinadello n. 14).
B- I tempi di frequentazione del padre vengono ragolati nel seguente modo:
• Durante la settimana
Durante la settimana il padre potrà tenere con sé i figli nella giornata di martedì (dall'uscita dell'Associazione Ami e in futuro, quanto ad della Scuola Elementare che questa Per_1
frequenterà a partire dall'a.s. 2024/2025) con pernotto sino all'indomani, quando avrà cura di riaccompagnarli a scuola nonché nella settimana il cui week end è di competenza della madre, anche il venerdì con le medesime modalità di recupero ed accompagnamento o un eventuale altro giorno della settimana diversamente e previamente concordato tra le parti.
• Nei fine settimana
A fine settimana alternati, a decorrere dal venerdì, dall'uscita di scuola o dall'asilo, sino alla
2
domenica sera quando avrà cura di riaccompagnarli a casa della madre prima di cena, entro le ore 19;
• Vacanze natalizie
Salvo diverso accordo i minori trascorreranno la settimana dal 24 al 30 dicembre con un genitore e quella dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro, fermo restando il diritto dell'altro genitore di trascorrere con i figli la cena della vigilia di Natale o il pranzo di Natale, e la vigilia di Capodanno o l'1 gennaio. Le parti avranno cura di invertire ogni anno il detto periodo secondo la regola
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