Trib. Trani, sentenza 26/06/2024, n. 1071
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Testo completo
N. R.G. 814/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
AREA 3- CONT/CONTRATTUALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Claudio Di Giacinto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 814/2018, cui è stata riunita la causa iscritta al n.
R.G. 1206/2020, promossa da:
EDILTER S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., C.f. e P. IVA 07045260721, rappresentata e difesa dall'Avv.to Giuseppe Tota, giusta procura apposta a margine dell'atto di citazione
- ATTRICE-OPPONENTE
Contro
SYSTEM ENGINEERING S.R.L., P. IVA 05826390725, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio dagli Avv.ti Giuseppe Rinaldi e Davide Rinaldi, giusta procura conferita su foglio separato e trasmessa nel fascicolo telematico
- CONVENUTA-OPPOSTA
Oggetto: azione di accertamento negativo;
azione di adempimento;
contratto di appalto
Conclusioni delle parti (come da udienza del 14.9.2023):
- System Engineering s.r.l: “riportandosi alle conclusioni rassegnate negli scritti conclusivi in atti”.
- Edilter s.r.l.: “precisa le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica in atti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 12.2.2018 la Edilter s.r.l. ha convenuto in giudizio innanzi
a codesto Tribunale la System Engineering s.r.l. al fine di ottenere l'accertamento negativo del credito
vantato dalla convenuta in relazione ad una presunta fornitura di materiali, alla base delle fatture da 5 a
12 del 2017 emesse dalla controparte.
Ha dedotto, in estrema sintesi, parte attrice, che in qualità di appaltatore dei lavori di ristrutturazione della scuola media “Battaglini” in Martina Franca, commissionati dal Comune medesimo, aveva subappaltato alla System Engineering s.r.l. (d'ora innanzi anche solo System), con
l'autorizzazione della committente, lavori di realizzazione di impianti elettrico, di illuminazione e antincendio e che in seguito all'ultimazione dei lavori e al collaudo delle opere, aveva provveduto al saldo del quantum dovuto, a fronte del pagamento dell'ultima fattura emessa dalla System, la n. 2/2017, ad eccezione dell'importo di euro 2.520,05, ancora dovuto. Durante il rapporto contrattuale, tuttavia, la convenuta avrebbe preteso il pagamento di ulteriori importi in relazione alle fatture da nn. 5 a 12 del
3.10.2017, per la presunta fornitura di materiali, mai effettuata, in realtà intendendo rivendicare il pagamento di asseriti lavori extracontratto, non esigibili in forza del divieto di legge e comunque non eseguiti.
Per tale ragione, ha invocato l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'adito tribunale, ogni contraria istanza disattesa e respinta, accertare e dichiarare che ogni rapporto contrattuale tra le parti si è concluso con il pagamento del corrispettivo del sub appalto autorizzato e che le fatture emesse dalla convenuta con la data del 3/10/2017, portanti i numeri progressivi 5 – 6 – 7
– 8 – 9 – 10 – 11 – 12 non riflettono alcuna operazione commerciale di compravendita, sicché la richiesta del relativo al pagamento, pari ad euro 31.677,23 Iva compresa, è arbitraria e infondata.
Conseguentemente, null'altro è dovuto dall'attrice alla convenuta, a parte il pagamento delle ritenute contrattuali pari ad euro 2.520,05. Con la condanna della convenuta alla refusione delle spese e competenze del giudizio e con distrazione in favore del sottoscritto avvocato antistatario”
Con comparsa del 7.5.2018 si è costituita in giudizio la System, preliminarmente eccependo
l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, in favore di quello di Bari, non avendo l'attrice fornito elementi atti a radicare la competenza ex art. 20 c.p.c. e avendo la convenuta sede in Bari. Ha altresì dato atto della introduzione, con ricorso del 22.2.2018, di procedimento per decreto ingiuntivo volto ad ottenere il pagamento del credito relativo alle fatture sopra menzionate, per l'importo complessivo di euro 34.197,28, e della proposizione del relativo giudizio di opposizione ad opera della Edilter s.r.l., deducendo che, in ragione della continenza delle cause e dell'incompetenza di codesto Tribunale, il
Giudice preventivamente adito dovrebbe identificarsi in quello di Bari. Nel merito, ha dedotto la fondatezza e l'esistenza della propria pretesa creditoria, come comprovato da quanto accertato dal D.L. nell'ambito del rapporto di subappalto intercorso tra le parti, avendo questi certificato l'utilizzo dei materiali nell'ambito del cantiere presso la scuola media Battaglini, stante la corrispondenza per marca
e modello a quello ivi installato, e avendo accantonato in favore della Edilter somme pari ad euro
38.725,00.
Ha concluso, dunque, invocando di “in via preliminare e in rito 1) accertare e dichiarare il difetto di competenza territoriale di questo On.le Tribunale in favore del Tribunale di Bari nel merito
2) respingere la domanda attorea poiché infondata in fatto ed in diritto per tutte le ragioni innanzi addotte e per l'effetto dichiarare l'esistenza del credito vantato dalla System Engineering srl nei confronti della Edil Ter srl. 3) In ogni caso, condannare la Edil ter srl al pagamento delle spese e competenze del presente procedimento da liquidarsi ai sensi del DM 55/2014 con distrazione in favore del sottoscritto Avvocato che se ne dichiara anticipatario”.
Con atto di citazione ritualmente notificato la Edil Ter ha convenuto innanzi al Tribunale di Bari la System, formulando opposizione al D.I. n. 1672/2018 (R.G. 6060/2018), emesso su ricorso di quest'ultima datato 14.2.2018, per il pagamento della somma di euro 34.197,28 iva inclusa, a titolo di saldo dovuto per i lavori di
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
AREA 3- CONT/CONTRATTUALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Claudio Di Giacinto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 814/2018, cui è stata riunita la causa iscritta al n.
R.G. 1206/2020, promossa da:
EDILTER S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., C.f. e P. IVA 07045260721, rappresentata e difesa dall'Avv.to Giuseppe Tota, giusta procura apposta a margine dell'atto di citazione
- ATTRICE-OPPONENTE
Contro
SYSTEM ENGINEERING S.R.L., P. IVA 05826390725, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio dagli Avv.ti Giuseppe Rinaldi e Davide Rinaldi, giusta procura conferita su foglio separato e trasmessa nel fascicolo telematico
- CONVENUTA-OPPOSTA
Oggetto: azione di accertamento negativo;
azione di adempimento;
contratto di appalto
Conclusioni delle parti (come da udienza del 14.9.2023):
- System Engineering s.r.l: “riportandosi alle conclusioni rassegnate negli scritti conclusivi in atti”.
- Edilter s.r.l.: “precisa le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica in atti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 12.2.2018 la Edilter s.r.l. ha convenuto in giudizio innanzi
a codesto Tribunale la System Engineering s.r.l. al fine di ottenere l'accertamento negativo del credito
vantato dalla convenuta in relazione ad una presunta fornitura di materiali, alla base delle fatture da 5 a
12 del 2017 emesse dalla controparte.
Ha dedotto, in estrema sintesi, parte attrice, che in qualità di appaltatore dei lavori di ristrutturazione della scuola media “Battaglini” in Martina Franca, commissionati dal Comune medesimo, aveva subappaltato alla System Engineering s.r.l. (d'ora innanzi anche solo System), con
l'autorizzazione della committente, lavori di realizzazione di impianti elettrico, di illuminazione e antincendio e che in seguito all'ultimazione dei lavori e al collaudo delle opere, aveva provveduto al saldo del quantum dovuto, a fronte del pagamento dell'ultima fattura emessa dalla System, la n. 2/2017, ad eccezione dell'importo di euro 2.520,05, ancora dovuto. Durante il rapporto contrattuale, tuttavia, la convenuta avrebbe preteso il pagamento di ulteriori importi in relazione alle fatture da nn. 5 a 12 del
3.10.2017, per la presunta fornitura di materiali, mai effettuata, in realtà intendendo rivendicare il pagamento di asseriti lavori extracontratto, non esigibili in forza del divieto di legge e comunque non eseguiti.
Per tale ragione, ha invocato l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'adito tribunale, ogni contraria istanza disattesa e respinta, accertare e dichiarare che ogni rapporto contrattuale tra le parti si è concluso con il pagamento del corrispettivo del sub appalto autorizzato e che le fatture emesse dalla convenuta con la data del 3/10/2017, portanti i numeri progressivi 5 – 6 – 7
– 8 – 9 – 10 – 11 – 12 non riflettono alcuna operazione commerciale di compravendita, sicché la richiesta del relativo al pagamento, pari ad euro 31.677,23 Iva compresa, è arbitraria e infondata.
Conseguentemente, null'altro è dovuto dall'attrice alla convenuta, a parte il pagamento delle ritenute contrattuali pari ad euro 2.520,05. Con la condanna della convenuta alla refusione delle spese e competenze del giudizio e con distrazione in favore del sottoscritto avvocato antistatario”
Con comparsa del 7.5.2018 si è costituita in giudizio la System, preliminarmente eccependo
l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, in favore di quello di Bari, non avendo l'attrice fornito elementi atti a radicare la competenza ex art. 20 c.p.c. e avendo la convenuta sede in Bari. Ha altresì dato atto della introduzione, con ricorso del 22.2.2018, di procedimento per decreto ingiuntivo volto ad ottenere il pagamento del credito relativo alle fatture sopra menzionate, per l'importo complessivo di euro 34.197,28, e della proposizione del relativo giudizio di opposizione ad opera della Edilter s.r.l., deducendo che, in ragione della continenza delle cause e dell'incompetenza di codesto Tribunale, il
Giudice preventivamente adito dovrebbe identificarsi in quello di Bari. Nel merito, ha dedotto la fondatezza e l'esistenza della propria pretesa creditoria, come comprovato da quanto accertato dal D.L. nell'ambito del rapporto di subappalto intercorso tra le parti, avendo questi certificato l'utilizzo dei materiali nell'ambito del cantiere presso la scuola media Battaglini, stante la corrispondenza per marca
e modello a quello ivi installato, e avendo accantonato in favore della Edilter somme pari ad euro
38.725,00.
Ha concluso, dunque, invocando di “in via preliminare e in rito 1) accertare e dichiarare il difetto di competenza territoriale di questo On.le Tribunale in favore del Tribunale di Bari nel merito
2) respingere la domanda attorea poiché infondata in fatto ed in diritto per tutte le ragioni innanzi addotte e per l'effetto dichiarare l'esistenza del credito vantato dalla System Engineering srl nei confronti della Edil Ter srl. 3) In ogni caso, condannare la Edil ter srl al pagamento delle spese e competenze del presente procedimento da liquidarsi ai sensi del DM 55/2014 con distrazione in favore del sottoscritto Avvocato che se ne dichiara anticipatario”.
Con atto di citazione ritualmente notificato la Edil Ter ha convenuto innanzi al Tribunale di Bari la System, formulando opposizione al D.I. n. 1672/2018 (R.G. 6060/2018), emesso su ricorso di quest'ultima datato 14.2.2018, per il pagamento della somma di euro 34.197,28 iva inclusa, a titolo di saldo dovuto per i lavori di
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