Trib. Roma, sentenza 20/06/2024, n. 10507

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 20/06/2024, n. 10507
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 10507
Data del deposito : 20 giugno 2024

Testo completo

N. R.G. 10849/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Eugenio Gatta, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 10849 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 trattenuta in decisione all'udienza del 26.03.24 e posta in deliberazione in data 17 giugno 2024 (data di scadenza delle memorie di replica) e vertente
T R A
OR LO, elett.te dom.to in Roma Via Calcutta 25 presso lo studio dell'Avv. Maurizio
Bruno (codice fiscale: [...]) che lo rappresenta e difende per delega a margine dell'atto introduttivo;

Opponente
CONTRO
Acquedotto Lucano S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Via
Pasquale Grippo - 85100 Potenza;

Agenzia Delle Entrate-Riscossione, Agente della Riscossione Prov. Di Roma in persona del legale rappresentante pro tempore Via Luigi Grezar 14 – 00142 Roma;

Opposti contumaci
OGGETTO: opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso cartella di pagamento.
CONCLUSIONI: All'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.03.24, il procuratore di parte attrice concludeva come da note scritte
pagina 1 di 4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato a mezzo posta il 19.02.2019, il Dott, LO OR conveniva gli enti in epigrafe al fine di ottenere l'annullamento della cartella esattoriale n.
09720180086293212000 notificata in data 19.01.2019 (doc. sub 1) emessa dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione con una richiesta di € 17.349,95, asseritamente imputata al mancato pagamento di alcune fatture emesse dall'Acquedotto Lucano S.p.A. a titolo di conguaglio su presunti consumi compresi tra gli anni 2002 e 2016.
Esponeva secondo quanto riportato nell'atto introduttivo che: “già nel lontano 2009 l'Acquedotto
Lucano aveva notificato una fattura a titolo di “conguaglio” relativa ai presunti ed inesistenti consumi a partire dagli anni 2002, per l'importo di € 2.741,79;
“ … Essendo la somma sproporzionata avendo già l'interessato provveduto ai pagamenti delle fatture a suo tempo richieste, l'istante faceva verificare il contatore ad un tecnico ed accertava che lo stesso, posto all'esterno e sulla strada, e come tale sottoposto alle intemperie, risultava starato e non funzionante.

Pertanto sollecitava più volte l'Ente Acquedotti ad effettuare la verifica e la sostituzione. Tutto ciò inutilmente.”
A fondamento della propria opposizione eccepiva che nessuna somma
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