Trib. Bologna, sentenza 25/06/2024, n. 1849
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Testo completo
N. R.G. 1486/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Rita CHIERICI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1486/2021 promossa da:
CA AN IT DELL'OMONIMA AZIENDA AGRICOLA (C.F.
[...]), con il patrocinio dell'avv. MAGGIOLO LUCIA
ATTORE contro
PRESIDENTE REGIONE EMILIA ROMAGNA QUALE COMM DELEGATO RICOSTR
POST SISMA 2012 (C.F. 80062590379), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO
STATO DI BOLOGNA
INVITALIA - AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO
SVILUPPO D'IMPRESA SPA (C.F. 05678721001), con il patrocinio dell'avv. GATTA WENNER
RESP. P.T. PROC. ISTRUTT. E CONCESS. CONTRIBUTIO. C. 56/2012 PER AREA
AGRICOLTURA
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Il Procuratore di parte attrice ha precisato le conclusioni come da memoria ex art. 183 comma 6 n. 1
c.p.c.:
pagina 1 di 15 “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta,
nel merito, accertare e dichiarare il diritto del sig SC AN ad ottenere il contributo pro ricostruzione post sisma del 2012 relativo agli edifici oggetto dei seguenti Decreti del Commissario
Delegato alla ricostruzione:
- decreto n.2810 del 15 settembre 2016,
- decreto n.3051 del 26 settembre 2016,
conseguentemente, condannare il Presidente pro tempore della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario Delegato per la ricostruzione post sisma ai sensi dell'art.1 comma 2 del D.L.n.74/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n.122/2012, al pagamento – in favore del sig SC AN - dell'importo determinato/quantificato in corso di causa a titolo di contributo pro ricostruzione post sisma per gli edifici oggetto dei due suddetti decreti (n.2810/2016 e n.3051/2016) oltre interessi legali
e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al saldo;
contestualmente, accertare e dichiarare il diritto al risarcimento dei danni subiti del sig SC in seguito al diniego della erogazione del contributo pro ricostruzione post sisma e da quantificarsi in corso di causa ovvero in separato giudizio ovvero da liquidarsi in via equitativa;
conseguentemente, condannare, in via solidale tra loro, il Presidente pro tempore della Regione
Emilia Romagna in qualità di Commissario Delegato per la ricostruzione post sisma, ai sensi dell'art.1 comma 2 del D.L.n.74/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n.122/2012, il Responsabile pro tempore delle procedure di istruttoria e concessione dei contributi previsti nell'ordinanza commissariale n.57/2012 e s.m.i. per l'area agricoltura e VI - Agenzia Nazionale per l'attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa Spa nella persona del suo legale rappresentante pro tempore- con sede legale in Roma, Via Calabria, 46 - al pagamento del risarcimento dovuto all'attore per il diniego del contributo: risarcimento determinato/quantificato in corso di causa oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al saldo.
Con vittoria di spese e competenze.
In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui non sia più possibile attribuire al sig SC AN
l'ottenimento di un maggior contributo - rispetto a quello finanziato- per la mancanza di fondi volti alla ricostruzione post sisma, si chiede il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni subiti per effetto di una parziale erogazione del contributo pro ricostruzione rispetto all'importo complessivo richiesto e necessario per la ripresa dell'attività aziendale -, nonché la conseguente condanna dell'amministrazione al risarcimento dei danni subiti dal medesimo sig SC e da quantificarsi in corso di causa.
Con vittoria di spese e competenze.
pagina 2 di 15 In via istruttoria, si chiede una Consulenza Tecnica d'Ufficio volta a stabilire la oggettiva sussistenza dei requisiti richiesti dalle ordinanze commissariali –sotto il profilo del danno subito dagli edifici per effetto del sisma e delle opere indicate nei computi metrici necessarie per la ricostruzione ma non ammesse al finanziamento -per ottenere il contributo richiesto dall'attore. Con riserva di depositare ulteriore documentazione e/o di chiedere l'esperimento di ulteriori mezzi istruttori”.
Il Procuratore di parte convenuta Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario delegato per la ricostruzione post sisma ha precisato le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta:
“Conclusivamente, e riservandosi di argomentare ulteriormente la posizione sostanziale dell'amministrazione, si confida che vengano accolte le seguenti conclusioni
- in via preliminare, rilevata d'ufficio la questione di giurisdizione, rimetterla alle SS.UU. della
Suprema Corte ai sensi dell'art. 59, comma 3 del d.lgs. 18 giugno 2009, n. 69;
- in via principale, rigettare le richieste di controparte di disapplicazione e/o annullamento dei decreti impugnati e conseguente condanna al pagamento avanzate da controparte in quanto infondate;
- in via istruttoria, non ammettere le richieste istruttorie di controparte in quanto il presente contenzioso ha natura meramente documentale e risulta sufficientemente istruito. Con riserva di autonoma deduzione di mezzi istruttori a controprova in caso di ammissione dei mezzi richiesti dell'attore;
- in ogni caso, con vittoria di spese e onorari come per legge”.
Il Procuratore di parte convenuta VI - Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. ha precisato le conclusioni come da memoria ex art. 183 comma 6 n. 1
c.p.c.:
“Piaccia all' Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- in via preliminare: per le ragioni esposte in narrativa, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo a VI;
- nel merito: respingere ogni e qualsiasi domanda ed eccezione a qualunque titolo proposta dall'attore nei confronti dell'esponente in quanto infondata ed indimostrata, in fatto ed in diritto, per le ragioni di cui in narrativa e per l'effetto confermare integralmente i Decreti Commissariali impugnati;
- in via istruttoria: respingere le istanze istruttorie di parte attrice.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
pagina 3 di 15
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con comparsa in riassunzione, ritualmente notificata, l'impresa individuale AN CA conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Bologna, il Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario delegato per la ricostruzione post sisma ai sensi dell'art. 1 comma 2 D.L. n.
74/2012, il Responsabile pro-tempore delle procedure di istruttoria e concessione dei contributi previsti nell'ordinanza commissariale n. 57/2012 e s.m.i. per l'area agricoltura ed VI - Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (d'ora in avanti, solo VI), esponendo in fatto che:
- AN CA è titolare di un'azienda agricola sita in Comune di San Prospero, composta da due unità strutturali adibite a laboratorio per la lavorazione del miele e a deposito delle attrezzature necessarie all'apicoltura, colpite dagli eventi sismici del maggio 2012;
- in data 18.09.2015 il CA proponeva, tramite la piattaforma Sfinge, istanza di concessione di contributo post sisma ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 57/2012, che all'esito dell'istruttoria veniva accolta solo in parte, prima con provvedimento del responsabile del procedimento in data
22.07.2016, poi con decreto del Commissario Delegato n. 2810 del 15.09.2016, in relazione all'importo di € 205.943,12, a fronte del maggior contributo richiesto dall'interessato per € 461.794,70;
-a seguito di richiesta di adeguamento del CA in data 10.03.2017, il Commissario Delegato con nota del 12.07.2017 comunicava all'interessato il decreto n. 3051/2016 del 29.06.2016, che confermava il provvedimento originario;
-entrambi i provvedimenti venivano impugnati innanzi al TAR, per violazione di legge ed eccesso di potere;
-in sede di autotutela il Commissario Delegato rimetteva in istruttoria la pratica e al termine emetteva, su indicazione del Nucleo di valutazione, il decreto n. 2252 del 17.09.2018 (anch'esso impugnato avanti al TAR), che rettificava in diminuzione i provvedimenti precedenti, riconoscendo quale importo ammesso al contributo quello di € 196.570,30;
- con sentenza del 21.07.2020 il TAR declinava la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario.
In diritto, parte attrice lamentava le violazioni della legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990
e dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 24, 97, nonché dell'ordinanza n. 57/2012, in quanto il decreto del Commissario Delegato n. 3051/2016 del 29.06.2016, a pag. 10, segnalava che “non verrà presa in considerazione ulteriore documentazione in quanto si configura come integrazione postuma”, benché l'art. 10 comma 6 dell'ordinanza n. 57/2012 prevedesse un termine in favore dell'interessato
pagina 4 di 15
per presentare le proprie osservazioni, corredate da documenti;
per tale ragione, l'amministrazione non aveva valutato le sei fotografie e i documenti presentati in sede di riesame, ex art. 10 comma 6 dell'ordinanza, da cui si evinceva la presenza di infrastrutture non finanziate (un servizio igienico, necessario ai sensi del D.L.vo n. 81/2008 in tema di sicurezza dei luoghi di lavoro, e l'impianto elettrico).
Inoltre, parte attrice deduceva che i tecnici del Servizio Geologico-Sismico dei suoli non hanno confermato il decreto n. 3051/2016, poiché hanno riconosciuto uno stato di danno classificabile come
“danno superiore a danno significativo e inferiore o uguale al danno grave”, in relazione alla presenza di lesioni diffuse, concentrate passanti e di distacchi tra strutture verticali e tra queste e il coperto;
non hanno riconosciuto, invece, il danno gravissimo riguardante i distacchi tra pareti, configurato come
“degrado dei giunti di malta”, con conseguente necessità di una revisione in aumento del contributo concedibile all'attore.
In conclusione, AN CA chiedeva
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Rita CHIERICI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1486/2021 promossa da:
CA AN IT DELL'OMONIMA AZIENDA AGRICOLA (C.F.
[...]), con il patrocinio dell'avv. MAGGIOLO LUCIA
ATTORE contro
PRESIDENTE REGIONE EMILIA ROMAGNA QUALE COMM DELEGATO RICOSTR
POST SISMA 2012 (C.F. 80062590379), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO
STATO DI BOLOGNA
INVITALIA - AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO
SVILUPPO D'IMPRESA SPA (C.F. 05678721001), con il patrocinio dell'avv. GATTA WENNER
RESP. P.T. PROC. ISTRUTT. E CONCESS. CONTRIBUTIO. C. 56/2012 PER AREA
AGRICOLTURA
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Il Procuratore di parte attrice ha precisato le conclusioni come da memoria ex art. 183 comma 6 n. 1
c.p.c.:
pagina 1 di 15 “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta,
nel merito, accertare e dichiarare il diritto del sig SC AN ad ottenere il contributo pro ricostruzione post sisma del 2012 relativo agli edifici oggetto dei seguenti Decreti del Commissario
Delegato alla ricostruzione:
- decreto n.2810 del 15 settembre 2016,
- decreto n.3051 del 26 settembre 2016,
conseguentemente, condannare il Presidente pro tempore della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario Delegato per la ricostruzione post sisma ai sensi dell'art.1 comma 2 del D.L.n.74/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n.122/2012, al pagamento – in favore del sig SC AN - dell'importo determinato/quantificato in corso di causa a titolo di contributo pro ricostruzione post sisma per gli edifici oggetto dei due suddetti decreti (n.2810/2016 e n.3051/2016) oltre interessi legali
e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al saldo;
contestualmente, accertare e dichiarare il diritto al risarcimento dei danni subiti del sig SC in seguito al diniego della erogazione del contributo pro ricostruzione post sisma e da quantificarsi in corso di causa ovvero in separato giudizio ovvero da liquidarsi in via equitativa;
conseguentemente, condannare, in via solidale tra loro, il Presidente pro tempore della Regione
Emilia Romagna in qualità di Commissario Delegato per la ricostruzione post sisma, ai sensi dell'art.1 comma 2 del D.L.n.74/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n.122/2012, il Responsabile pro tempore delle procedure di istruttoria e concessione dei contributi previsti nell'ordinanza commissariale n.57/2012 e s.m.i. per l'area agricoltura e VI - Agenzia Nazionale per l'attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa Spa nella persona del suo legale rappresentante pro tempore- con sede legale in Roma, Via Calabria, 46 - al pagamento del risarcimento dovuto all'attore per il diniego del contributo: risarcimento determinato/quantificato in corso di causa oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al saldo.
Con vittoria di spese e competenze.
In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui non sia più possibile attribuire al sig SC AN
l'ottenimento di un maggior contributo - rispetto a quello finanziato- per la mancanza di fondi volti alla ricostruzione post sisma, si chiede il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni subiti per effetto di una parziale erogazione del contributo pro ricostruzione rispetto all'importo complessivo richiesto e necessario per la ripresa dell'attività aziendale -, nonché la conseguente condanna dell'amministrazione al risarcimento dei danni subiti dal medesimo sig SC e da quantificarsi in corso di causa.
Con vittoria di spese e competenze.
pagina 2 di 15 In via istruttoria, si chiede una Consulenza Tecnica d'Ufficio volta a stabilire la oggettiva sussistenza dei requisiti richiesti dalle ordinanze commissariali –sotto il profilo del danno subito dagli edifici per effetto del sisma e delle opere indicate nei computi metrici necessarie per la ricostruzione ma non ammesse al finanziamento -per ottenere il contributo richiesto dall'attore. Con riserva di depositare ulteriore documentazione e/o di chiedere l'esperimento di ulteriori mezzi istruttori”.
Il Procuratore di parte convenuta Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario delegato per la ricostruzione post sisma ha precisato le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta:
“Conclusivamente, e riservandosi di argomentare ulteriormente la posizione sostanziale dell'amministrazione, si confida che vengano accolte le seguenti conclusioni
- in via preliminare, rilevata d'ufficio la questione di giurisdizione, rimetterla alle SS.UU. della
Suprema Corte ai sensi dell'art. 59, comma 3 del d.lgs. 18 giugno 2009, n. 69;
- in via principale, rigettare le richieste di controparte di disapplicazione e/o annullamento dei decreti impugnati e conseguente condanna al pagamento avanzate da controparte in quanto infondate;
- in via istruttoria, non ammettere le richieste istruttorie di controparte in quanto il presente contenzioso ha natura meramente documentale e risulta sufficientemente istruito. Con riserva di autonoma deduzione di mezzi istruttori a controprova in caso di ammissione dei mezzi richiesti dell'attore;
- in ogni caso, con vittoria di spese e onorari come per legge”.
Il Procuratore di parte convenuta VI - Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. ha precisato le conclusioni come da memoria ex art. 183 comma 6 n. 1
c.p.c.:
“Piaccia all' Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- in via preliminare: per le ragioni esposte in narrativa, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo a VI;
- nel merito: respingere ogni e qualsiasi domanda ed eccezione a qualunque titolo proposta dall'attore nei confronti dell'esponente in quanto infondata ed indimostrata, in fatto ed in diritto, per le ragioni di cui in narrativa e per l'effetto confermare integralmente i Decreti Commissariali impugnati;
- in via istruttoria: respingere le istanze istruttorie di parte attrice.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
pagina 3 di 15
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con comparsa in riassunzione, ritualmente notificata, l'impresa individuale AN CA conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Bologna, il Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario delegato per la ricostruzione post sisma ai sensi dell'art. 1 comma 2 D.L. n.
74/2012, il Responsabile pro-tempore delle procedure di istruttoria e concessione dei contributi previsti nell'ordinanza commissariale n. 57/2012 e s.m.i. per l'area agricoltura ed VI - Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (d'ora in avanti, solo VI), esponendo in fatto che:
- AN CA è titolare di un'azienda agricola sita in Comune di San Prospero, composta da due unità strutturali adibite a laboratorio per la lavorazione del miele e a deposito delle attrezzature necessarie all'apicoltura, colpite dagli eventi sismici del maggio 2012;
- in data 18.09.2015 il CA proponeva, tramite la piattaforma Sfinge, istanza di concessione di contributo post sisma ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 57/2012, che all'esito dell'istruttoria veniva accolta solo in parte, prima con provvedimento del responsabile del procedimento in data
22.07.2016, poi con decreto del Commissario Delegato n. 2810 del 15.09.2016, in relazione all'importo di € 205.943,12, a fronte del maggior contributo richiesto dall'interessato per € 461.794,70;
-a seguito di richiesta di adeguamento del CA in data 10.03.2017, il Commissario Delegato con nota del 12.07.2017 comunicava all'interessato il decreto n. 3051/2016 del 29.06.2016, che confermava il provvedimento originario;
-entrambi i provvedimenti venivano impugnati innanzi al TAR, per violazione di legge ed eccesso di potere;
-in sede di autotutela il Commissario Delegato rimetteva in istruttoria la pratica e al termine emetteva, su indicazione del Nucleo di valutazione, il decreto n. 2252 del 17.09.2018 (anch'esso impugnato avanti al TAR), che rettificava in diminuzione i provvedimenti precedenti, riconoscendo quale importo ammesso al contributo quello di € 196.570,30;
- con sentenza del 21.07.2020 il TAR declinava la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario.
In diritto, parte attrice lamentava le violazioni della legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990
e dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 24, 97, nonché dell'ordinanza n. 57/2012, in quanto il decreto del Commissario Delegato n. 3051/2016 del 29.06.2016, a pag. 10, segnalava che “non verrà presa in considerazione ulteriore documentazione in quanto si configura come integrazione postuma”, benché l'art. 10 comma 6 dell'ordinanza n. 57/2012 prevedesse un termine in favore dell'interessato
pagina 4 di 15
per presentare le proprie osservazioni, corredate da documenti;
per tale ragione, l'amministrazione non aveva valutato le sei fotografie e i documenti presentati in sede di riesame, ex art. 10 comma 6 dell'ordinanza, da cui si evinceva la presenza di infrastrutture non finanziate (un servizio igienico, necessario ai sensi del D.L.vo n. 81/2008 in tema di sicurezza dei luoghi di lavoro, e l'impianto elettrico).
Inoltre, parte attrice deduceva che i tecnici del Servizio Geologico-Sismico dei suoli non hanno confermato il decreto n. 3051/2016, poiché hanno riconosciuto uno stato di danno classificabile come
“danno superiore a danno significativo e inferiore o uguale al danno grave”, in relazione alla presenza di lesioni diffuse, concentrate passanti e di distacchi tra strutture verticali e tra queste e il coperto;
non hanno riconosciuto, invece, il danno gravissimo riguardante i distacchi tra pareti, configurato come
“degrado dei giunti di malta”, con conseguente necessità di una revisione in aumento del contributo concedibile all'attore.
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