Trib. Bergamo, sentenza 05/06/2024, n. 1289
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
Sezione Prima Civile in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa M C E C Presidente dott.ssa M C D Gdice est. dott.ssa L M S G ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7947/2023 del Ruolo Generale, avente per oggetto: separazione giudiziale, promossa da:
, C.F. , elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. DOTTI MARCELLA che l rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
C.F. nato in UZBEKISTAN il 09/11/1981, Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo.
Dette conclusioni, cui si fa espresso richiamo, sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Il Pubblico Ministero è intervenuto regolarmente,
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusto il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
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Con ricorso depositato in data 20/12/2023, , coniugata con per Parte_1 Controparte_1
matrimonio celebrato in Tashkent (Uzbekistan) il 15/12/2005, unione dalla quale è nato il figlio
(cod. fisc.: ) in data 13.01.2012 a Seriate (BG) ha chiesto Persona_1 C.F._3 all'intestato Tribunale la pronuncia di separazione personale dal marito, in ragione delle condotte maltrattanti subite (violenze fisiche, minacce, abuso di sostante alcoliche e stupefacenti e abbandono del tetto coniugale) e formulando altresì le seguenti ulteriori domande accessorie: affido esclusivo del minore, affetto da disturbo dello spettro autistico, alla madre anche in ragione del disinteresse paterno, con collocamento presso la ricorrente e assegnazione della casa coniugale;un assegno di mantenimento nella misura ritenuta di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie;la percezione nella misura del 100% dell'assegno unico.
sebbene ritualmente citato, non si è costituito in giudizio. Controparte_1
All'udienza tenutasi ai sensi dell'art. 473bis.21 c.p.c. il giorno 11.4.2024, parte ricorrente ha rinunciato alla domanda di addebito e il giudice relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha autorizzato i coniugi a vivere separati, adottando i seguenti provvedimenti provvisori urgenti, rimettendo la causa in decisione: affido c.d. super esclusivo del minore alla madre, con collocamento presso di sé e assegnazione della casa coniugale;visite previa attivazione dei servizi sociali da parte del padre;un assegno di mantenimento paterno pari a € 250,00 mensili a titolo di contributo per mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
2.
Va preliminarmente affermata – pur in presenza nella fattispecie di elementi di estraneità
(cittadinanza straniera dei coniugi) – la sussistenza della giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 3 del
Regolamento UE n. 1111/2019 il procedimento, infatti, è stato radicato successivamente al 1° agosto 2022), atteso che l'ultima residenza abituale dei coniugi è sita in Palosco (ove peraltro la ricorrente era residente al momento della domanda), così come emerso dalle allegazione della sig.ra
e dalla produzione del certificato di residenza storico del Comune di Palosco. CP_1
Detto regolamento trova applicazione a prescindere dalla cittadinanza europea delle parti ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale (applicabili soltanto in via residuale ai sensi dell'art. 6, comma primo, qualora nessun giudice di uno Stato membro sia competente in base agli artt. 3, 4 e 5) considerato che l'art. 6, comma 2°, sancisce – così come già previsto in precedenza dall'art. 6 del Regolamento CE n . 2201/2003, il “carattere esclusivo della competenza giurisdizionale di cui agli artt. 3, 4 e 5”, con la conseguente applicazione anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri in conformità dei criteri di competenza previsti dal detto regolamento, criteri che si fondano
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sul principio dell'esistenza di un reale nesso di collegamento tra l'interessato e lo Stato membro che esercita la competenza (cfr. Corte di Giustizia Europea, sentenza n. 68 del 29 novembre 2007):
Nel caso di specie, la residenza italiana comune e la nascita del minore a Seriate (BG) costituiscono indici chiari del forte collegamento richiesto ai fini dell'applicabilità della normativa europea.
Per quanto attiene alla legge sostanziale applicabile, trovano applicazione nel caso in esame l'art. 4
e 8 del Regolamento (UE) n. 1259/2010 (il primo sancisce il carattere universale del regolamento stesso, che trova quindi applicazione anche ove non sia quella di uno Stato membro partecipante, mentre il secondo prevede che, in mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza;b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;o, in mancanza;c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;o, in mancanza;d) in cui è adita
l'autorità giurisdizionale), sempre in ragione dell'individuazione della residenza comune dei coniugi presso il Comune di Palosco.
Sempre in detto comune si trova altresì la residenza abituale della prole ai fini della giurisdizione in ordine alle domande inerenti la responsabilità genitoriale e della legge applicabile.
Non osta, inoltre, all'esame della domanda di separazione personale dei coniugi o di divorzio
l'assenza di trascrizione del matrimonio, celebrato all'estero, nei registri dello stato civile italiani, avendo la Suprema Corte da tempo affermato che tale circostanza, appunto, non preclude la pronuncia sul vincolo.
Costituisce invero principio consolidato da tempo che “non vale ad escludere la giurisdizione del giudice italiano, in caso di domanda di divorzio tra cittadini stranieri, la circostanza che
l'eventuale sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio della Repubblica, perché non suscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è stato mai trascritto” (cfr. Cass. Civ., S. U. n 5292 del 28.10.1985).
Nel caso di specie, il matrimonio non risulta trascritto, ma è comunque documentato dal certificato di matrimonio della città di Tashkent.
La domanda principale volta ad ottenere la pronuncia di separazione personale dei coniugi è fondata
e va, pertanto, accolta.
Invero, si ritiene che le circostanze dedotte da parte ricorrente nei propri atti difensivi, che denotano l'esistenza di una crisi coniugale, in uno con la mancata comparizione dell'altro coniuge all'udienza presidenziale, il cui momento centrale consiste proprio nell'espletamento del tentativo
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di conciliazione, oltre che all'udienza dinanzi al giudice istruttore, ed il suo disinteresse alle sorti del giudizio costituiscono significativi riscontri idonei ad affermare la sussistenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale.
Va quindi pronunciata la separazione personale dei coniugi e i Parte_1 Controparte_1
quali hanno contratto matrimonio in Tashkent (Uzbekistan) il 15/12/2005.
3.
Per quel che riguarda le pronunce accessorie, ritiene il Collegio di dover confermare in toto il regolamento dei rapporti personali e patrimoniali già dato dal giudice relatore.
In particolare, le risultanze processuali legittimano, nel prioritario interesse dei minori, una deroga alla regola generale ex art. 337 ter c.c..
L'affidamento condiviso presuppone, infatti, un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita dei figli, nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana.
Nella fattispecie, ciò non è concretamente realizzabile atteso che il padre dal 2020 si è allontanato dalla casa coniugale, risulta allo stato irreperibile e ha lasciato la famiglia, composta dalla moglie e da un figlio affetto da disturbi dello spetto Autistico con livello di gravità 3 secondo i criteri del
DSM-5 (doc. 8), priva di mezzi di sostentamento;ne consegue che non risulta allo stato in grado di valutarne le esigenze e le inclinazioni.
Ad ogni modo, anche a non volere considerare le allegazioni anche di violenza di cui al ricorso introduttivo della ricorrente, rispetto alle quali no né stata svolta attività istruttoria, va rilevato che il disinteresse ostentato dal sig. è rimasto immutato nel corso del giudizio e ha Controparte_1
trovato conferma altresì nel contegno processuale tenuto da quest'ultimo: egli, infatti, pur tempestivamente citato, non si è costituito in giudizio. Se è vero, infatti, che la contumacia costituisce manifestazione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato e, come tale, non può pregiudicare la parte che resta assente al processo, è altresì innegabile che l'assenza ingiustificata di un genitore, nel processo che ha ad oggetto anche gli interessi del proprio figlio, è indice di una disaffezione ed indifferenza che il giudice non può omettere di valutare nel giudizio sulla idoneità di quello stesso genitore a mantenere e garantire una condotta responsabile, di accudimento ed attenzione, verso la prole.
La sig.ra , invece, da quando il marito è andato via di casa, si è occupata in modo Parte_1
pressoché esclusivo della cura del figlio, dimostrando di essere un genitore in grado di assicurare ai figli un modello educativo idoneo a garantire loro un regolare sviluppo e una crescita equilibrata.
Ne consegue che, alla luce di quanto sopra, tenuto conto del disinteresse morale e materiale paterno
e delle conseguenti gravi ripercussioni in ordine alle esigenze di crescita e soprattutto di salute del
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minore, affetto da disturbo dello spettro autistico, l'affidamento che meglio corrisponde all'interesse della prole è quello dell'affido esclusivo alla madre, la quale già assiste il minore quotidianamente, prendendosi cura di tutti i suoi bisogni e necessità, la quale potrà comunque adottare autonomamente le decisioni relative alla prole in ambito scolastico e sanitario, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, e potrà provvedere autonomamente al disbrigo delle pratiche burocratiche relative al rilascio carta d'identità valida per
l'espatrio per . Per_1
Il minore, inoltre, rimarrà collocato presso la madre, con assegnazione della casa coniugale a quest'ultima.
Le condotte paterne allegate giustificano altresì che il padre possa vedere il minore solo e quando ne farà richiesta ai competenti Servizi Sociali e solo se tali incontri non recheranno danni al benessere psicofisico del minore, previa verifica dell'asserito consumo di sostanze
4.
Quanto alle statuizioni economiche oggetto della decisione è consolidato orientamento della
Suprema Corte che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. Sez. I 5.11.2007 n. 23051, Cass. Sez. I 7.12.2007 n.
25618, Cass. Sez. I 18.6.2008 n. 16575), ricostruzione che nel caso di specie ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio già agli atti.
La ricorrente, di anni quaranta, vive con nella casa coniugale, acquistata da entrambi i Per_1
coniuge previa stipula di un mutuo con rata attuale di circa 900,00 euro, e lavora come venditrice online con partita iVa con stipendio pari a € 800,00= mensili (doc 13). La stessa percepisce altresì, in ragione dei gravi disturbi diagnosticati al minore, l'indennità di accompagnamento pari ad €
527,16= mensili e la misura b1 (contributo per disabili gravi) di € 750,00.
L'assenza di informazioni in ordine alle condizioni economiche del resistente e il suo stato di detenzione non sono ostative al riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della prole. L'obbligo di mantenimento dei minori è assolutamente ineludibile da parte di in virtù delle disposizioni ex artt. 147, 148 e soprattutto 160 c.c. e il detenuto potrebbe in ogni caso godere di introiti reddituali (es. proventi derivanti da attività lavorativa svolta in carcere, pensioni, rendite, etc), ragion per cui se non è provata l'assoluta incapienza ed incapacità attuale a produrre reddito,
l'obbligo di contribuzione persiste e sussiste.
Alla luce di quanto sopra, tenuto conto delle condizioni economiche della ricorrente, della
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mancanza di informazioni circa la situazione abitativa ed economica del resistente e della circostanza che l'assenza di una gestione diretta da parte del padre trasferisce, allo stato, sulla madre l'intero onere educativo ed economico del figlio, le cui esigenze sono destinate ad aumentare nel tempo e non necessitano di specifica dimostrazione, ritiene il Tribunale che debba essere confermato l'obbligo in capo a di versare mensilmente a la somma Controparte_1 Parte_1 di € 250,00 mensili a titolo di mantenimento del figlio , oltre al 50% delle spese straordinarie Per_1
come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo riportato nel dispositivo, a partire dalla comunicazione del presente provvedimento con decorrenza dalla domanda.
Infine, si richiama, con riferimento alla domanda di assegno unico, quanto stabilito dalle nuove disposizioni in materia di assegno unico in caso di affidamento esclusivo della prole (v. art. 6, comma 4, D. Lgs. 21 dicembre 2021, n. 230, recante “Istituzione dell'assegno unico e universale Org_ per i figli a carico”, Messaggio n. 4748 del 31.12.2021 e Circolare 7 dicembre 1999, n. 21);
5.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento;gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
6.
Atteso l'esito della lite ed in particolare l'affido c.d. super esclusivo dei minori alla madre, le spese di lite sono poste a carico del resistente in favore della ricorrente nella misura liquidata direttamente in dispositivo, tenendo conto del valore di causa e dell'attività difensiva svolta.
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