Trib. Taranto, sentenza 08/11/2024, n. 2711
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Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio
nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA Presidente
Patrizia NIGRI Giudice
Lucia SANTORO Giudice On. Rel.
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5245/2019 R.G., avente ad oggetto: querela di falso, tra
AP CE, rappresentato e difeso dall'avv. Graziantonio Petrara, giusta procura speciale in atti
attore
e
AGENZIA DELLE ENTRATE, Direzione Provinciale di Taranto, in persona del suo legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce convenuta
nonché
POSTE ITALIANE SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Anita Verduci, giusta procura generale alle liti in atti convenuta nonché
il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto,
intervenuto ex lege
Conclusioni dell'attore: “voglia l'Onorevole Tribunale adito accertare e dichiarare la falsità delle relazioni di notificazione postale dell'avviso di accertamento n. TVP01I100850/2018, nonché di ogni altro atto od attestazione ad esso connessa, sottoscritte dall'agente postale dell'ufficio di Poste Italiane di Ginosa nei giorni 14 e 16 agosto 2018, con l'adozione di ogni consequenziale provvedimento di legge;
con condanna di parti resistenti alla rifusione delle spese e competenze della presente causa, oltre accessori di legge”.
Conclusioni dei convenuti: Agenzia delle Entrate: “a) IN VIA PRELIMINARE ED ASSORBENTE, accertare e dichiarare la inammissibilità della domanda per i motivi sub a) della narrativa della
1 comparsa di costituzione e risposta e, per l'effetto, rigettarla;
b) IN VIA ULTERIORMENTE GRADATA, nel merito, accertare e dichiarare la infondatezza della domanda, per i motivi sub B) della stessa narrativa e, per l'effetto, rigettarla. c) IN SUBORDINE, nella ipotesi di accoglimento della domanda, accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità dell'Ente Poste Italiane, s.p.a. e, per l'effetto, rigettare ogni e qualsivoglia pretesa nei confronti della Agenzia delle Entrate. Con vittoria delle competenze di
lite.”;
Poste Italiane SpA: “in via preliminare: -accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva
di Poste Italiane S.p.A;
nel merito: - statuire che l' atto giudizio AG 786914488376 , spedito dall'Agenzia
delle Entrate – Direzione Provinciale di Taranto ed indirizzato al sig. PO CE , residente in
Ginosa (Ta) alla S.S.580 Km 9,800 contenente l' avviso di accertamento de quo, è stato regolarmente notificato in data 14/16 agosto 2018 ;
- per l'effetto, previa dichiarazione di assenza di responsabilità di
Poste Italiane S.p.A. in merito ai fatti esposti nell'atto di citazione per querela di falso, dichiarare pienamente valida e legittima la notifica dell'A.G;
-conseguentemente, accertare e dichiarare che non sussiste alcuna falsità della firma apposta sui documenti oggetto della presente controversia;-rigettare le domande svolte nell'atto introduttivo in quanto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate;- rigettare qualsivoglia domanda fosse avanzata nei confronti di questa deducente. Con vittoria
di spese, diritti ed onorari relativi al presente giudizio a carico di chi di giustizia.”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: “nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Oggetto del giudizio è l'accertamento della falsità delle dichiarazioni rese dall'agente postale sull'avviso di ricevimento della raccomandata n. 68691448837-5 del 14.8.2018 per la notifica dell'avviso di accertamento n. TVP01I100850/2018 e sulla comunicazione di avviso di deposito, spedita con
raccomandata n. 66827202670-1 del 16.08.2018, relativamente alla temporanea assenza del destinatario ed al deposito dell'avviso in cassetta.
Occorre inoltre precisare che trattasi di querela proposta dall'attore in via incidentale nell'ambito del giudizio di opposizione dal medesimo proposto avverso l'avviso di presa in carico emesso dall'Agenzia delle Entrate sul presupposto dell'avvenuta notifica, ai sensi dell'art. 140 cpc, del suddetto avviso di accertamento, pendente dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto.
Esperite le formalità di cui all'art. 223 cpc, alla presenza del Pubblico Ministero intervenuto, la causa è stata istruita con l'assunzione delle prove testimoniali, articolate e richieste dall'attore e dalla convenuta Poste Italiane.
Conviene premettere, in ordine alle eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta Agenzia delle
Entrate, che il procedimento di falso è diretto a privare l'atto pubblico o la scrittura privata della idoneità
a far fede ed a servire come strumento di prova di determinati rapporti giuridici, escludendone l'efficacia
che altrimenti dovrebbe ad essi attribuirsi.
Di conseguenza l'interesse ad agire, identificandosi nella creazione di una situazione di certezza in merito alla genuinità dell'atto, compete soltanto a chi intenda contestare l'efficacia probatoria di un 2
documento in relazione ad una pretesa che su di esso si fondi o possa fondarsi.
Corrispondentemente, la legittimazione a contraddire alla domanda spetta a chiunque possa
avvalersi del documento con tale finalità, indipendentemente dal fatto che sia o meno l'autore della falsificazione, avendo la Suprema Corte chiarito che “legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o
un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia
comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va
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