Trib. Torino, sentenza 02/12/2024, n. 6060

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torino, sentenza 02/12/2024, n. 6060
Giurisdizione : Trib. Torino
Numero : 6060
Data del deposito : 2 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 18136/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott.ssa Daniela Culotta GIUDICE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18136/2022 avente per oggetto: separazione personale promossa da:
(C.F. , nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso l'avv. CARUSO GIUSEPPE ROBERTO, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato in [...] l'[...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso l'avv. SIMONETTA VITTORIA, che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
Pronunciare la separazione personale dei coniugi;
disporre l'affido esclusivo dei figli minore alla madre;
il padre potrà vedere i figli una volta a settimana ed a weekend alternati, mediante visita
pagina 1 di 8 presso l'abitazione materna, previo accordo con il coniuge;
porre a carico del sig.

[...]
l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la somma mensile Controparte_2
complessiva di € 500,000 per entrambi i figli (v. verbale di udienza del 28.5.2024), oltre agli arretrati per euro 700,00 a decorrere dal mese di aprile 2022, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat, quale contributo al mantenimento, oltre al 50% delle spese scolastiche, ricreative, sportive e quelle mediche, debitamente documentate”.
Per parte resistente
Affidare i figli minori in forma condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione e residenza presso la madre e possibilità per il padre di vederli e tenerli con sé un pomeriggio a settimana – da concordare tra i genitori in base agli impegni lavorativi di entrambi- dall'uscita di scuola con pernotto e riaccompagnamento a scuola il giorno successivo e a fine settimana alternati dal sabato- con orario da concordare- sino alla domenica sera. Durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé i figli per un periodo di due settimane dando comunicazione alla madre di detto periodo entro il 30 maggio.
Per le vacanze natalizie e pasquali, i minori trascorreranno ad anni alterni con un genitore il giorno della vigilia e con l'altro il giorno di Natale e così per il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo. Porre a carico del sig. assegno periodico mensile di € 200 (€ 100 per ciascun figlio) per il Parte_2
mantenimento dei figli minori, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN e sportive e ricreative per le quali si richiama il protocollo del Tribunale di Torino. In via Istruttoria: ammettere le istanze istruttorie che ci si riserva di dedurre negli assegnandi termini di legge . Con vittoria di spese ed onorari del giudizio
Per il P.M.
Accogliersi la domanda proposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio in Egitto il 15/09/2013.
Dal matrimonio sono nati i figli: in data 30.07.2016 e in data Persona_1 Persona_2
07.10.2018.
Con ricorso depositato il 04/10/2022 ha chiesto a questo Tribunale Parte_1
di pronunciare la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa dell'incompatibilità di carattere e del comportamento del coniuge.
pagina 2 di 8
Ha chiesto altresì disporsi l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, con diritto di visita del padre per un giorno a settimana, nonché a weekend alternati, presso l'abitazione materna, nonché la corresponsione di un contributo al mantenimento in favore dei minori pari a € 700,00, ridotto a €
500,00 in sede di precisazione delle conclusioni.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda Controparte_1
di separazione ma chiedendo pronunciarsi l'affidamento condiviso dei minori, con collocazione e residenza presso la madre, diritto di visita del padre per un pomeriggio a settimana, con pernottamento sino al giorno successivo, e weekend alternati, contributo al mantenimento complessivamente pari a € 200,00.
In data 17.1.2023, avanti al Presidente del Tribunale, è stato inutilmente esperito il tentativo di conciliazione ed il Presidente, con ordinanza del 23.1.2023, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha disposto il passaggio alla fase istruttoria, stabilendo l'affidamento dei minori a entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, nonché prevedendo un assegno di € 350,00 al mese a favore della prole, oltre 50% delle spese straordinarie.
Avanti al G.I. nominato, le parti si sono costituite e hanno integrato le proprie difese.
Senza necessità di esperire attività istruttoria se non con l'acquisizione delle relazioni dei Servizi territoriali, all'udienza del 28.5.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe indicate
e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Preliminarmente ritiene il Collegio che non debba farsi luogo ad ulteriore attività istruttoria, risultando acquisiti agli atti elementi sufficienti per poter addivenire alla decisione nel merito delle domande proposte.
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art.
151 co. 1 c.c.

La stessa narrativa e le argomentazioni difensive svolte dalle parti, prima ancora delle rispettive offerte probatorie, evidenziano insanabili contrasti ed incompatibilità di carattere insorti tra le parti, tali da ritenere provato il venir meno dell'affectio coniugalis;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle
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