Trib. Chieti, sentenza 10/12/2024, n. 604
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Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Chieti
Composto dai magistrati:
DOTT. GIANLUCA FALCO Presidente
DOTT. MARCELLO COZZOLINO Giudice estensore
DOTT. FRANCESCO GRASSI Giudice
All'esito della camera di consiglio tenutasi in data 9.12.2024 in merito alla causa iscritta al n. 887/2024 r.g.,
trattenuta in decisione all'udienza del 13.11.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
tra
(c.f.: ), nata a [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
Teatino (CH) in via Cavour n. 90, rappresentata e difesa dall'avv. Debora De Luca del Foro di Pescara
ricorrente
e
(c.f.: ), nato a [...] il [...] e residente a [...]C.F._2
NI Teatino (CH) in via Roma n. 10, rappresentato e difeso dall'avv. Liliana D'Innocente del Foro di
Pescara
resistente
e
PUBBLICO MINISTERO presso questo tribunale
interventore necessario
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori
dal matrimonio.
Conclusioni delle parti: definizione del procedimento sulla base dell'accordo tra esse concluso, con
compensazione delle spese di lite.
Conclusioni del p.m.: //
FATTO E DIRITTO
La sig.ra ha citato in giudizio il sig. , con il quale ha avuto un rapporto di Parte_1 CP_1 convivenza more uxorio a partire dal 2016, e dal quale sono nati i figli (c.f. Persona_1
, a Pescara il 14.11.2016), e (c.f. , a Pescara il C.F._3 Persona_2 C.F._4
2.12.2019).
Essendosi interrotta la convivenza, ha chiesto che l'esercizio della responsabilità genitoriale sua e del sig.
venga disciplinato nelle modalità indicate nel ricorso. CP_1
Il sig. costituitosi in giudizio, ha rappresentato di aver raggiunto un accordo con la sig.ra CP_1 [...]
per l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli, ha chiesto al Tribunale di farlo Pt_1
proprio.
Nel corso dell'udienza del 13.11.2024 entrambe le parti, comparse personalmente, hanno chiesto la
definizione del procedimento alle condizioni tra esse concordate, con compensazione delle spese di lite.
Il Tribunale,
ritenuta la propria competenza per territorio, visto il luogo di residenza delle parti e dei figli minori,
osservato che l'istanza congiunta è sottoscritta anche dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'art.
473bis.12 c.p.c., come richiamato dall'art. 473bis.48 c.p.c.,
dato atto del fatto che le parti hanno chiesto quanto segue:
Per_