Trib. Pescara, sentenza 05/12/2024, n. 607

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pescara, sentenza 05/12/2024, n. 607
Giurisdizione : Trib. Pescara
Numero : 607
Data del deposito : 5 dicembre 2024

Testo completo

n. 1368/2023 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice, dott.ssa Valeria Battista, all'esito dell'udienza del 5/12/2024, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
TRESCA MATTEO, giusta procura in atti;

PARTE RICORRENTE
e
(C.F. ;
Controparte_1 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: retribuzione.
Conclusioni: come da atti introduttivi e note scritte depositate dalle parti per l'odierna udienza da intendersi in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza conveniva dinanzi all'intestato Tribunale la Parte_1 [...]
per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il Giudice adito, Controparte_1


contrariis reiectis, NEL MERITO: a) accertare e dichiarare che la ricorrente ha lavorato alle dipendenze della società convenuta nel periodo, con gli orari e la qualifica di cui in premessa;
b) accertare e dichiarare dovuti alla ricorrente gli emolumenti di cui al punto 4) del ricorso e, per
l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore, con sede legale in Penne (PE) alla via F. F. Falco n. 5 (P.I. , per i titoli P.IVA_1
spiegati in premessa, in forza del livello C1 CCNL Cooperative Sociali, al pronto ed immediato pagamento in favore della ricorrente della somma di € 6.507,92, ovvero quella diversa, maggiore o minore, che dovesse risultare di giustizia, anche ai sensi dell'art. 36 Cost. e 2099 Cod. civ., oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dall'insorgenza del credito all'effettivo soddisfo. Con riserva di modificare le conclusioni ai sensi dell'art. 420 C.p.c. e di agire in separato giudizio per
l'eventuale mancato versamento dei contributi agli istituti competenti. Con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93
C.p.c.

Deduceva la ricorrente: di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della società convenuta per il periodo corrente dal 14.09.2015 al 31.12.2016, con qualifica di operaia e mansioni di cuoca, livello C1 CCNL Cooperative Sociali giusta contratto di lavoro part time per trenta ore settimanali;
di non aver percepito, al termine del rapporto di lavoro, la retribuzione del mese di dicembre 2016, la tredicesima mensilità, il T.F.R. maturato nonché l'indennità per ferie non godute e il compenso per lavoro prestato in giorno festivo;
che, dunque, stante il persistente inadempimento di parte datoriale, era suo diritto conseguire il pagamento delle proprie spettanze come in questa sede quantificate.
La nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva Controparte_2
in giudizio e ne veniva, pertanto, dichiarata la contumacia.
Ammesso l'interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta, il quale, all'udienza fissata per il suo espletamento, non compariva, la causa veniva decisa all'udienza del 5/12/2024, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è parzialmente fondato e meritevole di accoglimento per quanto di seguito verrà esposto.
Sono circostanze pacifiche ed incontestate, in quanto emergenti dalla documentazione in atti, quelle che: l'odierna ricorrente veniva assunta dalla Cooperativa sociale giusta contratto di lavoro a tempo determinato con orario di lavoro part time pari a trenta ore settimanali e le mansioni di cuoca con decorrenza dal 14.09.2015;
veniva applicato al rapporto di lavoro il CCNL Cooperative sociali;
il rapporto di lavoro, inizialmente a tempo determinato, veniva, poi, trasformato a tempo
indeterminato giusta comunicazione del 15/03/2015;
il rapporto di lavoro cessava definitivamente in data 31.12.2016.
La ricorrente lamenta il mancato pagamento di emolumenti propri del rapporto di lavoro intercorso con la cooperativa e, in particolare, dell'ultima retribuzione unitamente alla tredicesima mensilità, del T.F.R. maturato, dell'indennità per ferie e permessi non goduti e del compenso per lavoro prestato in giorno festivo.
La domanda può ritenersi fondata limitatamente alle spettanze ordinariamente collegate al rapporto di lavoro (retribuzioni, tfr, tredicesima mensilità) mentre non lo è in relazione all'indennità per ferie
e permessi non goduti (ROL) e per l'indennità per lavoro domenicale.
È principio noto, infatti, quello in virtù del quale nel rito del lavoro l'onere della prova si articola in modo diverso a seconda della tipologia del credito vantato. Ed infatti, l'onere della prova è agevolato laddove il lavoratore rivendichi il mancato pagamento della 13ma, della 14ma, del TFR, di qualsivoglia emolumento che il CCNL di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni, nonché dell'indennità di mancato
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