Trib. Lanusei, sentenza 30/04/2024, n. 15
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Testo completo
N. R.A.C.L. 190/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANUSEI nella persona della dott.ssa G R, quale giudice del lavoro, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella pubblica udienza del 30 aprile 2024, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 190/2019 R.A.C.L., promossa da:
(p.iva ), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata in Lanusei, presso lo studio dell'avv. M P, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. F P, giusta delega allegata al ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, ricorrente- opponente contro
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Jerzu, presso lo Controparte_1 C.F._1
studio degli avv. ti G C e A P, che lo rappresentano e difendono, come da procura alle liti allegata alla memoria difensiva, resistente- opposto
Oggetto: materia lavoro- opposizione decreto ingiuntivo - pagamento retribuzione.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12 luglio 2019, la società ha proposto Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 83/2019 emesso dal Tribunale di Lanusei in data 31 maggio 2019 con cui le si intimava il pagamento della somma di euro 6.871,78, oltre interessi, rivalutazione e spese del monitorio in favore di . Controparte_1
Il credito di cui al decreto ingiuntivo trovava titolo nel rapporto di lavoro subordinato intercorso tra la società e - operaio assunto tra il 1° giugno 2012 e il 22 Controparte_1
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settembre 2016 – e nello specifico nelle somme dovute per tredicesima, quattordicesima e
TFR asseritamente mai corrisposte dal datore di lavoro.
In via preliminare, la società opponente ha eccepito l'inammissibilità della domanda monitoria in quanto dai conteggi posti alla base della pretesa creditoria emergeva che la tredicesima, quattordicesima e il TFR erano stati quantificati applicando una retribuzione superiore rispetto
a quella stabilita nel contratto e indicata nelle buste paga, con conseguente applicazione al lavoratore di un livello superiore rispetto a quello per il quale lo stesso era stato assunto ed impiegato. In ogni caso, i conteggi erano errati.
Ha poi dedotto che nulla era dovuto atteso che per tutta la durata del rapporto di lavoro, su richiesta dello stesso lavoratore e con accordo delle parti, - lavoratore part- Controparte_1
time con una retribuzione media netta di euro 700,00 - aveva percepito mensilmente un importo fisso di euro 1.000,00;
tale somma comprendeva oltre alla retribuzione ordinaria anche gli importi dovuti a titolo di tredicesima, quattordicesima e TFR.
La società, inoltre, ha dedotto che il lavoratore in maniera del tutto illegittima, dimessosi volontariamente, aveva aperto una società in concorrenza con l'attività commerciale della
con storno di clientela. Ha chiesto, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni Pt_1
derivanti da tale condotta, nella misura di euro 20.000,00.
Ha concluso chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità della domanda, con revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna di parte opposta ex art. 96 c.p.c.;
in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna al risarcimento danni.
ha resistito in giudizio deducendo di non aver mai rivendicato un Controparte_1
inquadramento superiore, le differenze salariali, con riferimento al IV livello anziché al V fino al novembre 2013, erano state frutto di un mero errore materiale nei conteggi.
Ha contestato la ricostruzione dei fatti prospettata da parte opponente deducendo che non era mai stato pagato più del salario dovuto mensilmente (di cui alle buste paga) senza alcun anticipo di tredicesima, quattordicesima e TFR.
Quanto alla domanda riconvenzionale, parte opponente non avrebbe fornito alcuna prova circa la stipulazione di un “patto di non concorrenza” che solo avrebbe limitato la libera iniziativa economica dell'ex dipendente.
In ogni caso, l'attività in asserita concorrenza era stata aperta dopo due anni dalle dimissioni.
Ha concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione e la condanna ex art. 96 c.p.c.
La causa è stata istruita con prove documentali, prova per testi e interrogatorio formale delle parti.
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***
L'opposizione è fondata nei termini che seguono.
Sull'oggetto del giudizio. Con
ha chiesto ed ottenuto nei confronti del datore una ingiunzione di pagamento CP_1 Pt_2
deducendo di aver, nel corso del rapporto di lavoro, ricevuto regolarmente il pagamento dello stipendio ma mai della tredicesima, quattordicesima e del TFR.
Il datore di lavoro ha opposto che tra le parti era intervenuto un accordo (verbale) per cui mensilmente a era versata in contanti la somma di euro 1.000,00, la quale andava a CP_1
coprire oltre allo stipendio base (a parte gli oneri contributivi regolarmente versati e mai contestati) ogni altra e diversa voce, nello specifico quanto dovuto per tredicesima, quattordicesima e TFR. In sede di interrogatorio formale il legale rappresentante della società ha utilizzato il termine “tombale” estremamente chiaro per indicare la portata del pagamento che veniva (asseritamente) effettuato, a tacitazione di ogni diversa ed ulteriore pretesa da parte del lavoratore.
Il presente giudizio è, quindi, teso ad accertare se effettivamente sia o meno stata pagata da parte del datore di lavoro, nel corso del rapporto, una somma sufficiente a coprire quanto oggi richiesto per tredicesima, quattordicesima e TFR;
nello specifico se siano o meno stati pagati gli euro 1.000,00 al mese.
La prova incombe su parte opponente Pt_1
Sull'ammissibilità della prova testimoniale rispetto al pagamento di somme di denaro.
Occorre in primis soffermarsi sull'aspetto relativo al pagamento in contanti delle somme dovute al lavoratore e
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANUSEI nella persona della dott.ssa G R, quale giudice del lavoro, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella pubblica udienza del 30 aprile 2024, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 190/2019 R.A.C.L., promossa da:
(p.iva ), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata in Lanusei, presso lo studio dell'avv. M P, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. F P, giusta delega allegata al ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, ricorrente- opponente contro
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Jerzu, presso lo Controparte_1 C.F._1
studio degli avv. ti G C e A P, che lo rappresentano e difendono, come da procura alle liti allegata alla memoria difensiva, resistente- opposto
Oggetto: materia lavoro- opposizione decreto ingiuntivo - pagamento retribuzione.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12 luglio 2019, la società ha proposto Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 83/2019 emesso dal Tribunale di Lanusei in data 31 maggio 2019 con cui le si intimava il pagamento della somma di euro 6.871,78, oltre interessi, rivalutazione e spese del monitorio in favore di . Controparte_1
Il credito di cui al decreto ingiuntivo trovava titolo nel rapporto di lavoro subordinato intercorso tra la società e - operaio assunto tra il 1° giugno 2012 e il 22 Controparte_1
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settembre 2016 – e nello specifico nelle somme dovute per tredicesima, quattordicesima e
TFR asseritamente mai corrisposte dal datore di lavoro.
In via preliminare, la società opponente ha eccepito l'inammissibilità della domanda monitoria in quanto dai conteggi posti alla base della pretesa creditoria emergeva che la tredicesima, quattordicesima e il TFR erano stati quantificati applicando una retribuzione superiore rispetto
a quella stabilita nel contratto e indicata nelle buste paga, con conseguente applicazione al lavoratore di un livello superiore rispetto a quello per il quale lo stesso era stato assunto ed impiegato. In ogni caso, i conteggi erano errati.
Ha poi dedotto che nulla era dovuto atteso che per tutta la durata del rapporto di lavoro, su richiesta dello stesso lavoratore e con accordo delle parti, - lavoratore part- Controparte_1
time con una retribuzione media netta di euro 700,00 - aveva percepito mensilmente un importo fisso di euro 1.000,00;
tale somma comprendeva oltre alla retribuzione ordinaria anche gli importi dovuti a titolo di tredicesima, quattordicesima e TFR.
La società, inoltre, ha dedotto che il lavoratore in maniera del tutto illegittima, dimessosi volontariamente, aveva aperto una società in concorrenza con l'attività commerciale della
con storno di clientela. Ha chiesto, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni Pt_1
derivanti da tale condotta, nella misura di euro 20.000,00.
Ha concluso chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità della domanda, con revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna di parte opposta ex art. 96 c.p.c.;
in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna al risarcimento danni.
ha resistito in giudizio deducendo di non aver mai rivendicato un Controparte_1
inquadramento superiore, le differenze salariali, con riferimento al IV livello anziché al V fino al novembre 2013, erano state frutto di un mero errore materiale nei conteggi.
Ha contestato la ricostruzione dei fatti prospettata da parte opponente deducendo che non era mai stato pagato più del salario dovuto mensilmente (di cui alle buste paga) senza alcun anticipo di tredicesima, quattordicesima e TFR.
Quanto alla domanda riconvenzionale, parte opponente non avrebbe fornito alcuna prova circa la stipulazione di un “patto di non concorrenza” che solo avrebbe limitato la libera iniziativa economica dell'ex dipendente.
In ogni caso, l'attività in asserita concorrenza era stata aperta dopo due anni dalle dimissioni.
Ha concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione e la condanna ex art. 96 c.p.c.
La causa è stata istruita con prove documentali, prova per testi e interrogatorio formale delle parti.
pagina 2 di 8
***
L'opposizione è fondata nei termini che seguono.
Sull'oggetto del giudizio. Con
ha chiesto ed ottenuto nei confronti del datore una ingiunzione di pagamento CP_1 Pt_2
deducendo di aver, nel corso del rapporto di lavoro, ricevuto regolarmente il pagamento dello stipendio ma mai della tredicesima, quattordicesima e del TFR.
Il datore di lavoro ha opposto che tra le parti era intervenuto un accordo (verbale) per cui mensilmente a era versata in contanti la somma di euro 1.000,00, la quale andava a CP_1
coprire oltre allo stipendio base (a parte gli oneri contributivi regolarmente versati e mai contestati) ogni altra e diversa voce, nello specifico quanto dovuto per tredicesima, quattordicesima e TFR. In sede di interrogatorio formale il legale rappresentante della società ha utilizzato il termine “tombale” estremamente chiaro per indicare la portata del pagamento che veniva (asseritamente) effettuato, a tacitazione di ogni diversa ed ulteriore pretesa da parte del lavoratore.
Il presente giudizio è, quindi, teso ad accertare se effettivamente sia o meno stata pagata da parte del datore di lavoro, nel corso del rapporto, una somma sufficiente a coprire quanto oggi richiesto per tredicesima, quattordicesima e TFR;
nello specifico se siano o meno stati pagati gli euro 1.000,00 al mese.
La prova incombe su parte opponente Pt_1
Sull'ammissibilità della prova testimoniale rispetto al pagamento di somme di denaro.
Occorre in primis soffermarsi sull'aspetto relativo al pagamento in contanti delle somme dovute al lavoratore e
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