Trib. Ragusa, sentenza 11/01/2024, n. 34
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Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare dell'01.12.2023;
lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2433/2017 R.G., avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”;
promossa da:
LEGGIO Avv. nata a [...] l'[...], C.F. , CP_1 C.F._1 rappresentata e difesa da sé medesima e dall'Avv. Annalisa Ferlisi del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
OPPONENTE e ATTRICE in via RICONVENZIONALE
contro:
nato a [...] il [...], C.F. Controparte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Cirvilleri del Foro di Catania, giusta procura in atti;
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 07.08.2017 l'Avv. ha proposto tempestiva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 709/2017 notificatole il 28.06.2017, nei suoi confronti emesso da questo Tribunale il 15.06.2017, su ricorso del lavoratore - assunto Controparte_2
a tempo pieno in data 04.04.2016 con la qualifica di segretario di studio legale livello IV° del C.C.N.L. di categoria, rapporto cessato all'esito delle dimissioni rassegnate il 12.01.2017 -, per il pagamento della complessiva somma di € 7.553,42, oltre accessori, pretesa a titolo di differenze retributive e TFR in ragione dell'allegata percezione di un compenso mensile di € 700,00, inferiore a quello previsto dal richiamato C.C.N.L. e agli importi esposti nelle buste paga. A sostegno dell'invocata revoca dell'impugnato provvedimento monitorio l'opponente ha eccepito e dedotto:
1- di avere assunto il presso il proprio studio legale al solo fine di CP_2 fargli acquisire una formazione professionale di amministratore di condomino - attività svolta da
essa opponente unitamente alla professione di avvocato - e di giustificare la sua presenza nell'organizzazione quale delegato alle varie gestioni condominiali;
2- che la pretesa monitoria era infondata, le retribuzioni di cui alle buste paga essendogli state interamente pagate;
3- che il
, su ampia delega di essa opponente, si occupava delle ordinarie incombenze gestionali CP_2
(interventi di riparazione presso i singoli condominii od altre simili occorrenze) e della gestione dei rapporti bancari, ovvero dei versamenti e dei prelievi sui conti correnti intestati ai vari condominii da essa amministrati;
4- che il rapporto fiduciario era tuttavia venuto meno agli inizi del 2017 a causa dei mutamenti caratteriali dell'opposto, divenuto emotivamente instabile all'esito del fallimento del proprio matrimonio e dell'ingravescenza della sofferta ludopatia;
5- che, risolto il rapporto di lavoro all'inizio del mese di febbraio, il aveva arbitrariamente asportato CP_2 dallo studio legale tutti i contratti bancari dei vari condominii, con relative password, bollette, fatture e danaro contante, trattenendo altresì le chiavi dello studio;
alla fine del mese gli era stata quindi revocata ogni delega bancaria;
6- che in data 23.03.17, richiesto l'estratto del c/c. bancario intestato al condominio , essa opponente aveva scoperto che a far data Organizzazione_1 dall'aprile 2016 il aveva prelevato dal conto complessivi € 14.409,75, in contanti o con CP_2 bonifici
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare dell'01.12.2023;
lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2433/2017 R.G., avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”;
promossa da:
LEGGIO Avv. nata a [...] l'[...], C.F. , CP_1 C.F._1 rappresentata e difesa da sé medesima e dall'Avv. Annalisa Ferlisi del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
OPPONENTE e ATTRICE in via RICONVENZIONALE
contro:
nato a [...] il [...], C.F. Controparte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Cirvilleri del Foro di Catania, giusta procura in atti;
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 07.08.2017 l'Avv. ha proposto tempestiva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 709/2017 notificatole il 28.06.2017, nei suoi confronti emesso da questo Tribunale il 15.06.2017, su ricorso del lavoratore - assunto Controparte_2
a tempo pieno in data 04.04.2016 con la qualifica di segretario di studio legale livello IV° del C.C.N.L. di categoria, rapporto cessato all'esito delle dimissioni rassegnate il 12.01.2017 -, per il pagamento della complessiva somma di € 7.553,42, oltre accessori, pretesa a titolo di differenze retributive e TFR in ragione dell'allegata percezione di un compenso mensile di € 700,00, inferiore a quello previsto dal richiamato C.C.N.L. e agli importi esposti nelle buste paga. A sostegno dell'invocata revoca dell'impugnato provvedimento monitorio l'opponente ha eccepito e dedotto:
1- di avere assunto il presso il proprio studio legale al solo fine di CP_2 fargli acquisire una formazione professionale di amministratore di condomino - attività svolta da
essa opponente unitamente alla professione di avvocato - e di giustificare la sua presenza nell'organizzazione quale delegato alle varie gestioni condominiali;
2- che la pretesa monitoria era infondata, le retribuzioni di cui alle buste paga essendogli state interamente pagate;
3- che il
, su ampia delega di essa opponente, si occupava delle ordinarie incombenze gestionali CP_2
(interventi di riparazione presso i singoli condominii od altre simili occorrenze) e della gestione dei rapporti bancari, ovvero dei versamenti e dei prelievi sui conti correnti intestati ai vari condominii da essa amministrati;
4- che il rapporto fiduciario era tuttavia venuto meno agli inizi del 2017 a causa dei mutamenti caratteriali dell'opposto, divenuto emotivamente instabile all'esito del fallimento del proprio matrimonio e dell'ingravescenza della sofferta ludopatia;
5- che, risolto il rapporto di lavoro all'inizio del mese di febbraio, il aveva arbitrariamente asportato CP_2 dallo studio legale tutti i contratti bancari dei vari condominii, con relative password, bollette, fatture e danaro contante, trattenendo altresì le chiavi dello studio;
alla fine del mese gli era stata quindi revocata ogni delega bancaria;
6- che in data 23.03.17, richiesto l'estratto del c/c. bancario intestato al condominio , essa opponente aveva scoperto che a far data Organizzazione_1 dall'aprile 2016 il aveva prelevato dal conto complessivi € 14.409,75, in contanti o con CP_2 bonifici
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