Trib. Pistoia, sentenza 02/12/2024, n. 268
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
SEZIONE FAMIGLIA E PERSONE
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti
magistrati:
Stefano Billet Presidente
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. R.G. 1840/2024 avente ad oggetto la
regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio
nato fuori dal matrimonio, su ricorso depositato in data 24.10.2024,
congiuntamente da:
nato a [...] il [...] e residente in [...] alla Parte_1
Via Regione Marche n. 13/S, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Mauro Domenici, presso lo studio della quale elegge domicilio in
Lucca alla via Pietro Paolini n. 180;
e
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Terme (PT) alla via Montebello n. 33, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Michela Gelli, presso lo studio della quale elegge domicilio in
Pistoia alla Via dello Stadio n. 2/D;
E
PM in sede;
Interventore necessario
1
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato in data 24.10.2024, e Parte_1
hanno chiesto l'adozione di provvedimenti concernenti Controparte_1
l'affidamento ed il mantenimento del figlio (nato il [...]), nato Per_1
dalla loro relazione more uxorio, ormai cessata, in conformità alle condizioni dagli stessi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto dalle parti prevede quanto segue:
“1) il figlio sarà affidato ad entrambi genitori (c.d. affidamento Persona_2
condiviso) con collocamento prevalente presso la residenza della madre, IG in Montecatini Terme (PT), Via Montebello n.33 Controparte_1
(abitazione di proprietà dei nonni materni). La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute saranno assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso;
2) il signor si obbliga a corrispondere alla IG Parte_1 CP_1
entro il giorno 10 di ogni mese l'importo di € 300,00 (euro
[...]
trecento/00) mensili a titolo di mantenimento ordinario del figlio ER
, oltre rivalutazione ISTAT annuale al 75%, mediante bonifico
[...]
bancario alle seguenti coordinate bancarie intestate alla madre: iban
[...], a far data dall'agosto 2024;
3) il signor si obbliga a corrispondere sempre con le suddette Parte_1
modalità di pagamento di cui al punto 2) alla IG gli Controparte_1
importi arretrati a titolo di mantenimento ordinario del figlio minore Per_1 pari a complessivi € 500,00 di cui € 300,00 per il mese di agosto 2024, €
100,00 ad integrazione di quanto già corrisposto (€. 200,00) per il mese di settembre 2024 ed € 100,00 ad integrazione di quanto già corrisposto (€.
200,00) per il mese di ottobre 2024. Con il pagamento del predetto importo la IG dichiara di non aver più nulla a pretendere dal Controparte_1
signor a titolo di mantenimento ordinario per tutti i mesi Parte_1
precedenti;
4) i ricorrenti concordano espressamente che l'assegno unico attualmente pari ad €.320,00- a favore del figlio minore verrà percepito in via esclusiva
2
(100%) dalla madre IG con rinuncia alla propria Controparte_1
quota da parte del signor ;
Parte_1
6) per quanto riguarda le spese straordinarie i ricorrenti concordano che la relativa decisione dovrà essere presa congiuntamente nei limiti e con le modalità di cui al Protocollo del 01.10.2018 vigente nel Tribunale di Pistoia che si intende conosciuto e integralmente riportato, la cui copia è stata consegnata ai genitori.
A far data dalla sottoscrizione del presente ricorso congiunto, le spese straordinarie del figlio minore sono così ripartite: il 70% a carico del Per_1
signor e il 30% a carico della IG Parte_1 Controparte_1 finché quest'ultima non troverà un'occupazione lavorativa (anche part-time ed a tempo determinato) e, comunque, non oltre il 30.6.2027.
La IG , in caso di reperimento dell'occupazione lavorativa si CP_1
obbliga, pertanto, a comunicarlo immediatamente al signor . Parte_1
I ricorrenti, infine, concordano espressamente che dal 1.07.2027,