Trib. Taranto, sentenza 03/01/2025, n. 11
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Testo completo
N. 2218/2023 R.G.TRIB.;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica in persona del giudice
Alberto Munno , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A E X A R T 2 8 1 T E R D E C I E S C P C
nella causa civile iscritta il 12 aprile 2023 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero
d'ordine 2218 dell'anno 2023
T R A
EN OR (c.f. [...]), in proprio ex art. 86 cpc in quanto iscritta nell'Albo degli
Avvocati ed elettivamente domiciliato presso il proprio domicilio digitale, nella qualità di difensore
di EN GI nato a [...] il [...] (c.f. [...]) ,
imputato nel procedimento penale n. 6807/2018 r.g.n.r. n. 6464/2018 R.G.G.I.P.;
Attore
C O N T R O
Agenzia delle Entrate Direzione Generale (c.f. 06363391001) in persona del l.r.p.t. e corrente in Via
Giorgione n. 106 a Roma;
Agenzia delle Entrate Direzione Territoriale di Taranto (c.f. 06363391001) corrente in Via Plateja n.
30 a Taranto in persona del l.r.p.t.;
Convenuti contumaci
Ove all'udienza del 13 dicembre 2024 tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art.
127Ter cpc, la ricorrente precisava le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale.
1
Motivi della decisione
I.- L'Avv. EN OR insorge avverso il Decreto emesso in data 20 marzo 2023 col quale il Tribunale
di Taranto in persona del G.I.P. rigettava la richiesta di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio formulata da EN GI nato a [...] il [...] (c.f.
[...]) , imputato nel procedimento penale n. 6807/2018 r.g.n.r. n. 6464/2018
R.G.G.I.P. ove era assistito e difeso proprio dall'Avv. EN OR.
L'art. 74 del dpr 115/2002, sotto la rubrica “istituzione del patrocinio”, così dispone:
“1.- E' assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato,
imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile,
responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria. 2.- E' altresì assicurato il
patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria
giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non
manifestamente infondate.”
L'art. 76 del medesimo dpr 115/2002, sotto la rubrica “condizioni per l'ammissione”, così dispone:
“Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta
personale sul reddito risultante dall'ultima dichiarazione non superiore a euro 11.746,68”.
L'art. 78 del medesimo dpr 115/2002, sotto la rubrica “istanza per l'ammissione”, così dispone:
“1.- L'interessato che si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 76 può chiedere di essere
ammesso al patrocinio in ogni stato e grado del processo.”
L'art. 136 del dpr 115/2002, sotto la rubrica “revoca del provvedimento di ammissione”, così
dispone:
“1.- Se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini
dell'ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione. 2.-
Con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal Consiglio
dell' Ordine degli Avvocati se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se
2 l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. 3.- La revoca ha effetto dal
momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali, indicato nel provvedimento del
magistrato;
in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva.”
Il decreto impugnato è in realtà un atto di diniego di un beneficio attribuito dalla legge a chi abbia
la qualità di cui all'art. 74 del dpr 115/2002 e si trovi nelle condizioni indicate nell'art. 76 , mentre
nessuna norma di legge lo attribuisce a chi, come Avvocato, ha solo prestato la propria opera in
favore dei soggetti che abbiano le qualità di cui all'art. 74 del dpr 115/2002.
L'istituto del gratuito patrocinio rappresenta con tutta evidenza uno strumento col quale il
Legislatore ha dato attuazione all'articolo 24 della Costituzione della Repubblica Italiana che nel
comma tre così dispone: “Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e