Trib. Vicenza, sentenza 01/02/2024, n. 281

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Vicenza, sentenza 01/02/2024, n. 281
Giurisdizione : Trib. Vicenza
Numero : 281
Data del deposito : 1 febbraio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. E SO Presidente
dott. G C Giudice rel.
dott. A G Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al R.G. n. 5367/2021 promossa:
da
, C.F. , nato a SCHIO (VI) il 03/06/1966;
Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. VITACCHIO ENRICO e dall'avv. VITACCHIO PIERO del Foro
di Vicenza giusta procura allegata al ricorso introduttivo
RICORRENTE
contro
, C.F. nata a SCHIO (VI) il 01/02/1971;
Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv.to ZAUPA ROBERTA del Foro di Vicenza giusta procura allegata
alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza
In punto: Scioglimento del matrimonio.
1


CONCLUSIONI
Conclusioni del ricorrente:
1) premesso che con sentenza parziale n. 826/2022 del 05/05/2022 (divenuta irrevocabile) del
Tribunale di Vicenza che ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e respingersi le domande di dirette ad ottenere un assegno
[...] Controparte_1 Controparte_1
divorzile da di € 725,00= dal momento che la stessa svolge un'attività lavorativa Parte_1
regolarmente denunciata e un'attività lavorativa non regolare e non denunciata che le permettono
di essere autosufficiente per le sue necessità di vita, per le causali di cui in atti;

2) respingersi la domanda di di ottenere un assegno di mantenimento per la figlia Controparte_1
di € 800,00=, dal momento che la stessa è maggiorenne e svolge un'attività lavorativa dal Per_1
14/07/2022, per le causali di cui in atti;

3) respingersi le domande della per il rimborso, da parte del , delle Controparte_1 Parte_1
spese straordinarie a favore della figlia svolgendo la stessa attività lavorativa retribuita ed Per_1
essendo, pertanto, economicamente autosufficiente;

4) condannarsi la a rimborsare a le somme percepite dallo stesso Controparte_1 Parte_1
a partire dal 14/07/2022 sia a titolo di contributo ordinario che straordinario per la figlia Per_1
sino alla data della sentenza;

5) condannarsi la al pagamento delle spese di lite del presente giudizio e del Controparte_1
giudizio avanti alla Corte d'Appello di Venezia, quale giudice del reclamo avanzato nei confronti
dell'ordinanza cron. 2021/2022 del 23/02/2022 del Presidente del Tribunale di Vicenza;

6) in via del tutto subordinata, nel caso che venisse stabilito che fosse tenuto a Parte_1
versare una somma alla figlia ritenuta parzialmente autosufficiente, stabilirsi che la stessa Per_1
venga versata direttamente alla figlia, in quanto maggiorenne;

7) In via istruttoria: in revoca della precedente ordinanza del 21/02/2023 ammettersi prova per
2
testi di sul seguente capitolo: Testimone_1
- Vero che dal 14/07/2022 sino alla data ordierna ha svolto l'attività lavorativa Testimone_1
presso di Monte di Malo (VI) Via Sile n. 40 e presso la società con sede in Org_1 Org_2
Malo (VI) Pizza G. Marconi n. 22, percependo regolarmente uno stipendio ammontante ad €
................ l'importo lo dica il teste;

8) In via subordinata si chiede ai sensi dell'art. 210 c.p.c che il G.I. voglia ordinare ad Parte_2
con sede in Monte di Malo (VI) Via Sile n. 40 e alla con sede
[...] Parte_3
in Malo (VI) Piazza G. Marconi n. 22 di indicare il lavoro svolto dalla e la Testimone_1
retribuzione dalla stessa percepita in tale periodo, con esibizione di copia dei CUD ed in
alternativa di richiedere alla Guardia di Finanza competente per le zone di Malo e Monte di Malo
un accertamento presso le ditte di Monte di Malo (VI) e di Malo (VI) per Org_1 Org_2
le causali di cui in atti, sulperiodo lavorativo di e sulla retribuzione dalla stessa Testimone_1
percepita;

9) Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Il sig. chiede che in caso di mancata ammissione delle suddette prove, di differire Parte_1
giuramento decisorio a sui seguenti capitoli: Controparte_1
1) giuro e giurando nego esser vero che mia figlia svolga un'attività lavorativa Testimone_1
regolarmente retribuita dal 14/07/2022 sino ad oggi;

2) giuro e giurando nego esser vero che mia figlia abbia svolto l'attività lavorativa Testimone_1
regolarmente retribuita presso di Monte di Malo (VI) Via Sile n. 40 dal 14/07/2022 al Org_1
31/05/2023;

3) giuro giurando nego esser vero che mia figlia stia svolgendo attività lavorativa Testimone_1
presso la società con sede in Malo (VI) Piazza G. Marconi n. 22 dal 17/06/2023. Org_2
3
Conclusioni della resistente:
1) nulla disporsi a titolo di affidamento della figlia che, divenuta maggiorenne, manterrà Per_1
la propria stabile residenza presso la madre;

2) nulla disporsi in ordine ai termini di frequentazione del padre, essendo già Per_1
maggiorenne. La stessa frequenterà il padre quando vorrà, previo accordo con lo stesso e
compatibilmente con i rispettivi impegni scolastici, lavorativi e ludico ricreativi.
3) Disporsi a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia Tes_1 Per_1
mediante versamento alla sig.ra di un contributo al mantenimento mensile di euro 800,00, CP_1
ovvero la somma diversa anche maggior che dovesse risultare congrua, somma rivalutabile
annualmente nella misura del 100% secondo gli indici ISTAT famiglie, da corrispondere entro il
giorno 15 di ogni mese mediante bonifico alle coordinate bancarie già note;

4) disporsi che il contribuisca, inoltre, nella misura del 100%, alle spese straordinarie Tes_1
mediche extra mutualistiche, scolastiche, universitarie e ludico sportive riguardanti la figlia
per l'individuazione delle quali si fa espresso richiamo al Protocollo adottato dal Per_1
Tribunale di Vicenza;

5) disporsi a carico del sig. l'obbligo di provvedere al versamento di assegno divorzile in Tes_1
favore della sig.ra della somma di euro 725,00 ovvero della diversa anche maggiore somma CP_1
ritenuta di giustizia, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico bancario alle
coordinate bancarie già note, oltre all'Assegno Unico eventualmente percepito dal sig. ;
Tes_1
6) darsi atto che, come risultante dal verbale di udienza cronol. 14459/2019 del 5.11.2019, il sig.
si è impegnato ad acquistare al prezzo omnicomprensivo di € 37.100,00 Tes_1
(trentasettemilacento), entro e non oltre 8 anni dalla sottoscrizione del verbale (5.11.2019), con
richiesta delle esenzioni di imposta previste per gli atti di regolamentazione dei rapporti
patrimoniali tra coniugi nell'ambito delle procedure di separazione e divorzio, la quota di 1/3 della
sig.ra , che ha accettato, dell'immobile sito in Comune di Malo (VI), Via Trieste n. 30, così CP_1
4
censito: Catasto Fabbricati, Fg. 12, mapp. 836 sub 7, Cat. A2, Cl. 4, vani 5,5. Rendita 525,49;
catasto
Fabbricati, Fg. 12, mapp. 836, sub 18, cat. C/6, Classe 1, consistenza mq. 44, rendita € 70,44 e che,
oltre a ciò, il sig. continuerà a pagare, sino all'estinzione, le rate di mutuo acceso presso Tes_1
la ora ) contratto per l'acquisto Organizzazione_3 Org_4
della predetta casa;

7) Spese e competenze di lite integralmente rifuse.
In via istruttoria:
Si insiste affinché il Tribunale adito Voglia ammettere le istanze istruttorie sino ad oggi richieste
e non ammesse, di cui alle memorie n. 183, comma 6, nn. 2 e 3, e così in particolare le richieste
di ordini di esibizione ex art. 210 c.c. rispetto alla documentazione non prodotta dal ricorrente,
nonché per espletamento CTU contabile-finanziaria, in quanto finalizzate ad accertare le effettive
disponibilità economiche del sig. , oltre che pacificamente ammessa dalla giurisprudenza Tes_1
quale strumento istruttorio da disporsi anche d'ufficio, giacché tesa ad avere completa cognizione
rispetto ad elementi economici che permettono maggiore tutela degli interessi preminenti in
gioco.
- Si rinnova la richiesta di ammissione delle prove orali sui capitoli di prova formulati e non
accolti, indicando come testimoni i medesimi già individuati;

- Si rinnova altresì l'opposizione all'ammissione di tutte le ulteriori istanze istruttorie formulate
da controparte, così come al rinnovo di eventuali esperimenti di prova dalla stessa richiesti, per i
motivi già esposti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto, il PM conclude per l'accoglimento delle conclusioni
formulate dal ricorrente.
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato il 28.09.2021 , premesso di essersi separato Parte_1
5
consensualmente dalla resistente come da decreto di omologa n. cronol. 14460/2019 del
05.11.2019 del Tribunale di Vicenza;
che dal matrimonio era nata, in data 29.07.2003, la figlia
, attualmente convivente con la madre;
che, dopo la separazione, tra i coniugi Testimone_1
non era più ripresa la convivenza;
di non essere più in grado di versare le somme previste in sede
di separazione per il mantenimento della figlia e del coniuge (€ 750 ciascuna);
che le condizioni
della resistente sono mutate, in quanto la stessa attualmente è occupata e percepisce regolare
stipendio, tutto ciò premesso chiedeva dichiararsi lo scioglimento del matrimonio tra le parti
(contratto in data 08.07.2017 in Comune di Santorso (VI)), con diritto di visita alla figlia,
diciottenne, contributo di mantenimento a favore della figlia per € 500 mensili, oltre al 50% delle
spese straordinarie, nulla a titolo di contributo a favore della resistente. Il ricorrente ribadiva
l'impegno già preso in sede di separazione ad acquistare la quota di 1/3 della casa coniugale, ancora
di proprietà della resistente.
Con comparsa di costituzione e risposta in data 27.12.21 si costituiva in giudizio la resistente
aderendo alla domanda attorea di scioglimento del matrimonio ma a condizioni diverse, in
particolare rilevando che la figlia era nel frattempo divenuta maggiorenne e pertanto Per_1
nulla doveva essere stabilito quanto alle modalità del suo affidamento e alla frequentazione col
padre non convivente, chiedeva disporsi che il ricorrente versasse, a titolo di mantenimento della
figlia, € 800 mensili oltre al 100% delle spese straordinarie ed oltre ad € 725 quale assegno
divorzile. Infine chiedeva che il Tribunale desse atto dell'impegno da parte del ricorrente
all'acquisto della quota di 1/3 dell'immobile sito in Malo, via Trieste nr. 30, come stabilito nelle
condizioni di separazione.
All'udienza del 15.02.22 i coniugi comparivano personalmente avanti il Presidente del Tribunale
6
che, dopo aver esperito senza esito il tentativo di conciliazione, adottava, con ordinanza in data
21.02.22, i provvedimenti di cui all'art. 4 legge 898/1970, disponendo che, a modifica dei
provvedimenti emessi in sede di separazione personale, il sig. fosse tenuto a versare alla Tes_1
sig.ra , quale mantenimento della stessa, l'importo di € 400 mensili e confermando nel CP_1
resto le ulteriori statuizioni della separazione.
Instauratasi la fase contenziosa di merito, con sentenza parziale n. 826/2022 il Tribunale
pronunciava lo scioglimento del matrimonio tra le parti ed assegnava con separata ordinanza i
termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c..
Con ordinanza resa in data 06.10.22 il Giudice Istruttore ammetteva limitatamente le sole prove
orali richieste dalle parti.
Esperite le prove orali ammesse, le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe trascritte.
Il g.i., con provvedimento del 10.07.23, rigettava le istanze attoree di revoca della ordinanza
istruttoria e di giuramento decisorio per le motivazioni esposte nella predetta ordinanza, riservava
di riferire al Collegio per la decisione, previo invio degli atti al PM per le conclusioni e previa
concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per scritti conclusivi.
***
Lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti è già stato pronunciato con sentenza parziale
n. 826/2022.
È incontroverso che la figlia sia maggiorenne e pertanto nulla debba essere stabilito Per_1
quanto alle modalità del suo affidamento e collocamento.
Preliminarmente il Collegio ritiene di condividere l'ordinanza istruttoria del g.i. del 06.10.22 e il
provvedimento di rigetto della richiesta di modifica della medesima formulato dal ricorrente e
7
rigettato dal g.i. con provvedimento del 10.07.23, per le motivazioni di cui alle predette
ordinanze, qui da intendersi richiamate.
Quanto al contributo di mantenimento per la figlia lo stesso deve essere revocato, con decorrenza
dalla mensilità di marzo 2023. La stessa, dato non contestato, ha terminato gli studi nel mese di
luglio 2022 presso l' di Schio. Il ricorrente, in terza memoria istruttoria (depositata nel Org_5
settembre 2022, quindi primo adempimento processuale utile per dedurre il fatto nuovo), aveva
dedotto che la stessa lavorasse (in seguito precisando presso un bar). , sentita Testimone_1
come teste all'udienza del 21.02.23, ha indicato come professione “barista”, quindi in coerenza
con quanto dedotto dal padre. Peraltro la resistente non nega i fatti addotti dal ricorrente
limitandosi a “ribaltare” sullo stesso l'onere probatorio di dimostrare che la figlia maggiorenne sia
economicamente autosufficiente. Con ciò, però, errando, in quanto la Corte di legittimità ha sul
punto, recentemente, statuito che “il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a
carico dei genitori, soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con
onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per trovare un'occupazione in
base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie
aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di un'opportunità lavorativa consona alle proprie
ambizioni” (Cass. civ. 27904/2021). Ai fini dell'accoglimento della domanda [di mantenimento],
così come del permanere dell'obbligo a fronte dell'istanza di revoca dello stesso da parte del
genitore, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica –
precondizione del diritto preteso – ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno, la
propria preparazione, professionale o tecnica, e di essersi con pari impegno attivato nella ricerca
di un lavoro. Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito che, per essere
8
vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore
(cfr. Cass. 26875/2023)”. Essendo pacifico che la figlia maggiorenne abbia terminato il Per_1
proprio percorso di studi e che, per stessa sua ammissione, lavori quale barista, spettava alla madre,
richiedente il contributo al mantenimento per la figlia convivente, provare che la stessa non era
economicamente autosufficiente (ad es. perché percepiva uno stipendio inferiore alla soglia di
autonomia economica o in quanto titolare di contratto di lavoro di breve durata e senza stabilità)
e non viceversa.
Quanto all'assegno divorzile chiesto dalla resistente la decisione su tale questione controversa tra
le parti non può che prendere le mosse dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 18287/2018
che ha diffusamente trattato proprio il tema dell'assegno divorzile, discostandosi dalla precedente
sentenza n. 11504/2017, già recepita da questo Tribunale.
Il rispetto della funzione nomofilattica della Suprema Corte impone senza dubbio al Tribunale di
applicare il principio di diritto sancito nella pronuncia in esame.
Le SS.UU. partendo dalla considerazione che “…lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma
non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della
vita familiare…” hanno ritenuto di riconoscere all'assegno divorzile una funzione composita sia
di natura assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di
entrambi”) sia di natura compensativa- perequativa (considerando il contributo personale ed
economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del
patrimonio di entrambi i partner), sia di natura risarcitoria (rilevando le ragioni della decisione)
criterio quest'ultimo che, seppure evocato nella motivazione della decisione, sembra, comunque,
assurgere ad un ruolo meno rilevante, stante la mancata sua riproduzione nel principio di diritto
enunciato nella parte finale della decisione.
9
Il fondamento di tale conclusione è da rinvenire, secondo il Collegio di legittimità, nella necessità
di mantenere rilevanza, anche nella fase dello scioglimento del matrimonio al principio di pari
dignità dei coniugi “….dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal
coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione
del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. La
natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di
costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione
all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.. Tali decisioni costituiscono l'espressione
tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e
29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio…”.
Viene così superata la tradizionale scissione tra i criteri per la valutazione sull'an dell'assegno
divorzile e quelli per la (eventuale) determinazione del quantum (affermata dalla giurisprudenza
di legittimità sin dagli anni novanta) affermando che “…..il parametro sulla base del quale deve
essere fondato l'accertamento del diritto…ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei
mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto
equiordinata, degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 c. 6, in quanto rivelatori della
declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di
adeguatezza…..”.
Partendo da questo principio la Suprema Corte, pur ritenendo definitivamente superato il criterio
del tenore di vita goduto o fruibile durante la vita matrimoniale condividendo i passaggi della
citata sentenza n. 11504/2017, laddove erano stati posti in luce il principio di autoresponsabilità
e la valorizzazione delle scelte personali, ha sottolineato che l'art. 2 della Carta Costituzionale
“….colloca il principio di autodeterminazione all'interno delle formazioni sociali nelle quali si
sviluppa la personalità dell'individuo…” rilevando che “…l'autodeterminazione non si esaurisce
con la facoltà anche unilaterale di sciogliersi dal vincolo ma preesiste a tale determinazione e 10
connota tutta la relazione ed, in particolare, la definizione e la condivisione dei ruoli
endofamiliari. Ugualmente l'autoresponsabilità costituisce il cardine dell'intera relazione
matrimoniale, su di essa fondandosi l'obbligo di assistenza e di collaborazione nella vita familiare
così come tratteggiati nell'art. 143 cod. civ…..” precisando che “….la conduzione della vita
familiare è il frutto di decisioni libere e condivise alle quali si collegano doveri ed obblighi che
imprimono alle condizioni personali ed economiche dei coniugi un corso, soprattutto in relazione
alla durata del vincolo, anche irreversibile. Alla reversibilità della scelta relativa al legame
matrimoniale non consegue necessariamente una correlata duttilità e flessibilità in ordine alle
condizioni soggettive e alla sfera economico patrimoniale dell'ex coniuge al momento della
cessazione dell'unione matrimoniale….”.
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