Trib. Messina, sentenza 17/12/2024, n. 2435

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Messina, sentenza 17/12/2024, n. 2435
Giurisdizione : Trib. Messina
Numero : 2435
Data del deposito : 17 dicembre 2024

Testo completo


T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo all'udienza del 17 dicembre 2024, ha pronunziato – mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 4826/2024 R.G. vertente
TRA
, c.f. , nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Luigi Bottigliero e dall'avv. Gaetano Bottigliero, giusta procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417bis comma 1 c.p.c., dalla dott.ssa
Alessandra Meliadò, funzionario in servizio presso l' . Controparte_2
RESISTENTE
OGGETTO: carta docente ex art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 18.9.2024 premetteva di essere Parte_1
una docente alle dipendenze del , inserita per il biennio Controparte_1
2024/26 nella Graduatoria Provinciale degli aspiranti a supplenza della Provincia di in CP_2
qualità di docente di Scuola Primaria e di aver svolto altresì servizio in favore
1
dell'amministrazione resistente in virtù dei seguenti contratti a tempo determinato: nell'anno scolastico 2022/2023 dall'8.9.2022 al 30.6.2023 presso la scuola primaria “LUIGI BOER” di
nell'anno scolastico 2023/2024 dal 1.9.2023 al 30.6.2024 presso la scuola primaria CP_2
“LUIGI BOER” di nell'anno scolastico 2024/2025 dal 9.9.2024 al 30.6.2025 presso CP_2 la scuola primaria “LUIGI BOER” di CP_2
Lamentava di non aver beneficiato della c.d. “carta docente” prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (c.d. buona scuola), a differenza dei colleghi assunti a tempo indeterminato.
Eccepiva l'illegittimità delle disposizioni disciplinanti l'erogazione della “carta del docente”, che creavano una ingiustificata disparità di trattamento tra i docenti di ruolo, fruitori del beneficio, ed i docenti precari, esclusi dal medesimo, nonostante svolgessero le medesime prestazioni professionali e avessero medesimi obblighi di aggiornamento e di formazione, ex art. 282 d.lgs. n. 297/1994 e artt.1, 63 e 64 CCNL personale scolastico.
Lamentava il contrasto delle disposizioni sulla “carta docente” con gli artt. 3, 35 e 97
Cost., come evidenziato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 1842 del 16.3.2022.
Evidenziava che anche la CGUE, con l'ordinanza del 18.5.2022, causa C-450/21, avesse ravvisato la non conformità della normativa che disciplinava il bonus “Carta Docente” alla legislazione eurounitaria.
Chiedeva di ritenere e dichiarare, previa disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e
124, della legge n. 107/2015, dell'art 2 del DPCM. 23.9.2015 e dell'art. 3 DPCM. 28.11.2016, per violazione della clausola di non discriminazione di cui all'art. 4 dell'accordo sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70, il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta del Docente” di cui all'art. 1 della legge n.
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o altro strumento equivalente, per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e
2024/2025 così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente, condannare il al riconoscimento e Controparte_1 all'attribuzione del beneficio stesso, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo;
in via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica”, ove non fosse stato possibile attribuirle la suddetta carta con le medesime modalità con cui era stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, chiedeva che le Amministrazioni convenute venissero condannate al pagamento della somma di € 1.500,00, o di quella minore o maggiore ritenuta di
2
giustizia, a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c.;
instava per le spese di lite da distrarsi in favore dei propri procuratori dichiaratisi anticipatari con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14.
2.- Il , costituitosi in giudizio con memoria depositata Controparte_1
in data 12.12.2024, formulava proposta conciliativa alla controparte di rinunciare all'azione a fronte dell'accredito della carta docente sulle somme richieste con integrale compensazione delle spese di lite. Nel merito, deduceva l'infondatezza del ricorso di cui ne chiedeva il rigetto.
In subordine, in caso di accoglimento integrale o parziale delle domande, chiedeva la compensazione delle spese di giudizio.

3. All'udienza del 17.12.2024, in esito alla discussione orale, la causa veniva decisa.

4. Si premette che l'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_3
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali
e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 specifica che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Controparte_4
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale,
3 nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici
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