Trib. Asti, sentenza 07/02/2024, n. 150
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Testo completo
V.G. 3404 / 2023
Tribunale Ordinario di Asti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale nelle persone dei dottori:
Paolo Rampini Presidente relatore
Sara Pozzetti Giudice
Giulia Paola Elena Bertolino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente a oggetto:
modificazione delle condizioni di separazione ex art. 473bis.29 c.p.c.;
nel procedimento di cui all'epigrafe, congiuntamente proposto da:
nato il [...] a [...]_1
rappresentato e difeso dall'Avv. ANTONIO MATTIACE
E
nato il [...] a [...] _1
rappresentata e difesa dall'Avv. ELISABETTA FISSORE
-ricorrenti
nel quale è parte necessaria e ha spiegato intervento il pubblico ministero;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
I SIg.ri e contraevano matrimonio concordatario celebrato in Acerenza in _1 Pt_1 data 23/08/2013;
In data 15/09/2023 il Tribunale di Asti omologava la separazione personale tra i coniugi alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) La IG minore viene affidata ad entrambi i genitori, i quali assumeranno di Per_1
comune accordo le decisioni di maggior interesse afferenti la stessa ed eserciteranno
separatamente la responsabilità genitoriale per quel che concerne le questioni di ordinaria
amministrazione.
La IG avrà residenza e collocazione prevalente presso l'abitazione materna. Per_1
I genitori avranno come unico interesse il benessere della IG, per cui collaboreranno
attivamente nella sua gestione anche quotidiana, improntando tale collaborazione alla
massima elasticità. Coerentemente con il ruolo di presenza attiva e continuativa nella vita
quotidiana della IG tenuto dal padre, egli manterrà - previo accordo con la madre e nel
rispetto degli obblighi scolastici e degli impegni sociali e sportivi della IG - il diritto ad
incontrarla ed a trascorrere con la stessa congrui periodi di tempo e, in difetto di accordo,
la vedrà quantomeno:
a) ogni settimana, due giorni anche consecutivi, comprensivi di pernottamento, da
stabilirsi secondo i turni lavorativi di entrambi i genitori, con riaccompagnamento della
IG a scuola o presso l'abitazione materna nei periodi di chiusura della scuola;
b) a week end alterni, dal venerdì dalle ore 16,00 (uscita da scuola o orario equivalente
nel periodo estivo) sino al lunedì mattina, con riaccompagnamento a scuola o presso
l'abitazione materna nei periodi di chiusura della scuola;
c) tre giorni nel periodo natalizio, dal 24 dicembre mattina al 26 dicembre sera e dal 30 dicembre mattina al 1°gennaio;
d) ad anni alterni il giorno di Pasqua o di Pasquetta;
e) nel giorno del compleanno della IG, alternandosi con la madre;
f) in occasione delle altre festività infrasettimanali di chiusura della scuola civili (25
aprile, 1° maggio e 2 giugno) e religiose (1° novembre e 8 dicembre) il padre e la madre si
alterneranno a festività alterne per trascorrere con la IG l'intera giornata dalle ore 9,30
alle ore 21,00;
nel caso in cui dette festività capitino nel fine settimana, lo stesso fine
settimana rimarrà inalterato;
g) durante le vacanze estive scolastiche di (intese quali periodi di chiusura della Per_1
scuola), per il periodo in cui i genitori lavorano, permarrà il regime di visite sopra
descritto e, per i periodi di ferie dei genitori, la minore trascorrerà 15 giorni, anche
consecutivi con ciascun genitore da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno e con
comunicazione reciproca del periodo che trascorreranno con la minore, della località di
soggiorno e scambio dei recapiti telefonici. In assenza di accordo trascorrerà con il Per_1
padre le prime due settimane di agosto negli anni dispari e le ultime due settimane di
agosto negli anni pari.
Per l'anno corrente i coniugi concordano che trascorrerà con il padre 18 giorni, Per_1
segnatamente dal 13 agosto al 4 di settembre 2023, mentre ha già trascorso con la madre la
settimana dal 17 al 25 di giugno e trascorrerà con lei altri 4 giorni, in periodo che la
SI si riserva di comunicare al marito entro il 31 luglio 2023. _1
Nei restanti giorni delle vacanze scolastiche estive del corrente anno, frequenterà i Per_1
centri estivi in Carmagnola e trascorrerà con i genitori il tempo restante, con le modalità
sopra indicate.
h) I genitori concordano altresì che nel caso in cui, a causa di impegni o di turni lavorativi
concomitanti non riuscissero ad accudire nei periodo di loro competenza, Per_1
incaricheranno al bisogno i nonni materni o altra persona individuata tra loro di comune
accordo, remunerandone l'intervento.
i) Entrambi i genitori potranno sentire telefonicamente la IG almeno una volta al giorno
nel periodo in cui non l'hanno con sé tramite l'utenza telefonica dell'altro genitore. In ogni
caso, entrambi i genitori si impegnano a far chiamare telefonicamente l'altro genitore alla IG quando questa non li veda per un'intera giornata.
I ricorrenti si impegnano reciprocamente ad educare la IG al rispetto dell'altro genitore,
sia valorizzandone la persona che il ruolo genitoriale.
3) In virtù dei tempi di permanenza pressoché paritari di con ciascun genitore e Per_1
delle entrate dei coniugi, allo stato pressoché equivalenti, i ricorrenti rinunciano
reciprocamente alla corresponsione di assegni di contributo al mantenimento per la IG
. Per_1
4) I coniugi concordano di suddividere al 50% tutte le spese straordinarie per la IG
, nei limiti e come individuate nel Protocollo d'intesa fra magistrati ed Avvocati del Per_1
Tribunale di Asti, che qui si richiama integralmente. In aggiunta a tali spese, i coniugi si
impegnano altresì a dividere al 50% le spese per la mensa scolastica, nonché quelle per
l'abbigliamento e le calzature sostenute per in occasione di ogni cambio di Per_1
stagione, tutte le spese sportive e ricreative, purché concordate e documentate, che i
coniugi si impegnano a regolare con cadenza mensile.
5) I coniugi concordano che l'AUU sarà percepito da ciascun genitore al 50% mentre
concordano di ripartire al 50% le detrazioni fiscali delle spese straordinarie per ai Per_1
fini Irpef.
6) I coniugi concordano che i regali ricevuti da e quelli che riceverà in occasione di Per_1
particolari ricorrenze, comprensivi di eventuali somme di denaro, saranno custoditi presso
l'abitazione materna se provenienti dalla SI e dai suoi parenti, mentre saranno _1
custoditi presso l'abitazione paterna se provenienti dal SInor e dai suoi parenti. Pt_1
7) La casa coniugale, sita in Carmagnola, Via Don Milani n. 38, in comproprietà tra i
coniugi al 50% (Cfr. doc. 3), corredata dei