Trib. Verona, sentenza 11/11/2024, n. 2560
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Testo completo
V.G. 7684/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Antonella Guerra Presidente
Dr.ssa Silvia Rizzuto Giudice
Dr.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
(C.F. ), n. in Parte_1 C.F._1
GA (FE), il 16/07/1960, con il ministero difensivo dell'Avv.
BUSSOLA ELISA, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE ADOTTANTE
per l'adozione di
C.F. ) Persona_1 C.F._2
n. in BUSSOLENGO, il 21/11/1999;
ADOTTANDO
e con l'intervento ex lege del
pagina 1 di 6 PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: adozione ex artt. 291 e 311 c.c.
Conclusioni per la parte ricorrente
Insiste nella domanda di adozione.
Conclusioni per il Pubblico Ministero
Nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Richiamato integralmente per relationem il contenuto del ricorso con il quale
n. in GA (FE) il 16/07/1960, Parte_1
ha chiesto di poter adottare n. in BUSSOLENGO il Persona_1
21/11/1999;
osservato, in rito, che, così come per i procedimenti relativi allo stato delle persone,
ai minorenni e alle famiglie, anche per i procedimenti di adozione ordinaria la norma
di cui all'art. 473-bis, primo comma, c.p.c. come novellato dal D.Lgs. 149/22,
dispone l'applicazione del rito uniforme cd. Cartabia anziché della disciplina
generale in materia di volontaria giurisdizione prevista dagli artt. 737 e ss. c.p.c.,
prevedendo espressamente che siano esclusi dall'applicazione del nuovo rito
uniforme - per quanto qui interessa - soltanto i procedimenti volti alla dichiarazione
di adottabilità e quelli volti all'adozione dei minori di età, ma non già quelli diretti
all'adozione di maggiorenni;
osservato, tuttavia, che la previsione dell'applicabilità del procedimento di cui agli
artt. 473-bis.12 e ss. c.p.c. anche ai procedimenti di adozione dei maggiori di età
confligge frontalmente con il permanere nel codice di rito, in quanto non
espressamente abrogate dalla nuova normativa processuale, delle disposizioni di
procedura indicate negli artt. 311 e ss. cod.civ., tra le quali l'art. 313, comma 1 pagina 2 di 6
cod.civ., che rinvia espressamente ai procedimenti in camera di consiglio di cui agli
artt. 737 e ss. c.p.c.;
ritenuto, pertanto, che, nonostante la previsione di cui all'art. 473-bis c.p.c. relativa
alle esclusioni dall'applicazione del nuovo rito uniforme non comprenda i
procedimenti di adozione dei maggiori di età, per tali cause sia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Antonella Guerra Presidente
Dr.ssa Silvia Rizzuto Giudice
Dr.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
(C.F. ), n. in Parte_1 C.F._1
GA (FE), il 16/07/1960, con il ministero difensivo dell'Avv.
BUSSOLA ELISA, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE ADOTTANTE
per l'adozione di
C.F. ) Persona_1 C.F._2
n. in BUSSOLENGO, il 21/11/1999;
ADOTTANDO
e con l'intervento ex lege del
pagina 1 di 6 PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: adozione ex artt. 291 e 311 c.c.
Conclusioni per la parte ricorrente
Insiste nella domanda di adozione.
Conclusioni per il Pubblico Ministero
Nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Richiamato integralmente per relationem il contenuto del ricorso con il quale
n. in GA (FE) il 16/07/1960, Parte_1
ha chiesto di poter adottare n. in BUSSOLENGO il Persona_1
21/11/1999;
osservato, in rito, che, così come per i procedimenti relativi allo stato delle persone,
ai minorenni e alle famiglie, anche per i procedimenti di adozione ordinaria la norma
di cui all'art. 473-bis, primo comma, c.p.c. come novellato dal D.Lgs. 149/22,
dispone l'applicazione del rito uniforme cd. Cartabia anziché della disciplina
generale in materia di volontaria giurisdizione prevista dagli artt. 737 e ss. c.p.c.,
prevedendo espressamente che siano esclusi dall'applicazione del nuovo rito
uniforme - per quanto qui interessa - soltanto i procedimenti volti alla dichiarazione
di adottabilità e quelli volti all'adozione dei minori di età, ma non già quelli diretti
all'adozione di maggiorenni;
osservato, tuttavia, che la previsione dell'applicabilità del procedimento di cui agli
artt. 473-bis.12 e ss. c.p.c. anche ai procedimenti di adozione dei maggiori di età
confligge frontalmente con il permanere nel codice di rito, in quanto non
espressamente abrogate dalla nuova normativa processuale, delle disposizioni di
procedura indicate negli artt. 311 e ss. cod.civ., tra le quali l'art. 313, comma 1 pagina 2 di 6
cod.civ., che rinvia espressamente ai procedimenti in camera di consiglio di cui agli
artt. 737 e ss. c.p.c.;
ritenuto, pertanto, che, nonostante la previsione di cui all'art. 473-bis c.p.c. relativa
alle esclusioni dall'applicazione del nuovo rito uniforme non comprenda i
procedimenti di adozione dei maggiori di età, per tali cause sia
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