Trib. Ragusa, sentenza 13/09/2024, n. 1421
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 3147/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela Antonia Favara
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3147/2016 promossa da:
VI AR (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. VICARI
EL
ATTTRICE contro
PP AR (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. RUTA ANTONIO
CONVENUTO
OGGETTO: Divisione di beni caduti in successione
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11/09/2024 le parti hanno concluso come note in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, AR ZA ha convenuto in giudizio il
fratello AR US, domandando la divisione del comune compendio ereditario, agli stessi
pagina 1 di 7
pervenuto a seguito della morte dei comuni genitori.
Costituitosi in giudizio, il convenuto non si è opposto alla domanda di divisione.
A seguito del deposito della CTU, a firma dell'ing. Giovanni Scivoletto, le parti hanno
domandato di procedersi al sorteggio dei lotti individuati dal CTU alle pagine 36 e 37 della depositata
consulenza tecnica d'ufficio, cui in questa sede si fa integralmente rimando.
All'udienza del 27.6.2024 si è dunque proceduto al sorteggio dei lotti, all'esito del quale il lotto
2 è risultato assegnato a AR PP, mentre il lotto 1 è risultato assegnato a AR
VI.
Con le note scritte congiunte depositate in vista dell'udienza dell'11 settembre 2024, le parti
hanno dunque domandato di porre congiuntamente a carico della massa il solo costo della
certificazione ipo-catastale, di cui alla fattura di € 600,00 del 20.7.2025, emessa dal notaio Evangelista
Ottaviano e intestata a AR ZA, con espressa rinuncia ad ogni ulteriore domanda e hanno
domandato emettersi sentenza definitiva di assegnazione dei lotti.
La causa viene dunque decisa come di seguito, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
****
Venendo al merito, giova brevemente premettere che, ai sensi dell'art. 1111 c.c., ciascuno dei
partecipanti, in mancanza di una divisione contrattuale, può sempre domandare lo scioglimento della
comunione, proponendo domanda di divisione giudiziale.
Va altresì ricordato che l' art. 46, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - già art. 17, legge 28 febbraio
1985, n. 47 - al primo comma così dispone: "gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata,
aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi
ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985 sono nulli e non possono
essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di
costruire o del permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi
o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù".
pagina 2 di 7
Deve inoltre aggiungersi che l'art. 29 Legge 27 febbraio 1985, n. 52, come modificato
dall'articolo 19, comma 14, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, prevede che la costituzione o lo
scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di
garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione
catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione,
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela Antonia Favara
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3147/2016 promossa da:
VI AR (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. VICARI
EL
ATTTRICE contro
PP AR (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. RUTA ANTONIO
CONVENUTO
OGGETTO: Divisione di beni caduti in successione
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11/09/2024 le parti hanno concluso come note in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, AR ZA ha convenuto in giudizio il
fratello AR US, domandando la divisione del comune compendio ereditario, agli stessi
pagina 1 di 7
pervenuto a seguito della morte dei comuni genitori.
Costituitosi in giudizio, il convenuto non si è opposto alla domanda di divisione.
A seguito del deposito della CTU, a firma dell'ing. Giovanni Scivoletto, le parti hanno
domandato di procedersi al sorteggio dei lotti individuati dal CTU alle pagine 36 e 37 della depositata
consulenza tecnica d'ufficio, cui in questa sede si fa integralmente rimando.
All'udienza del 27.6.2024 si è dunque proceduto al sorteggio dei lotti, all'esito del quale il lotto
2 è risultato assegnato a AR PP, mentre il lotto 1 è risultato assegnato a AR
VI.
Con le note scritte congiunte depositate in vista dell'udienza dell'11 settembre 2024, le parti
hanno dunque domandato di porre congiuntamente a carico della massa il solo costo della
certificazione ipo-catastale, di cui alla fattura di € 600,00 del 20.7.2025, emessa dal notaio Evangelista
Ottaviano e intestata a AR ZA, con espressa rinuncia ad ogni ulteriore domanda e hanno
domandato emettersi sentenza definitiva di assegnazione dei lotti.
La causa viene dunque decisa come di seguito, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
****
Venendo al merito, giova brevemente premettere che, ai sensi dell'art. 1111 c.c., ciascuno dei
partecipanti, in mancanza di una divisione contrattuale, può sempre domandare lo scioglimento della
comunione, proponendo domanda di divisione giudiziale.
Va altresì ricordato che l' art. 46, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - già art. 17, legge 28 febbraio
1985, n. 47 - al primo comma così dispone: "gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata,
aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi
ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985 sono nulli e non possono
essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di
costruire o del permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi
o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù".
pagina 2 di 7
Deve inoltre aggiungersi che l'art. 29 Legge 27 febbraio 1985, n. 52, come modificato
dall'articolo 19, comma 14, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, prevede che la costituzione o lo
scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di
garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione
catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione,
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi