Trib. Roma, sentenza 22/01/2024, n. 659
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Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE II LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa L C, udita la discussione orale delle parti in udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 28111/2023 RG
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. F C, giusta procura Parte_1
allegata al ricorso,
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dai propri funzionari ai sensi dell'articolo
417 bis c.p.c.,
RESISTENTE
OGGETTO: Carta elettronica del docente.
CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi e nel verbale dell'odierna udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ritualmente depositato la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il e, premesso di essere stata assunta alle sue Controparte_1
dipendenze per l'anno scolastico 2021/2022, presso il Controparte_2
di Roma, con successivi incarichi a tempo determinato, complessivamente estesi nel
[...] periodo dal 27/10/2021 all'8/06/2022, lamentava di non avere potuto usufruire, nell'anno di riferimento, dell'erogazione della somma annua € 500 di cui all'articolo 1, commi 121 e ss., della Legge n. 107/2015, c.d. “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, in quanto riservata ai soli colleghi di ruolo.
Ritenendo l'illegittimità della discriminazione subita e richiamata la pronuncia n.
1842/2022 del Consiglio di Stato, la parte ricorrente domandava di voler riconoscere il suo diritto all'assegnazione della Carta elettronica del docente, prevista dall'articolo 1, commi 121
e ss., della Legge n. 107/2015, con conseguente condanna del convenuto alla sua CP_1 attribuzione, nell'importo nominale di € 500 per ciascun anno scolastico di servizio a tempo determinato, o in subordine a titolo risarcitorio, oltre refusione delle spese, da distrarsi.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il
[...]
, anche per l' Controparte_1 Controparte_3
, contestando la fondatezza del ricorso e concludendo per il suo rigetto.
[...]
La controversia veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione versata in atto in allegato agli scritti difensivi.
All'odierna udienza, udita la discussione orale, la controversia era decisa.
2. La parte ricorrente lamenta la mancata assegnazione della Carta elettronica del docente, in ragione della sua avvenuta assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato, nei periodi indicati.
2.1 Giova osservare come la Carta elettronica del docente consista in un bonus da utilizzare per l'acquisto di libri, riviste, ingressi nei musei, biglietti per eventi culturali, teatro
e cinema o per iscriversi a corsi di laurea e master universitari, a corsi per attività di aggiornamento, svolti da enti qualificati o accreditati presso i
[...]
. Controparte_4
Tale bonus è stato istituito dall'articolo 1 comma 121 della Legge n. 107/2015, il quale ha previsto che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in
2 formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_5
specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 ha stabilito, poi, che “Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Controparte_6
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla
[...]
data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.
Il comma 124 ha aggiunto: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali Controparte_6 rappresentative di categoria”.
Infine, per quanto di interesse, l'articolo 2 del DPCM 23/9/2015, recante le “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, ha sancito che “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e con trasferibile”;
“4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale
3 docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il disciplina le modalità di revoca CP_7 della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico”;
“5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio”.
Successivamente, in coincidenza con il periodo di pandemia da Covid-19, è intervenuto l'articolo 2 del D.L. n. 22/2020 il quale ha previsto che: “In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per
l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'articolo 1, comma 121, della legge n.
107/2015”.
2.2 Così delineato il quadro normativo di riferimento, occorre osservare come, in materia, sia intervenuto il Consiglio di Stato, con la nota sentenza n. 1842/2022, qui invocata da parte ricorrente, la quale, nel riformare la sentenza del TAR Lazio che aveva ritenuto legittima l'esclusione da parte del dei docenti a tempo determinato Controparte_1
dal beneficio della Carta del docente, ha ritenuto, con argomentazioni del tutto condivisibili, che il sistema adottato dal convenuto determini una sorta di formazione “a doppia CP_1 trazione”, ossia quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà, e, dunque, alcun sostegno economico.
Tale sistema viene, invero, a collidere con le disposizioni costituzionali di cui agli articoli 3, 35 e 97 della Costituzione, sia sotto il profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo, sia per la lesione del principio di buon andamento della P.A., scontrandosi con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non solo quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, onde garantire la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
La normativa primaria istitutiva della Carta elettronica del docente, secondo quanto
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affermato nella sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022, può essere interpretata in chiave costituzionalmente orientata, tale da garantirne la conformità alla Costituzione e ciò tenendo in considerazione anche la disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal di Org_1 categoria, da leggersi in chiave di complementarietà rispetto al disposto di cui all'art. 1 commi da 121 a 124 della legge n. 107/2015.
Secondo quanto condivisibilmente affermato dal Consiglio di Stato: “L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”.
2.3 Successivamente, la Corte di Giustizia UE, sezione VI, con sentenza n. 450 del
18/5/2022 ha affermato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE,
Orga relativa all'accordo quadro e sul lavoro a tempo determinato, deve Org_3 Org_4
essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale Controparte_1
docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1
dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare
5 attività professionali a distanza”.
Nella sentenza richiamata, emessa su rinvio disposto dal Tribunale di Vercelli in una vertenza analoga alla presente, la Corte europea ha innanzitutto affermato che l'indennità di €
500,00 annui di cui alla c.d. Carta elettronica del docente deve essere considerata come rientrante tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro: “36 Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, CP_1
dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del CP_1
rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti”.
Il Giudice europeo ha poi aggiunto: “38 La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego»”, con la conseguenza che, risultando la situazione dei docenti a tempo determinato comparabile dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste a quella dei docenti a tempo indeterminato, ai primi deve essere riconosciuto il beneficio in oggetto, in misura pari ai colleghi di ruolo, non sussistendo ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento tra le due categorie di docenti, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro.
Invero, la Corte ha precisato che: “45 Secondo una giurisprudenza costante della
Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18,
6 EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata)”.
Alla luce delle argomentazioni svolte, non può dubitarsi della riconducibilità della
Carta elettronica del docente alle “condizioni di impiego”, di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, e conseguentemente “della differenza di trattamento tra docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti nell'ambito di rapporti di lavoro a tempo determinato, in quanto questi ultimi non beneficiano del vantaggio finanziario di cui al procedimento principale" (punto 43, ordinanza citata).
D'altro canto, avverso l'attribuzione della Carta elettronica del docente al personale precario non pare possa neppure richiamarsi la sua natura strumentale all'attività di formazione del docente, in quanto tutti gli insegnanti, sia quelli di ruolo che quelli assunti con contratti a termine, svolgono le stesse mansioni e hanno l'obbligo di svolgere la medesima attività di aggiornamento e di qualificazione delle proprie competenze professionali (in tal senso, Tribunale di Torino, n. 3/2023 del 10/01/2023).
Va, poi, evidenziato che le sentenze interpretative della CGUE, precisando il significato e la portata del diritto dell'UE, hanno effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, efficacia "erga omnes" nell'ambito dell'Unione (Cass. Sez. Civ. Ordinanza n.
2468 del 08/02/2016, e in termini: Cass. civ., sez. lav., 15/10/2020, n. 22401, e Cass. civ., sez. lav., 17/05/2019, n. 13425) e sono vincolanti per i giudici nazionali, che sono così tenuti a disapplicare la normativa interna contrastante con la normativa euro unitaria (Cfr. CGUE.
Grande Sez. 22/2/2022, causa C-430/21, § 38 e ss.).
2.4. Con recente pronuncia, infine, la Corte di Cassazione, adita con rinvio pregiudiziale dal Tribunale di Taranto, ha ricostruito compiutamente la fattispecie e, tenuto conto che il legislatore ha utilizzato quale parametro di riferimento l'“anno scolastico”, ha ritenuto che proprio le ragioni obiettive perseguite, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, impediscano di sottrarre il beneficio formativo ai docenti precari incaricati con supplenze annuali o supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, destinate, in entrambi i casi, a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, pervenendo ad affermare il principio che: “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del
1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 29961/2023 del 27/10/2023). CP_1
2.5 Nel caso in esame, tuttavia, la parte ricorrente ha dedotto e documentato di essere
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stata incaricata con contratti di supplenza breve, continuativamente protrattisi dal 27/10/2021 all'8/06/2022.
L'ipotesi in esame esula, pertanto, dalla fattispecie espressamente considerata dalla
Suprema Corte con la pronuncia da ultimo citata, non vertendosi in materia di incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, Legge n. 124/1999, o di incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge n. 124/1999.
La Suprema Corte non si è, invero, pronunciata sulla specifica questione, poiché non rilevante per la decisione del caso sottoposto al suo esame: “resta fuori dall'ambito del decidere la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica “annuale”, di cui all'art. 4, co.
1 e 2 della L. 124/1999, il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività di didattiche”.
Tale argomentazione ripropone le precedenti, anticipate dalla Corte al punto 7.5 della motivazione, ove, nell'affermare l'inidoneità del dato normativo dei 180 giorni, valorizzato da alcune norme del sistema scolastico, riguardanti specifici fenomeni (come la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo ex art. 489 D.Lgs. n. 297/94, la retribuzione dei mesi estivi ex art. 527 D.Lgs. n. 297/94, l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni necessarie per definire il senso dell'“annualità” di una “didattica” ai fini dell'attribuzione della Carta Docenti, la Corte ha affermato che, semmai, “il tema è se un termine sostanzialmente analogo non possa essere recuperato per supplenze temporanee che coprano un lasso temporale pari o superiore a quello che, per quanto si va ad argomentare, giustifica il pieno riconoscimento della Carta
Docente in caso di supplenze ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999”.
Valorizzando i richiamati passaggi delle condivisibili argomentazioni estese dalla
Corte, ritiene il decidente che possa giungersi a considerare utili, ai fini del riconoscimento del beneficio invocato, anche i periodi di supplenze che, sommati nel corso dell'anno scolastico, raggiungano quantomeno la durata, pur discontinua, di 180 giorni.
Tale è l'ipotesi in esame, nel quale è documentato che la parte ricorrente sia stata incaricata, nell'anno scolastico di riferimento, con reiterati contratti di docenza per un periodo superiore a 180 giorni (dal 27/10/2021 all'8/06/2022).
In conseguenza, deve disapplicarsi l'articolo 1, commi 121 e ss., della Legge n.
107/2015 (i D.P.C.M. del 23/9/2015 e del 28/11/2016, applicativi di tale disposizione, sono stati nelle more della decisione della CGUE annullati dal Consiglio di Stato, con l'ordinanza 8
citata) nella parte in cui non riconosce l'assegnazione della Carta elettronica del docente anche al personale assunto con contratto a tempo determinato, incaricato con supplenze annuali o supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche o al docente incaricato con supplenze brevi che abbiamo superato, nell'anno scolastico, il periodo di 180 giorni, eventualmente discontinui.
3. Tale essendo il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, la domanda avanzata dalla odierna parte ricorrente risulta fondata, avendo domandato il riconoscimento della Carta Elettronica del Docente per l'anno scolastico 2021/2022, durante il quale è stata incaricata con reiterati incarichi di supplenza breve per un periodo complessivamente superiore a 180 giorni.
Per tali ragioni l'Amministrazione convenuta dovrà essere condannata ad attribuire alla ricorrente la Carta elettronica del docente per l'anno scolastico di riferimento, nella misura di
€ 500 annui, pari a quella riconosciuta ai docenti di ruolo.
4. Conclusivamente, pertanto, poiché ai docenti incaricati con supplenze annuali o supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, o, per quanto sopra affermato, al docente incaricato con supplenze brevi che abbiamo superato, nell'anno scolastico, il periodo di 180 giorni, eventualmente discontinui, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma
121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che - come l'odierna ricorrente - al momento della pronuncia giudiziale, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, “spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n.
29961/2023 del 27/10/2023), deve essere dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui per ciascun anno di insegnamento svolto a tempo indeterminato, sopra indicato, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'articolo 1, commi 121 e ss., della Legge n.
107/2015, ossia con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, mediante accreditamento della somma di € 500 per ciascun anno sulla carta elettronica del docente, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L.
n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
9 5. Quanto al regolamento delle spese del presente giudizio, ritiene il decidente ricorrano gravi motivi per disporne l'integrale compensazione, in ragione della novità delle questioni esaminate, oggetto delle pronunce della Corte di Giustizia e del giudice amministrativo, nonché della recentissima sentenza della Corte di Cassazione ex art. 363 bis
c.p.c., considerata unitamente alla coerenza delle determinazioni effettuate dall'amministrazione in ordine alla mancata attribuzione del beneficio con le disposizioni normative richiamate.