Trib. Terni, sentenza 03/01/2025, n. 9
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Testo completo
N. R.G. 1497 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1497 /2024, promossa da:
, nata in [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv. CRESCIONI LAURA parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
E
, nato in [...] il [...] , con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. CICCARELLI GIULIA parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA PER LA MODIFICA DELLE
CONDIZIONI DI DIVORZIO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la modifica delle condizioni di divorzio, premettendo di aver avuto due figli nato a [...] il [...] e nato a [...] Persona_1 Parte_2
(TR) il 06.12.2007;
e che con sentenza n. 721/2021 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni:
“ 1) i ricorrenti continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) il SI. continuerà a risiedere presso la casa paterna sita in Amelia, Controparte_1
Via Strada Castel dell'Aquila n. 57, sino a quando non rientrerà in possesso della casa familiare, di proprietà dello stesso, come di seguito meglio specificato;
3) la SI.ra continuerà ad abitare nella casa di proprietà del SI. Parte_1
, sita in Amelia, Via Strada Castel dell'Aquila n. 57/C, distinta al Controparte_1 catasto del predetto Comune al Foglio 13 particella 240, Cat. A/7, Classe 3, consistenza
6,5, Rendita Euro 587,47, insieme ad entrambi i figli minori, per un periodo massimo di tre anni dalla sottoscrizione del ricorso;
4) infatti, la SI.ra si impegna, entro tre anni dalla sottoscrizione del ricorso, a Parte_1 liberare il suddetto immobile ed a trasferirsi presso un altro e diverso immobile, attualmente di proprietà della madre, ma che a breve verrà alla stessa assegnato e di cui diventerà proprietaria. In ogni caso i ricorrenti, nell'ipotesi in cui entro il suddetto termine di tre anni dalla sottoscrizione del ricorso la SI.ra non si sia potuta Parte_1 trasferire presso il nuovo immobile, si impegnano a trovare comunque una soluzione bonaria;
5) i figli minori e in base al criterio dell'affido Persona_1 Parte_2 condiviso, restano affidati ad entrambi i genitori. Questi ultimi concordano che gli stessi continuino ad abitare con la madre SI.ra presso la suddetta casa Parte_1 familiare, sita in Amelia, Via Strada Castel dell'Aquila n. 57/c e, poi, successivamente presso il diverso immobile ove la SI.ra si trasferirà, come indicato al punto Parte_1 precedente, salvo diversa volontà che i figli dovessero manifestare ai genitori e che verrà presa in opportuna considerazione;
6) la responsabilità genitoriale relativa a questioni di ordinaria amministrazione sarà esercitata separatamente dai singoli genitori, in virtù di quanto disposto