Trib. Lecce, sentenza 04/12/2024, n. 3728

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lecce, sentenza 04/12/2024, n. 3728
Giurisdizione : Trib. Lecce
Numero : 3728
Data del deposito : 4 dicembre 2024

Testo completo

N.R.G. 4104/2022

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia MONDATORE Presidente dott.ssa Gianluca FIORELLA Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 4104/2022 R.G., avente ad oggetto: “Divorzio contenzioso
– cessazione degli effetti civili del matrimonio” e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Parte_1 C.F._1
Rosaria Imbriani, procuratrice domiciliataria;

- Ricorrente-
E
(c.f. );
Controparte_1 C.F._2
- Convenuto contumace-
Conclusioni: Come da verbale di udienza del 09.07.2024.
Motivi in fatto e diritto della decisione:
Con ricorso depositato in data 20.05.2022 esponeva: - di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in data 22.10.2005 e che dalla loro unione Controparte_1 nascevano i figli (nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il Per_1 Per_2
10.03.2009);
- che, con decreto n. 9557/2020 del 25.05.2020 il Tribunale di Lecce omologava la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni concordate dalle parti: a) affidamento esclusivo dei minori alla madre con collocamento presso di lei;
b) disciplina del diritto di visita paterno;
c) assegno di mantenimento a carico del padre pari a € 150,00 mensili per ciascun figlio, oltre alla partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie;
d) impegno delle parti ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità per migliorare il rapporto con i figli;
- che il non aveva mai ottemperato con regolarità al versamento CP_1 del suddetto contributo;
- che dalla data della separazione vivevano separati e che non vi era alcuna possibilità e volontà di riconciliazione.
Tanto premesso concludeva chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma delle condizioni previste in sede di separazione quanto all'affidamento esclusivo dei minori alla madre e all'esercizio del diritto di visita del padre;
chiedeva, inoltre, l'incremento del contributo di mantenimento a favore di ciascun figlio da € 150,00 a € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.


All'udienza presidenziale del 07.02.2023 il convenuto non compariva, nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto.
La confermava quanto riferito in ricorso, soprattutto in merito al
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi