Trib. Caltanissetta, sentenza 13/02/2025, n. 120

TRIB Caltanissetta
Sentenza
13 febbraio 2025
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TRIB Caltanissetta
Sentenza
13 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Caltanissetta, sentenza 13/02/2025, n. 120
Giurisdizione : Trib. Caltanissetta
Numero : 120
Data del deposito : 13 febbraio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai sigg.ri Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice dott. Calogero D. Cammarata Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 339/2024 R.G.A.C., avente ad oggetto: “ricorso per la regolamentazione della responsabilità genitoriale” promosso da:
nata a [...] il [...], C.F Parte_1
, residente a [...] C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Ricotta, presso il cui studio in Corso
Garibaldi a Serradifalco è elettivamente domiciliata.
Ricorrente
CONTRO
nato ad [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), residente in [...] a Canicattì. C.F._2
Resistente contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Interveniente necessario
CONCLUSIONI: All'udienza del 14.01.2025, parte ricorrente ha precisato le
conclusioni riportandosi al ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero nulla ha osservato .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.02.2024, chiedeva l'adozione Parte_1 dei provvedimenti riguardanti l'affidamento ed il mantenimento del figlio minorenne, , nato a [...] il [...] dalla Persona_1
relazione intrattenuta con il resistente tra il 2009 e fino al 2012.
La ricorrente precisava che, fin dalla nascita del figlio, aveva vissuto con il piccolo presso l'abitazione dei propri genitori, sita in Via Papa Per_1
Giovanni XIII n.°24 a Serradifalco, che aveva stabilito quale propria residenza mentre dopo l'interruzione della relazione con il sig. , CP_1
questi incontrava il figlio in modo irregolare, senza concordare previamente date e orari delle visite.
Nel corso del tempo, i rapporti con il sig. , come dedotto dalla CP_1
sig.ra , subivano un progressivo deterioramento tanto che il padre Pt_1
non contribuiva più al mantenimento del figlio di cui lei si faceva interamente carico con l'aiuto dei suoi genitori. Il disinteresse del padre per le sorti del figlio culminava nel 2022 con l'interruzione di qualsivoglia rapporto e contatto anche solo telefonico sia con la stessa ricorrente che con il figlio.
La completa indifferenza del padre e l'impossibilità di contattarlo rendeva oltremodo difficile ogni scelta e decisione nell'interesse del figlio rimasto privo anche della carta di identità restando privi di riscontri gli inviti rivolti al sig. a recarsi presso gli uffici del Comune per il rilascio di tale CP_1
documento.
Tenuto conto di quanto sopra, la ricorrente rappresentava la necessità di essere economicamente coadiuvata nella crescita del figlio e soprattutto di
essere nelle condizioni di potere assumere le decisioni in favore del figlio senza la necessità di attendere l'autorizzazione del padre, ormai irreperibile.
Concludeva la ricorrente chiedendo che venisse disposto in suo favore l'affido esclusivo “rafforzato” del figlio minore, al fine di potere adempiere a tutte le esigenze dello stesso senza l'intervento del padre, attesa la impossibilità di un esercizio condiviso della responsabilità genitoriale.
Inoltre, chiedeva obbligarsi il resistente alla corresponsione di una somma, nella misura ritenuta congrua dal Tribunale, in favore della ricorrente a titolo di contributo per il mantenimento del figlio.
Il ricorso introduttivo stante la irreperibilità del resistente al suo indirizzo di residenza (cfr. relata di notifica del ricorso notificato depositata il 16/4/2024) veniva notifica con le forme e modalità di cui all'art. 143 c.p.c.
Con istanza del 27.3.2024, la ricorrente chiedeva, ai sensi dell'art. 473bis.15
c.p.c.
, di essere autorizzata a richiedere all'ufficio anagrafe del Comune di
Serradifalco il documento di
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