Trib. Taranto, sentenza 14/12/2024, n. 3049

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Taranto, sentenza 14/12/2024, n. 3049
Giurisdizione : Trib. Taranto
Numero : 3049
Data del deposito : 14 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 2187/2022 R.G.A.C. dell'anno 2022, avente ad oggetto, aventi ad oggetto: separazione giudiziale
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. GALATONE Parte_1
MARIA GIOVANNA, come da mandato in atti,
ATTORE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. TE
CASSANDRO ARIANNA come da mandato in atti,
CONVENUTO
E
, rappresentata e difesa dall'avv. D'AURIA AGATA, come CP_2
da mandato in atti,
INTERVENUTA
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 29.01.2024 sostituita dal deposito di note scritte le parti precisavano le conclusioni come da note in atti.
Il Pubblico Ministero concludeva con note del 5.3.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 08/04/2022, , premesso di Parte_1
aver contratto in data 07/07/1998 matrimonio in Palagianello (TA) con
, che dalla loro unione erano nati i figli TE
e , rispettivamente in data 1.10.2001 e in data 21.10.2005, chiedeva CP_2 Per_1
pronunziarsi la separazione, esponendo che la vita matrimoniale era ormai divenuta intollerabile a causa del disinteresse manifestato da TE
dal punto di vista morale e materiale verso i bisogni del ricorrente, del
[...]
quale ha omesso di prendersi cura anche nel 2017 in occasione di lungo periodo di convalescenza dallo stesso subito a causa di un intervento chirurgico;
domandava, altresì, l'affidamento congiunto del figlio , con collocazione del figlio Per_1
presso il ricorrente e assegnazione allo stesso della casa coniugale.
Instauratosi il contraddittorio, la contestava le avverse deduzioni CP_1
e formulava domanda riconvenzionale di separazione con addebito a
[...]
, allegando che la rottura dell'affectio coniugalis fosse da ascrivere alla Parte_1
condotta tenuta dal ricorrente, il quale, in violazione del dovere di fedeltà coniugale, instaurava una relazione extraconiugale con Controparte_3
nonché, in violazione del dovere di assistenza morale e materiale, in modo autoritario costringeva la resistente a dormire sul divano e ad abbandonare il proprio lavoro per badare alla cura della casa, disinteressandosi, altresì, dei figli e del loro percorso scolastico;
domandava, altresì, l'affidamento congiunto dei figli
e , con collocamento dei medesimi presso di sé, l'assegnazione a sé CP_2 Per_1
della casa coniugale, sita in Palagianello alla via Tommaso Fiore n.10, con tutti gli arredi ivi presenti, nonché la previsione di un contributo a carico del ricorrente pari ad € 500.00 su base mensile a titolo di mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute per la stessa, infine la previsione di un assegno di € 250,00 su base mensile, a titolo di contributo per il mantenimento della stessa parte resistente.
Adottati i provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti con ordinanza del
13.07.2022, la Corte di Appello di Lecce Sez. distaccata di Taranto con decreto del 10.11.2022 n. 2161/2022 rigettava il reclamo proposto avverso i citati provvedimenti provvisori.
Con comparsa depositata in data 1.8.2022 interveniva nel giudizio la figlia maggiorenne la quale aderiva alle conclusioni rassegnate da CP_2
nell'atto introduttivo;
deduceva di non essere autosufficiente Parte_1
economicamente, di aver conseguito da poco il diploma di operatrice sanitaria
OSS e di essere alla ricerca di un impiego lavorativo;
deduceva altresì di voler continuare ad abitare presso la casa familiare unitamente al padre e al fratello
minore , nel rispetto della volontà in tal senso manifestata anche dal Per_1
fratello minore;
pertanto formulava domanda di assegnazione della casa coniugale al padre, di riconoscimento del diritto dei due fratelli di coabitare e convivere insieme al padre presso la detta abitazione, infine, di pagamento diretto di un assegno dell'importo di euro
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