Trib. Catania, sentenza 13/02/2025, n. 689
TRIB Catania
Sentenza
13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro
Il giudice del Tribunale di Catania dott.ssa RI Amoroso, all'esito dell'udienza del 13 febbraio 2025 sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9326/2023 R.G.
TRA
D'EL IC, rappresentata e difesa dall'avvocato Fasanaro Francesco
Giuseppe come da procura in atti;
Ricorrente
e
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dal dott. Alessio Mario Riccobene, funzionario del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia
– Ufficio VII, Ambito territoriale di Catania
Resistente
Oggetto: carta elettronica del docente
Conclusioni: come da ricorso e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 11 settembre 2023, la ricorrente in epigrafe indicata ha adito il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, esponendo : di essere docente con ultima sede di servizio, al momento della proposizione del ricorso, presso un istituto scolastico sito nel circondario del Tribunale di Catania;
di avere lavorato, a vario titolo, alle
1
dipendenze del Ministero dell'Istruzione e del Merito in virtù di contratti a tempo determinato annuali o fino al termine delle attività didattiche senza fruire della c.d. “Carta elettronica del docente”, ossia dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali;
di avere diffidato il Ministero al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'erogazione della suddetta Carta elettronica, senza tuttavia ricevere alcun riscontro in merito.
La docente ha dedotto l'ingiustificata disparità di trattamento tra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato, considerato che tutti gli insegnanti, sia quelli di ruolo che quelli assunti con contratti a termine, svolgono le stesse mansioni e hanno l'obbligo di svolgere la medesima attività di aggiornamento e di qualificazione delle proprie competenze professionali.
Ha richiamato la sentenza n. 1842 del 16 marzo 2022 con la quale il Consiglio di Stato ha annullato il DPCM n. 32313 del 23 settembre 2015 nella parte in cui esclude i docenti precari dal diritto di fruire della Carta elettronica di cui trattasi e l'ordinanza emessa il 18 maggio
2022 nella causa C-450/21 con la quale la Corte di giustizia UE ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurocomunitario la norma che preclude ai docenti precari il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione.
Ha assunto, dunque, che la mancata erogazione del beneficio in parola costituisce violazione del principio eurocomunitario di non discriminazione di cui alla clausola 4 del richiamato
Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, ed ancora contrasta con quanto stabilito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 nonché dagli artt. 3, 35 e 97 Cost.
Ciò posto, precisato di avere diffidato il 13.03.2023 (cfr. doc. allegato 3) il Ministero affinché questi corrispondesse il summenzionato bonus senza ottenere, tuttavia, positivo riscontro, ha formulato le seguenti conclusioni chiedendo al Tribunale del lavoro adito:
“Riconoscere e dichiarare in capo alla ricorrente, D'AN RI, Domenica, ut supra rappresentata, difesa e domiciliata, il diritto all'assegnazione dell'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, comma 12 L. 13 Luglio 2015, n. 107 (cd. Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado) pari ad € 500,00 per ogni anno di servizio prestato con contratto a tempo determinato con scadenza al 30 Giugno;
2) In conseguenza, condannare il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica, leg. rappr.
p.t., a pagare in favore della ricorrente la somma di € 1.000,00 (mille/00) maturata per la causale di cui è ricorso negli ultimi quattro anni di prestazione di servizio, come
2 documentalmente provato;
3) Disporre la distrazione delle spese e compensi di causa a favore dello scrivente procuratore antistatario il quale dichiara di avere anticipato le prime
e non riscosse le seconde 4) Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre spese generali ed oneri fiscali e previdenziali.”.
Il Ministero dell'Istruzione, ritualmente evocato, si è costituito con memoria del 26.03.2023 rassegnando le seguenti conclusioni “In via principale: rigettare il ricorso ove infondato o carente di prova, con condanna, in tal caso, di parte ricorrente alla refusione delle spese di lite ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c. e 152 bis disp. att. c.p.c.; - Dichiarare estinti i diritti prescritti;
- Rigettare ogni altra azione perché infondata e/o carente di prova;
- In via subordinata limitare le statuizioni nei limiti di quanto statuito dal Giudice della nomofilachia e con esclusione delle annualità in cui la parte ricorrente è stata contrattualizzata in maniera breve e saltuaria”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
Sostituita l'udienza del 13 febbraio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte all'esito, esaminati gli atti, la causa viene decisa con la presente sentenza.
∞∞∞
1.In via preliminare va ritenuta la competenza per territorio di questo Tribunale, risultando dalla documentazione depositata da parte ricorrente, che l'ultima sede presso la quale essa aveva prestato servizio era l'I.C. Campanella Sturzo di Catania (cfr. contratto depositato il
17.11.2024 e stato matricolare).
Sempre in via preliminare va esaminata l'eccezione di prescrizione formulata dal Ministero convenuto nella memoria di costituzione tenuto conto della diffida del 13.03.2023 (cfr. allegato 3), quale primo atto interruttivo e di quanto recentemente statuito dalla Corte di
Cassazione con la sentenza n. 29961/2023 : “L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art.
2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica”.
Nel caso di specie, gli incarichi di supplenza sono stati conferiti a parte ricorrente nell'a.s.
2022/23 il 5 settembre 2022, nell'a.s. 2023/24 l'1 settembre 2023; la diffida nei confronti del Ministero resistente è intervenuta in data 13.3.2023 e la notifica dell'odierno ricorso in data 11.10.2023.
3
La superiore eccezione va pertanto rigettata poiché gli incarichi sono stati tutti conferiti entro il quinquennio che precede il primo atto interruttivo.
2. Ciò posto, il ricorso è fondato, dovendosi conseguentemente accogliere per quanto di ragione.
Al riguardo, il Tribunale prende atto dell'orientamento già espresso dall'Ufficio in numerose pronunce dallo stesso emesse, cui – per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale – può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c., recependone la motivazione che di seguito si riporta in modo quasi testuale (cfr., tra le altre, sentenza n.
3929/2022
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