Trib. Pistoia, sentenza 28/05/2024, n. 482

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pistoia, sentenza 28/05/2024, n. 482
Giurisdizione : Trib. Pistoia
Numero : 482
Data del deposito : 28 maggio 2024

Testo completo

RG. 2202/2023
Tribunale di Pistoia
Il giudice, lette le note scritte ex art. 127ter c.p.c. depositate dalle parti, visti gli artt. 127ter co. 3, 281terdecies e 281sexies co. 3 c.p.c., definisce il presente giudizio provvedendo al deposito della sentenza.
Il giudice
dott.ssa Lucia Leoncini


Repubblica Italiana
Tribunale di Pistoia In nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Lucia Leoncini
nella causa n° 2202/2023 tra le parti:
Attore: IZ ON, con l'avv. BALDASSARRI SANDRA ([...])
Convenuti: SE PE, CA LL, con l'avv. CALDESI RUDI
([...])
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
I.1. Viene proposto da IO NT ricorso ex art. 281decies c.p.c. (erroneamente titolato
“281 c.p.c.”) nei confronti di PE LE e ER LL al fine di sentir
accertare e dichiarare la qualità di area agricola limitrofa ai centri abitati il mappale 307, così come approvato dal Regolamento urbanistico del Comune di Larciano, e per l'effetto
A) condannare i convenuti alla cessazione dell'attività lesiva vista l'impossibilità di addivenire ad accordi in merito, che stanno provocando costante agitazione e malesseri al NT IO in regime di detenzione domiciliare e portatore di handicap riconosciuto ai sensi dell'art. 20 comma 1 Legge 3 agosto 2009 n. 104 con invalidità pari al 65%.
B) emettere sentenza che faccia luogo (per pronuncia costitutiva).
C) Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cap e spese generali come per legge oltre spese di mediazion[e]”.
Assume il ricorrente di essere comproprietario pro quota, assieme ai convenuti, dell'area in questione (particella 307 foglio 18 Catasto terreni del Comune di Larciano) denunciando
l'insorgenza di liti con i comproprietari circa il terreno, a detta del ricorrente divenuto di esclusivo utilizzo di costoro che lo userebbero indebitamente come spazio di parcheggio impedendo così al predetto ricorrente l'utilizzo e il godimento di tale area agricola a comune. I.2. Si costituiscono i resistenti, contestando funditus l'avversa domanda e, prima ancora,
l'avversa ricostruzione fattuale delle circostanze all'origine del contenzioso;
eccepiscono il proprio difetto di legittimazione passiva e il difetto di giurisdizione in ordine alla domanda di accertamento e declaratoria della qualità di area agricola della particella in questione, eccepiscono altresì l'inammissibilità del ricorso per assoluta genericità del petitum e dei fatti di causa, contestano comunque il merito delle altrui doglianze e denunciano anche nell'ottica dell'art. 96 c.p.c. l'avvenuta violazione del dovere di riservatezza ex artt. 9 e 10
d.lgs. n. 28/2010
per aver il ricorrente riferito nel ricorso introduttivo il contenuto del procedimento di mediazione svolto tra le parti ante causam.
Concludono quindi per sentir “in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dei resistenti in relazione alla domanda di accertamento con effetto costitutivo/dichiarativo della destinazione ad area agricola del resede lustrato al foglio 18, map 307 del Catasto del Comune di Larciano;
e/o dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario a favore del Giudice Amministrativo in merito alla predetta domanda di accertamento.

Ancora in via preliminare, dichiarare inammissibile il ricorso presentato dal sig. NT per genericità ed incertezza del petitum, per mancata indicazione delle ragioni e dell'oggetto di causa, ovvero dei presunti atti lesivi di cui è stata chiesta la cessazione, in violazione dell'art.
125 c.p.c.
Nel merito, respingere le domande avanzate nei confronti dei signori LE e LL poiché totalmente infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto;

Condannare, ex art. 96 c.p.c. commi 1 e 4, parte ricorrente al versamento di una somma
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