Trib. Varese, sentenza 26/03/2024, n. 95

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Varese, sentenza 26/03/2024, n. 95
Giurisdizione : Trib. Varese
Numero : 95
Data del deposito : 26 marzo 2024

Testo completo

Tribunale Ordinario di Varese
II SEZIONE CIVILE
Udienza del 26/03/2024 N. 171 /2021
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice di Varese
Giorgiana Manzo quale Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
AU ME (CF:[...]) rappresentato e difeso dall'avv. Carlo
Silvano Cavalieri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Busto Arsizio, viale Duca
D'Aosta n. 18, come da procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
INPS, con l'avv. Grazia Guerra, elettivamente domiciliato in Varese, via Volta 3/5
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento indennità di disoccupazione (AS)
All'udienza di discussione, celebrata da remoto con Programma Microsoft Teams, i procuratori delle parti hanno concluso come in atti ed all'esito il Giudice ha emesso la seguente sentenza ex art.
429 cpc
.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Varese, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 24.3.2021,
AU ME conveniva in giudizio INPS formulando le seguenti conclusioni: “Voglia il
Tribunale di Varese, disattesa ogni contraria istanza e premessa ogni più opportuna declaratoria in rito e in merito, così giudicare: 1) dichiarare che il sig. ZI ER ha diritto all'indennità mensile di disoccupazione denominata AS (nuova prestazione di assicurazione sociale per
l'impiego) prevista dal d.lgs 22 marzo 2015 n. 22, oltre alla contribuzione figurativa;
2) condannare per l'effetto L'INPS a pagare tutti i ratei mensili di AS dovuti con decorrenza dal
1/8/2020 o dal momento che risulterà dovuto nel corso di causa, oltre agli interessi legali dal 120°


giorno della decorrenza del diritto;
3) con vittoria di spese e onorari da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato”.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'INPS contestando in fatto ed in diritto quanto ex adverso dedotto;
con vittoria di spese.
Attesa la natura meramente documentale del giudizio non veniva espletata attività istruttoria e, concesso alle parti un termine per il deposito di note conclusive, all'udienza di discussione, celebratasi da remoto con Programma Microsoft Teams, i procuratori si riportavano ai rispettivi atti difensivi contestando le avverse deduzioni.
Il ricorso, per i motivi di seguito esposti, è infondato e deve pertanto essere respinto.
***
Dal ricorso e dalla documentazione versata in atti emerge quanto segue:
- che il ricorrente “…ha lavorato alle dipendenze di terzi a tempo indeterminato fino al 31/10/2019, quando ogni suo rapporto di lavoro è cessato per effetto della chiusura dell'Azienda (estratti conti previdenziali doc. 1)”;

- che il ME “…era però ricoverato e quindi in malattia sin dal 16/9/2019 ed è continuata anche per i mesi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro”;

- che “…in data 20/1/2020 tramite il patronato INAS il ricorrente presentava all'INPS domanda di
AS”, come di seguito riportata (doc. 2 ricorrente):
2
- che “…la malattia intervenuta nel corso di rapporto e protrattasi anche oltre la cessazione del rapporto di lavoro è da considerarsi un periodo neutro, entro il quale non decorre il termine di decadenza 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro per la presentazione della domanda telematica di AS, ma allo stesso tempo non ne preclude evidentemente la proponibilità”;

- che “…con lettera datata 24 febbraio 2020 l'INPS comunicava al ricorrente che la domanda identificata con il numero 6199842100073 era stata respinta in quanto dall'accertamento medico legale risultava il mancato riacquisto della capacità lavorativa” (doc. 3 ricorrente);

- che “…in data 4/8/2020 il medico curante del ricorrente attestava che la malattia si era conclusa in data 31/7/2020 e che dal 1/8/2020 il sig. ER era tornato in condizioni di poter esplicare attività lavorativa” (doc. 4 ricorrente);

- che “…non avendo ricevuto la prestazione di disoccupazione al termine della malattia il ricorrente si recava nuovamente al patronato, che in data 13/10/2020 ripresentava la domanda di
AS all'INPS, in realtà da intendersi come riesame della domanda già presentata il
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