Trib. Parma, sentenza 11/12/2024, n. 1521

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Parma, sentenza 11/12/2024, n. 1521
Giurisdizione : Trib. Parma
Numero : 1521
Data del deposito : 11 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 490/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 490/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Margherita Tudisco del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTE nei confronti di
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Fausto Del Controparte_1
Fante del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza celebrata il 3 dicembre 2024 le parti private hanno precisato le conclusioni chiedendo provvedersi in conformità dell'accordo raggiunto in corso di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 16 febbraio 2024 premetteva di avere intrattenuto una relazione Parte_1 sentimentale more uxorio con e che dalla loro unione è nata (il 21 agosto 2018) Controparte_1 la figlia . Per_1
Allegando la sopravvenuta cessazione della relazione e del legame di coabitazione, rappresentando che la minore era rimasta a vivere con sé medesima e soggiungendo che il padre, dopo un periodo di frequentazioni saltuarie con la figlia, aveva fatto perdere definitivamente le proprie tracce omettendo di versare qualsivoglia contribuzione per il mantenimento della minore, chiedeva disporsi in proprio favore l'affidamento c.d. “super esclusivo” (o, in subordine, l'affidamento esclusivo) di , la Per_1
pagina 1 di 4


sua collocazione preferenziale materna con il più opportuno regime di visite paterne, l'assegnazione a proprio vantaggio della casa familiare, nonché porsi a carico di l'obbligo di Controparte_1 contribuire al mantenimento della prole mediante il versamento mensile dell'importo di Euro 400,00, soggetto a rivalutazione annuale secondo indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Intervenuto il Pubblico Ministero e depositata da parte ricorrente la prima memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c., con comparsa presentata il 30 aprile 2024 si costituiva in giudizio fornendo Controparte_1 una alternativa ricostruzione dei fatti storici, chiedendo disporsi l'affidamento condiviso della figlia minorenne, non opponendosi alla sua collocazione preferenziale presso la madre, invocando in proprio favore diritti di visita periodici e offrendo il proprio contributo per il mantenimento di Per_1
nella misura mensile di Euro 150,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
[...]
Depositata da parte ricorrente la terza memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c., a seguito dell'udienza di comparizione delle parti, erano emessi, con ordinanza depositata il 15 maggio 2024, provvedimenti temporanei e urgenti ed erano contestualmente disposti accertamenti psicosociali per il tramite dei competenti Servizi Sociali.
Con atti scritti rispettivamente depositati il 18 e il 19 settembre 2024 le parti private hanno documentato
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi