Trib. Chieti, sentenza 15/01/2024, n. 29
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Testo completo
N. R.G. 1416/2019
Tribunale Ordinario di Chieti
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. G F Presidente relatore dott. M C Giudice dott. F G Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 1416/2019, promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. E R, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato come in atti.
RICORRENTE contro
(C.F.: ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. I V, elettivamente domiciliata come in atti.
RESISTENTE
e
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale.
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: separazione coniugale pagina 1 di 14 CONCLUSIONI
Alla udienza del 9.10.23, sostituita con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il ricorrente ha concluso come da note scritte:
“[…] Accertare l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi e dichiarare la loro separazione personale;
disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e ;
nulla Persona_1 Persona_2 disporre in merito all'affidamento di in quanto divenuto maggiorenne;
disporre un Persona_3 assegno di mantenimento a carico del Sig. in favore dei figli minori dell'importo pari ad Parte_1
€ 600,00, nonché la ripartizione delle spese straordinarie ad essi relative nella misura del 50% per ciascun genitore;
nulla disporre in merito all'assegno di mantenimento a favore di Persona_3
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, in quanto residente abitualmente con il padre;
disporre il versamento del canone di locazione dell'immobile in comproprietà e non adibito a casa familiare, identificato al foglio 11, pat. 4866 sub. 11, cat. A/2, in via Belvedere, piano 1 interno 4, in favore di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
disporre la chiusura dei conti correnti cointestati ai coniugi ad eccezione di quello collegato al contratto di mutuo;
nulla per il mantenimento della Sig.ra . CP_1
La resistente non ha depositato note.
FATTO E QUESTIONI CONTROVERSE
1. In data 27.11.2004, e si unirono in Parte_1 Controparte_1
matrimonio;
dalla loro unione sono nati tre figli ( nel 2003, Persona_3 Per_1
nel 2011, nel 2015). La è madre anche di
[...] Persona_2 CP_1 [...]
, nata nel 1998 da una sua precedente relazione. Persona_4
2. Con ricorso depositato telematicamente in data 2.9.19, ha chiesto all'adito Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale, alle seguenti condizioni: “[…] - disporre
l'affidamento condiviso dei figli e ;
- disporre un Persona_3 Persona_1 Persona_2
assegno a carico del Sig. in favore della Sig.ra a titolo di mantenimento dei figli, Parte_1 CP_1 dell'importo di € 1.000,00, oltre a rivalutazione ISTAT o di quell'altro, maggiore o minore, che sarà ritenuto di giustizia;
Per_
- disporre il versamento delle spese straordinarie per i figli e Persona_3 Persona_1
pagina 2 di 14 a carico del sig. ;
- disporre il versamento del canone di locazione Per_2 Parte_1 dell'immobile identificato al foglio 11, pat. 4866 sub. 11, cat. A/2, in via Belvedere, piano 1 interno 4 in favore della sig.ra - rendere i figli proprietari della casa coniugale ed assegnare la casa coniugale alla CP_1
moglie fino a quando coabiterà con i figli;
- riconoscere la piena proprietà dell'immobile concesso in locazione identificato al foglio 11, pat. 4866 sub. 11, cat. A/2, in via Belvedere, piano 1 interno 4 al sig. ;
- disporre la chiusura dei conti correnti cointestati ai coniugi ad eccezione di quello Parte_1
collegato al contratto di mutuo;
- nulla per il mantenimento della sig.ra Con vittoria di spese CP_1
e compensi professionali”.
A sostegno di tali domande, il ricorrente ha dedotto – in sintesi e per quanto d'interesse ai fini di causa
– che: nel corso della vita matrimoniale egli – spesso all'estero per motivi di lavoro - aveva sempre provveduto a tutte le esigenze economiche della moglie e dei figli, acquistando, altresì, con denaro proprio (ovvero tramite mutui fondiari, di cui rimborsava in via esclusiva le relative rate) tre unità immobiliari (site in San Giovanni Teatino ed intestate in comunione ad entrambi i coniugi);
a giugno
2019, tuttavia, egli era stato licenziato dal datore di lavoro (una società francese), aveva di conseguenza fatto ritorno in Italia e si trovava in stato di disoccupazione;
il rapporto matrimoniale era entrato in crisi, tanto che egli – nel tornare in Italia – si era trasferito a vivere presso la casa di sua madre;
egli era disposto a consentire alla moglie di trattenere per sé l'intero importo (pari ad €. 400,00 mensili) del canone della locazione (all'epoca in essere) di uno dei tre immobili di cui i coniugi erano comproprietari ma la moglie – in quanto dotata di capacità reddituale (anche per avere frequentato, a spese dell'esponente, un corso di formazione professionale) – non aveva diritto ad un assegno di mantenimento;
la disciplina, da lui proposta per il mantenimento dei figli, era congrua rispetto alle sue condizioni reddituali e patrimoniali.
3. , nel costituirsi in giudizio, con comparsa di risposta Controparte_1 depositata telematicamente in data 18.11.19, ha chiesto - per quanto qui interessa – di: “[…]1.
Dichiarare la separazione dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e con l'obbligo del rispetto reciproco, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2. accertare e dichiarare che la separazione fra i coniugi e sia addebitabile alla esclusiva responsabilità Parte_1 Controparte_1 del sig. , per avere quest'ultimo intrattenuto flirts e relazioni extraconiugali, per essersi Parte_1
disinteressato completamente delle esigenze materiali e morali di moglie e figli, per avere impiegato
pagina 3 di 14 nei confronti della coniuge espressioni e atteggiamenti vessatori, umilianti, offensivi, minacciosi ed ingiuriosi, per aver ingiustificatamente abbandonato il tetto coniugale, venendo meno ai doveri matrimoniali di assistenza materiale e morale e fedeltà;
3. i figli minori saranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori;
i figli fisseranno la propria residenza unitamente alla madre. Quanto alla regolamentazione del diritto di frequentazione il padre potrà vedere e tenere con sè i figli, ogni volta che lo vorrà, previo concerto con la madre e tenendo in debita considerazione gli impegni personali, scolastici, ludici, sportivi, extrascolastici e le condizioni di salute della prole medesima: nei week-end a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera;
nel corso di ciascuna settimana potrà tenerli con sé ogni volta che lo vorrà, previo accordo con la madre;
durante le vacanze natalizie il padre terrà con sè i figli, ad anni alterni ,dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive, i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori, due settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente fra i genitori, tenendo in considerazione gli impegni ludici, scolastici, sportivi dei figli e tenendo in considerazione il periodo di ferie del padre;
per le altre festività e per i giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
i genitori intendono prestare il consenso per il rilascio di passaporto e di documenti validi per
l'espatrio;
4. previo accertamento delle condizioni reddituali, patrimoniali e lavorative di ogni coniuge
e previa conseguente valutazione comparativa, determinare e quantificare, a carico del sig. Pt_1
, un contributo a titolo di mantenimento mensile da versarsi in favore della moglie signora
[...]
quantomeno per l'ammontare di euro 1.000,00 o nella diversa, Parte_2 maggiore o minore somma che sarà ritenuta ben vista secondo l'apprezzamento dell'Intestato
Tribunale, revisionabile in caso di mutamento delle condizioni lavorative, reddituali e patrimoniali dei coniugi;
5. previo accertamento delle condizioni reddituali patrimoniali e lavorative di ogni coniuge e conseguente loro valutazione comparativa, disporre a carico del sig. , un contributo Parte_1
mensile per il mantenimento dei figli minori, in affido condiviso con collocazione prevalente presso la madre, presso la casa coniugale, quantomeno per la somma di euro 500,00 per ogni figlio o nella diversa, maggiore o minore somma che sarà ritenuta benevisa secondo l'apprezzamento dell'Intestato
Tribunale, revisionabile in caso di mutamento delle condizioni lavorative, reddituali e patrimoniali dei coniugi;
6. disporre l'assegnazione della casa familiare in favore della resistente Controparte_1
che vi abiterà e vi risiederà unitamente ai propri figli, quale elemento di stabilità e di
[...]
pagina 4 di 14 equilibrio per l'interesse preminente dei minori stessi a crescere nell'ambiente ove hanno vissuto rapporti affettivi significativi;
7. dichiararsi il rigetto del ricorso per quanto attiene allo scioglimento della comunione sugli immobili in comproprietà indivisa fra i coniugi, atteso che tale domanda è, per giurisprudenza consolidata e costante sul punto, da esperirsi in un separato autonomo giudizio a cognizione ordinaria. Con vittoria di spese e di compensi professionali della presente controversia”.
A sostegno di tali domande, la resistente ha dedotto – in sintesi e per quanto d'interesse ai fini di causa
– che: la crisi coniugale era addebitabile al marito, “per avere quest'ultimo intrattenuto flirts e relazioni extraconiugali, per essersi disinteressato completamente delle esigenze materiali e morali di moglie e figli, per avere impiegato nei confronti della coniuge espressioni e atteggiamenti vessatori, umilianti, offensivi, minacciosi ed ingiuriosi, per aver ingiustificatamente abbandonato il tetto coniugale, venendo meno ai doveri matrimoniali di assistenza materiale e morale e fedeltà”; la documentazione
Tribunale Ordinario di Chieti
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. G F Presidente relatore dott. M C Giudice dott. F G Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 1416/2019, promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. E R, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato come in atti.
RICORRENTE contro
(C.F.: ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. I V, elettivamente domiciliata come in atti.
RESISTENTE
e
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale.
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: separazione coniugale pagina 1 di 14 CONCLUSIONI
Alla udienza del 9.10.23, sostituita con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il ricorrente ha concluso come da note scritte:
“[…] Accertare l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi e dichiarare la loro separazione personale;
disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e ;
nulla Persona_1 Persona_2 disporre in merito all'affidamento di in quanto divenuto maggiorenne;
disporre un Persona_3 assegno di mantenimento a carico del Sig. in favore dei figli minori dell'importo pari ad Parte_1
€ 600,00, nonché la ripartizione delle spese straordinarie ad essi relative nella misura del 50% per ciascun genitore;
nulla disporre in merito all'assegno di mantenimento a favore di Persona_3
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, in quanto residente abitualmente con il padre;
disporre il versamento del canone di locazione dell'immobile in comproprietà e non adibito a casa familiare, identificato al foglio 11, pat. 4866 sub. 11, cat. A/2, in via Belvedere, piano 1 interno 4, in favore di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
disporre la chiusura dei conti correnti cointestati ai coniugi ad eccezione di quello collegato al contratto di mutuo;
nulla per il mantenimento della Sig.ra . CP_1
La resistente non ha depositato note.
FATTO E QUESTIONI CONTROVERSE
1. In data 27.11.2004, e si unirono in Parte_1 Controparte_1
matrimonio;
dalla loro unione sono nati tre figli ( nel 2003, Persona_3 Per_1
nel 2011, nel 2015). La è madre anche di
[...] Persona_2 CP_1 [...]
, nata nel 1998 da una sua precedente relazione. Persona_4
2. Con ricorso depositato telematicamente in data 2.9.19, ha chiesto all'adito Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale, alle seguenti condizioni: “[…] - disporre
l'affidamento condiviso dei figli e ;
- disporre un Persona_3 Persona_1 Persona_2
assegno a carico del Sig. in favore della Sig.ra a titolo di mantenimento dei figli, Parte_1 CP_1 dell'importo di € 1.000,00, oltre a rivalutazione ISTAT o di quell'altro, maggiore o minore, che sarà ritenuto di giustizia;
Per_
- disporre il versamento delle spese straordinarie per i figli e Persona_3 Persona_1
pagina 2 di 14 a carico del sig. ;
- disporre il versamento del canone di locazione Per_2 Parte_1 dell'immobile identificato al foglio 11, pat. 4866 sub. 11, cat. A/2, in via Belvedere, piano 1 interno 4 in favore della sig.ra - rendere i figli proprietari della casa coniugale ed assegnare la casa coniugale alla CP_1
moglie fino a quando coabiterà con i figli;
- riconoscere la piena proprietà dell'immobile concesso in locazione identificato al foglio 11, pat. 4866 sub. 11, cat. A/2, in via Belvedere, piano 1 interno 4 al sig. ;
- disporre la chiusura dei conti correnti cointestati ai coniugi ad eccezione di quello Parte_1
collegato al contratto di mutuo;
- nulla per il mantenimento della sig.ra Con vittoria di spese CP_1
e compensi professionali”.
A sostegno di tali domande, il ricorrente ha dedotto – in sintesi e per quanto d'interesse ai fini di causa
– che: nel corso della vita matrimoniale egli – spesso all'estero per motivi di lavoro - aveva sempre provveduto a tutte le esigenze economiche della moglie e dei figli, acquistando, altresì, con denaro proprio (ovvero tramite mutui fondiari, di cui rimborsava in via esclusiva le relative rate) tre unità immobiliari (site in San Giovanni Teatino ed intestate in comunione ad entrambi i coniugi);
a giugno
2019, tuttavia, egli era stato licenziato dal datore di lavoro (una società francese), aveva di conseguenza fatto ritorno in Italia e si trovava in stato di disoccupazione;
il rapporto matrimoniale era entrato in crisi, tanto che egli – nel tornare in Italia – si era trasferito a vivere presso la casa di sua madre;
egli era disposto a consentire alla moglie di trattenere per sé l'intero importo (pari ad €. 400,00 mensili) del canone della locazione (all'epoca in essere) di uno dei tre immobili di cui i coniugi erano comproprietari ma la moglie – in quanto dotata di capacità reddituale (anche per avere frequentato, a spese dell'esponente, un corso di formazione professionale) – non aveva diritto ad un assegno di mantenimento;
la disciplina, da lui proposta per il mantenimento dei figli, era congrua rispetto alle sue condizioni reddituali e patrimoniali.
3. , nel costituirsi in giudizio, con comparsa di risposta Controparte_1 depositata telematicamente in data 18.11.19, ha chiesto - per quanto qui interessa – di: “[…]1.
Dichiarare la separazione dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e con l'obbligo del rispetto reciproco, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2. accertare e dichiarare che la separazione fra i coniugi e sia addebitabile alla esclusiva responsabilità Parte_1 Controparte_1 del sig. , per avere quest'ultimo intrattenuto flirts e relazioni extraconiugali, per essersi Parte_1
disinteressato completamente delle esigenze materiali e morali di moglie e figli, per avere impiegato
pagina 3 di 14 nei confronti della coniuge espressioni e atteggiamenti vessatori, umilianti, offensivi, minacciosi ed ingiuriosi, per aver ingiustificatamente abbandonato il tetto coniugale, venendo meno ai doveri matrimoniali di assistenza materiale e morale e fedeltà;
3. i figli minori saranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori;
i figli fisseranno la propria residenza unitamente alla madre. Quanto alla regolamentazione del diritto di frequentazione il padre potrà vedere e tenere con sè i figli, ogni volta che lo vorrà, previo concerto con la madre e tenendo in debita considerazione gli impegni personali, scolastici, ludici, sportivi, extrascolastici e le condizioni di salute della prole medesima: nei week-end a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera;
nel corso di ciascuna settimana potrà tenerli con sé ogni volta che lo vorrà, previo accordo con la madre;
durante le vacanze natalizie il padre terrà con sè i figli, ad anni alterni ,dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive, i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori, due settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente fra i genitori, tenendo in considerazione gli impegni ludici, scolastici, sportivi dei figli e tenendo in considerazione il periodo di ferie del padre;
per le altre festività e per i giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
i genitori intendono prestare il consenso per il rilascio di passaporto e di documenti validi per
l'espatrio;
4. previo accertamento delle condizioni reddituali, patrimoniali e lavorative di ogni coniuge
e previa conseguente valutazione comparativa, determinare e quantificare, a carico del sig. Pt_1
, un contributo a titolo di mantenimento mensile da versarsi in favore della moglie signora
[...]
quantomeno per l'ammontare di euro 1.000,00 o nella diversa, Parte_2 maggiore o minore somma che sarà ritenuta ben vista secondo l'apprezzamento dell'Intestato
Tribunale, revisionabile in caso di mutamento delle condizioni lavorative, reddituali e patrimoniali dei coniugi;
5. previo accertamento delle condizioni reddituali patrimoniali e lavorative di ogni coniuge e conseguente loro valutazione comparativa, disporre a carico del sig. , un contributo Parte_1
mensile per il mantenimento dei figli minori, in affido condiviso con collocazione prevalente presso la madre, presso la casa coniugale, quantomeno per la somma di euro 500,00 per ogni figlio o nella diversa, maggiore o minore somma che sarà ritenuta benevisa secondo l'apprezzamento dell'Intestato
Tribunale, revisionabile in caso di mutamento delle condizioni lavorative, reddituali e patrimoniali dei coniugi;
6. disporre l'assegnazione della casa familiare in favore della resistente Controparte_1
che vi abiterà e vi risiederà unitamente ai propri figli, quale elemento di stabilità e di
[...]
pagina 4 di 14 equilibrio per l'interesse preminente dei minori stessi a crescere nell'ambiente ove hanno vissuto rapporti affettivi significativi;
7. dichiararsi il rigetto del ricorso per quanto attiene allo scioglimento della comunione sugli immobili in comproprietà indivisa fra i coniugi, atteso che tale domanda è, per giurisprudenza consolidata e costante sul punto, da esperirsi in un separato autonomo giudizio a cognizione ordinaria. Con vittoria di spese e di compensi professionali della presente controversia”.
A sostegno di tali domande, la resistente ha dedotto – in sintesi e per quanto d'interesse ai fini di causa
– che: la crisi coniugale era addebitabile al marito, “per avere quest'ultimo intrattenuto flirts e relazioni extraconiugali, per essersi disinteressato completamente delle esigenze materiali e morali di moglie e figli, per avere impiegato nei confronti della coniuge espressioni e atteggiamenti vessatori, umilianti, offensivi, minacciosi ed ingiuriosi, per aver ingiustificatamente abbandonato il tetto coniugale, venendo meno ai doveri matrimoniali di assistenza materiale e morale e fedeltà”; la documentazione
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