Trib. Busto arsizio, sentenza 04/01/2025, n. 18
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa
Francesca La SS ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 234/2023 R.G.L., promossa
da
ET CE, rappresentato e difeso dall'Avv. Piero Cesare
Iametti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, per procura in atti
opponente
contro
INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa e rappresentata dall'Avv. Grazia
Guerra, elettivamente domiciliato in Varese, via Volta, n. 3/5, per procura in atti
opposto
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. n.
689/1981
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
1 Fatto e diritto
L'opponente EG CE, con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato telematicamente e iscritto a ruolo generale il 24.2.2023, ha esposto di aver ricevuto a mezzo posta in data 27.1.2023, quale obbligato in solido in qualità di socio e legale rappresentante della società New Mec di EG CE & C. s.a.s., l'ordinanza ingiunzione n. OI-001277057 (doc. lett. a) emessa dall'Inps, sede di
Legnano, di applicazione della sanzione amministrativa di euro
10.000,00, per la violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del D.L n.
463/1983, convertito con modificazioni dalla legge n. 638/1983 e segg., per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, a seguito dell'atto di accertamento, prot. n. Inps
4908.30/08/2018.0087926 notificatogli a mezzo posta in data 4.10.2018
(doc. n. 1), con cui lo stesso veniva invitato al versamento di residui euro 5.152,00 (su euro 26.033,00), quale somma ancora dovuta dalla società New Mec & C. s.a.s. all'Inps per ritenute previdenziali e assistenziali non versate e relative al periodo 12/2016 - 01/2017.
L'opponente ha chiesto l'annullamento della sanzione amministrativa per i seguenti motivi: 1) sopravvenuta causa di forza maggiore, per essere intervenuta, in data 21.9.2018, sentenza di fallimento (doc. n. 2) della società New Mec di EG CE & C. s.a.s. e del socio illimitatamente responsabile;
2) intervenuta prescrizione della pretesa, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689/1981, per essere trascorso un periodo di quasi due anni dalla data di violazione alla diffida di pagamento;
3) estinzione della pretesa per intervenuto pagamento dei contributi (doc. n. 3), e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “NEL
MERITO: IN VIA PRELIMINARE: disporre la sospensione dell'efficacia
2 esecutiva dell'ordinanza-ingiunzione qui impugnata, ai sensi dell'art. 5,
d.lgs. n. 150/2011. IN PRINCIPALITA': annullare l'ordinanza- ingiunzione n. OI-001277057 emessa da INPS-Sede di Legnano e
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa
Francesca La SS ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 234/2023 R.G.L., promossa
da
ET CE, rappresentato e difeso dall'Avv. Piero Cesare
Iametti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, per procura in atti
opponente
contro
INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa e rappresentata dall'Avv. Grazia
Guerra, elettivamente domiciliato in Varese, via Volta, n. 3/5, per procura in atti
opposto
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. n.
689/1981
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
1 Fatto e diritto
L'opponente EG CE, con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato telematicamente e iscritto a ruolo generale il 24.2.2023, ha esposto di aver ricevuto a mezzo posta in data 27.1.2023, quale obbligato in solido in qualità di socio e legale rappresentante della società New Mec di EG CE & C. s.a.s., l'ordinanza ingiunzione n. OI-001277057 (doc. lett. a) emessa dall'Inps, sede di
Legnano, di applicazione della sanzione amministrativa di euro
10.000,00, per la violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del D.L n.
463/1983, convertito con modificazioni dalla legge n. 638/1983 e segg., per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, a seguito dell'atto di accertamento, prot. n. Inps
4908.30/08/2018.0087926 notificatogli a mezzo posta in data 4.10.2018
(doc. n. 1), con cui lo stesso veniva invitato al versamento di residui euro 5.152,00 (su euro 26.033,00), quale somma ancora dovuta dalla società New Mec & C. s.a.s. all'Inps per ritenute previdenziali e assistenziali non versate e relative al periodo 12/2016 - 01/2017.
L'opponente ha chiesto l'annullamento della sanzione amministrativa per i seguenti motivi: 1) sopravvenuta causa di forza maggiore, per essere intervenuta, in data 21.9.2018, sentenza di fallimento (doc. n. 2) della società New Mec di EG CE & C. s.a.s. e del socio illimitatamente responsabile;
2) intervenuta prescrizione della pretesa, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689/1981, per essere trascorso un periodo di quasi due anni dalla data di violazione alla diffida di pagamento;
3) estinzione della pretesa per intervenuto pagamento dei contributi (doc. n. 3), e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “NEL
MERITO: IN VIA PRELIMINARE: disporre la sospensione dell'efficacia
2 esecutiva dell'ordinanza-ingiunzione qui impugnata, ai sensi dell'art. 5,
d.lgs. n. 150/2011. IN PRINCIPALITA': annullare l'ordinanza- ingiunzione n. OI-001277057 emessa da INPS-Sede di Legnano e
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