Trib. Modena, sentenza 08/10/2024, n. 136
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Sezione III civile e procedure concorsuali
Composto da: dott.ssa Emilia Salvatore Presidente dott. Carlo Bianconi Giudice dott.ssa Giulia Lucchi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata, R.G. P.U. n. 204-1/2024 nei confronti di LL AK (c.f. [...]), residente in [...], elettivamente domiciliato presso la persona dell'avv. Daniele Restori, con studio in Parma, viale Fratti, n. 7, che lo rappresenta e difende, con indirizzo pec avvdanielerestori@pec.giuffre.it
-ricorrente in proprio –
letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 CCII, presentato dal debitore;
esaminata la documentazione acquisita;
considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII (e, in particolare, alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;
considerato che, nel caso di specie, non sono individuabili specifici contraddittori e che, quindi, può essere omessa la fissazione dell'udienza, posto che, dagli artt. 40 e 41 CCII, non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14, L. Fall. (v. Cass. n. 20187/17);
valutata, quindi, l'operatività di tale soluzione anche alla liquidazione controllata;
ritenuto che, in forza della già affermata estensibilità, al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore, della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII, debba ritenersi operante la previsione di cui all'art. 39, commi 1 e 2, CCII;
considerato che, nel caso di specie, i documenti previsti da detta norma (nei limiti di compatibilità) sono stati allegati;
ritenuta la competenza del Tribunale di Modena ex art 27, commi 2 e 3 CCI, essendo, il ricorrente, residente nel circondario dell'adìto Tribunale;
considerato che la relazione del Gestore della Crisi, nominato dall'OCC, allegata al ricorso, è adeguatamente motivata in relazione alla completezza e all'attendibilità della documentazione, prodotta a corredo della domanda, dando compiuta illustrazione della situazione reddituale e patrimoniale del debitore. Al riguardo, preme rilevare che, dopo il deposito del ricorso (in data 24.9.2024), è entrato in vigore (in data 28.9.2024) il D. Lgs. n. 136/2024 (c.d. correttivo ter) che ha apportato modifiche e correzioni al CCII, le quali, ai sensi dell'art. 56 di tale D. Lgs. (e salve le eccezioni espressamente previste), trovano applicazione ai procedimenti (tra l'altro) di liquidazione controllata “pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente”. Tra le varie modifiche, si segnala quella che ha interessato l'art. 269, CCII, il quale dispone, oggi, al comma 2, che la relazione del Gestore della Crisi debba indicare anche “le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni”, nonché contenere l'attestazione di cui al novellato art. 268, comma 3, quarto periodo, relativa al fatto che “è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”;
osservato che, nella specie, la relazione del Gestore risulta esaustiva anche sotto tale profilo, dando compiuta illustrazione della genesi del sovraindebitamento e del ruolo avuto dal debitore rispetto ad essa. Inoltre, nella stessa, pur dandosi atto dell'assenza di beni utilmente aggredibili, si rappresenta la possibilità di mettere a disposizione della procedura una quota della retribuzione mensile del ricorrente, pari a circa euro 400,00, per tutta la durata della stessa e sino all'esdebitazione, trascorsi trentasei mesi dall'apertura, per un totale di circa euro 14.400,00. In definitiva, dunque, la domanda deve dirsi ammissibile anche con riguardo ai nuovi requisiti di legge, sopra richiamati;
rilevato che non sono state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
ritenuto che sussistano i presupposti soggettivi per l'apertura della liquidazione controllata, posto che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCII, il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, in quanto lavoratore subordinato, a tempo indeterminato;
considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett c), CCII, posto che il patrimonio del sig. AK TE (tenuto conto della quota di reddito disponibile) non consente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Sezione III civile e procedure concorsuali
Composto da: dott.ssa Emilia Salvatore Presidente dott. Carlo Bianconi Giudice dott.ssa Giulia Lucchi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata, R.G. P.U. n. 204-1/2024 nei confronti di LL AK (c.f. [...]), residente in [...], elettivamente domiciliato presso la persona dell'avv. Daniele Restori, con studio in Parma, viale Fratti, n. 7, che lo rappresenta e difende, con indirizzo pec avvdanielerestori@pec.giuffre.it
-ricorrente in proprio –
letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 CCII, presentato dal debitore;
esaminata la documentazione acquisita;
considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII (e, in particolare, alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;
considerato che, nel caso di specie, non sono individuabili specifici contraddittori e che, quindi, può essere omessa la fissazione dell'udienza, posto che, dagli artt. 40 e 41 CCII, non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14, L. Fall. (v. Cass. n. 20187/17);
valutata, quindi, l'operatività di tale soluzione anche alla liquidazione controllata;
ritenuto che, in forza della già affermata estensibilità, al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore, della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII, debba ritenersi operante la previsione di cui all'art. 39, commi 1 e 2, CCII;
considerato che, nel caso di specie, i documenti previsti da detta norma (nei limiti di compatibilità) sono stati allegati;
ritenuta la competenza del Tribunale di Modena ex art 27, commi 2 e 3 CCI, essendo, il ricorrente, residente nel circondario dell'adìto Tribunale;
considerato che la relazione del Gestore della Crisi, nominato dall'OCC, allegata al ricorso, è adeguatamente motivata in relazione alla completezza e all'attendibilità della documentazione, prodotta a corredo della domanda, dando compiuta illustrazione della situazione reddituale e patrimoniale del debitore. Al riguardo, preme rilevare che, dopo il deposito del ricorso (in data 24.9.2024), è entrato in vigore (in data 28.9.2024) il D. Lgs. n. 136/2024 (c.d. correttivo ter) che ha apportato modifiche e correzioni al CCII, le quali, ai sensi dell'art. 56 di tale D. Lgs. (e salve le eccezioni espressamente previste), trovano applicazione ai procedimenti (tra l'altro) di liquidazione controllata “pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente”. Tra le varie modifiche, si segnala quella che ha interessato l'art. 269, CCII, il quale dispone, oggi, al comma 2, che la relazione del Gestore della Crisi debba indicare anche “le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni”, nonché contenere l'attestazione di cui al novellato art. 268, comma 3, quarto periodo, relativa al fatto che “è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”;
osservato che, nella specie, la relazione del Gestore risulta esaustiva anche sotto tale profilo, dando compiuta illustrazione della genesi del sovraindebitamento e del ruolo avuto dal debitore rispetto ad essa. Inoltre, nella stessa, pur dandosi atto dell'assenza di beni utilmente aggredibili, si rappresenta la possibilità di mettere a disposizione della procedura una quota della retribuzione mensile del ricorrente, pari a circa euro 400,00, per tutta la durata della stessa e sino all'esdebitazione, trascorsi trentasei mesi dall'apertura, per un totale di circa euro 14.400,00. In definitiva, dunque, la domanda deve dirsi ammissibile anche con riguardo ai nuovi requisiti di legge, sopra richiamati;
rilevato che non sono state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
ritenuto che sussistano i presupposti soggettivi per l'apertura della liquidazione controllata, posto che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCII, il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, in quanto lavoratore subordinato, a tempo indeterminato;
considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett c), CCII, posto che il patrimonio del sig. AK TE (tenuto conto della quota di reddito disponibile) non consente
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