Trib. Brescia, sentenza 02/12/2024, n. 4930

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Brescia, sentenza 02/12/2024, n. 4930
Giurisdizione : Trib. Brescia
Numero : 4930
Data del deposito : 2 dicembre 2024

Testo completo

R.G. n. 12188/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
- Sezione Famiglia -
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritto al n. 12188/2023 R.G. avente come oggetto “divorzio- cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da instaurato da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Iseo (BS) presso Parte_1 C.F._1
lo studio dell'Avv. POLINI SILVIA ALESSANDRA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
e
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Brescia presso Controparte_1 C.F._2 lo studio dell'Avv. MORASCHI LUCIA VELIA che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
(come da udienza del 13.11.2024)
Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
“La casa coniugale, corrente in Adro (Bs) Via Parzani n. 28, di proprietà della madre del sig.
[...]
resterà in uso esclusivo a quest'ultimo, con tutti gli arredi, i mobili e i beni in essa presenti, Parte_1
fatta eccezione per gli effetti personali della moglie e i beni concordati già asportati, posto che ella ha trasferito la propria residenza in altra abitazione corrente in Adro (Bs) Via Carota n. 11.

1. I minori saranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione paritaria alternata secondo la seguente modalità: dal sabato mattina fino al lunedì mattina con un genitore, dal lunedì dopo la scuola fino al giovedì mattina dall'altro genitore, dal giovedì dopo la scuola fino al sabato mattina dall'altro genitore e così di seguito;
durante le festività Pasquali e Natalizie il periodo di rispettiva permanenza dei figli presso i genitori dovrà comprendere la metà del periodo di vacanza in modo che vengano ad alternarsi di volta in volta il giorno di Natale e Capodanno o quello di Pasqua e Lunedi dell'Angelo, nonché alternando 15 giorni anche non consecutivi, con ciascuno dei genitori, nel corso delle vacanze estive da stabilire entro il 31.05 di ogni anno.

2. A far data dal mese in cui saranno formalizzati il trasferimento immobiliare e l'accollo del mutuo di cui al successivo art. 5, ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento diretto dei figli (ossia occupandosi del mantenimento degli stessi in via esclusiva per il tempo in cui quest'ultimi trascorreranno presso ciascun genitore), oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche straordinarie come da protocollo di Intesa fra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di
Brescia n. 2208/2016 del 14.07.2016 (ed eventuali aggiornamenti), di cui le Parti dichiarano di aver ricevuto una copia, fatta eccezione per la baby sitter (o altra forma di aiuto per la gestione della prole), che, se necessaria, sarà a carico esclusivo del genitore richiedente;
stessa cosa anche per la mensa che dovrà essere pagata al 50% da ciascun genitore. Resta inteso che, sino a tale momento, il padre continuerà a versare, a titolo di contributo al mantenimento della prole, la somma di € 450,00 mensile (€ 150,00 per ciascun figlio) alla madre e il 50% delle spese mediche
e scolastiche straordinarie come previste dal protocollo appena richiamato, fatta eccezione per la mensa dei figli, che, se necessaria, sarà pagata integralmente dalla madre e per la baby sitter (o altra forma di aiuto per la gestione della prole), che, se
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