Trib. Brescia, sentenza 11/03/2025, n. 970
TRIB Brescia
Sentenza
11 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 1069/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Raffaele Del Porto presidente dott. CAlo Bianchetti giudice dott. Angelica Castellani giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1069/2022 promossa da:
DA S.P.A. (C.F. 06339760727), con il patrocinio degli avv.ti Vincenzo Piccarreta, Vincenzo
Jandoli e EP Colica attrice contro
AW S.P.A. (C.F. 05593210726), con il patrocinio degli avv.ti Dimitri Russo, Roberto Eustachio
Sisto, Antonietta Sacchetti e Claudio Maria Furlani
Convenuta
e contro
GIOMA CAR S.R.L. (C.F. 01852000981), con il patrocinio dell'avv. Guglielmo Acerbis altra convenuta
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
“in via principale
1) Accertare e dichiarare che, attraverso la produzione, la commercializzazione e la pubblicizzazione dei prodotti descritti in atti, le convenute si sono rese responsabili di atti di concorrenza sleale nonché di contraffazione di design non registrato;
2) per l'effetto dell'illecito concorrenziale, inibire alle convenute di commercializzare / pubblicizzare i prodotti di cui al punto 1, comunque denominati;
pagina 1 di 29 3) inoltre, ordinare il ritiro dal commercio e la distruzione di tutti i prodotti di cui al punto 1;
4) Fissare una penale dovuta a KE pari ad Euro 10.000,00 per ogni episodio di pubblicizzazione in violazione dell'inibitoria, di Euro 1.000,00 per ogni prodotto venduto in violazione dell'inibitoria e pari
a Euro 5.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'ottemperamento dei relativi obblighi;
5) Condannare le convenute alla restituzione all'attrice degli utili realizzati con gli illeciti di cui al punto 1, da quantificarsi in corso di causa;
6) Condannare le convenute a risarcire all'attrice ogni danno, anche di immagine, patrimoniale e non patrimoniale, derivante dagli illeciti di contraffazione e di concorrenza sleale, da liquidarsi nella somma che sarà definita in corso di causa e anche in via equitativa;
in via istruttoria
7) Ordinare alle convenute l'esibizione delle scritture contabili, e quindi dei registri iva, registri carico
e scarico di magazzino, fatture clienti e fornitori, e in generale di ogni altro documento da cui sia possibile determinare il volume complessivo delle vendite dei prodotti illeciti di cui al precedente punto
1 dalla prima commercializzazione alla data dell'esibizione (per quanto riguarda il diritto di design non registrato, dalla data di divulgazione e per il triennio successivo), il fatturato realizzato mediante questa attività, eventuali costi acquisto, ed i relativi utili;
8) Disporre, occorrendo, una consulenza contabile sulla documentazione di cui al punto 7 per determinare il volume complessivo delle vendite dei prodotti di cui al punto 1, il fatturato realizzato mediante questa attività ed i relativi utili, autorizzando il CTU ad accedere alla contabilità delle convenute anche al fine di verificare il corretto adempimento dell'ordine sub 7);
9) Ammettere i seguenti capitoli di prova per testi:
1. “Vero che i dati riportati nella dichiarazione di cui al doc. 30 che mi si rammostra corrispondono alle somme investite da KE per lo sviluppo dei prodotti cassetta porta attrezzi linea Just e porta estintore linea Strike 6 kg”;
Si indica come teste il Sig. IC VE presso KE S.p.A. con sede in Via Arcangelo
Annunziata, 75100 Iesce (MT).
2. “Vero che le fotografie riportate nella dichiarazione doc. 37 che mi si rammostra sono da me state scattate in occasione del sopralluogo da me effettuato presso la società Teamtrailer S.L. in data
14.7.2022”;
Si indica come teste il Sig. EP TU presso KE S.p.A. con sede in Via Arcangelo
Annunziata, 75100 Iesce (MT).
pagina 2 di 29 3. “Vero che i dati riportati nel doc. 38 che mi si rammostra corrispondono al vero”;
Si indica come teste il Sig. IS ZZ presso KE S.p.A. con sede in Via Arcangelo
Annunziata, 75100 Iesce (MT).
4. “Vero che i dati riportati nel doc. 39 che mi si rammostra corrispondono al vero ed a quanto risultante dalla contabilità KE”;
Si indica come teste il Sig. IS ZZ presso KE S.p.A. con sede in Via Arcangelo
Annunziata, 75100 Iesce (MT).
5. “Vero che KE nel 2019 ha venduto un totale di 84.946 cassette Just per un fatturato di
1.832.840,14 Euro e che nel 2020 ha venduto un totale 96.803 cassette Just per un fatturato
2.031.405,32 Euro”;
6. “Vero che KE nel 2019 ha venduto un totale di 8.989 porta estintori Strike per un fatturato di
85.270,82 Euro e che nel 2020 ha venduto un totale 17.176 porta estintori Strike per un fatturato
167.403,95 Euro”;
7. “Vero che dal 2018 al 2021 il materiale di cui sono costituiti la cassetta Just e il prodotto Strike
(polipropilene) ha subito un aumento di prezzo da 1,2 Euro a 2 Euro al kg e vero che tale aumento comporta un aumento del costo di produzione dei prodotti Just e Strike di circa il 12%”.
Per i capitoli da 5 a 7 si indica come teste il Sig. IS ZZ presso KE S.p.A. con sede in
Via Arcangelo Annunziata, 75100 Iesce (MT).
8. “Vero che dal 2012 PL S.r.l. fornisce a KE una guarnizione per la produzione delle cassette della linea Just;
vero che nel 2018 AW ha inviato a PL una foto di un pezzo di guarnizione, identica a quella prodotta per KE per la linea Just, richiedendone poi la fornitura per la realizzazione della propria cassetta porta attrezzi;
vero che in data 15.03.2017 KE ha chiesto a
PL di realizzare una guarnizione su misura, indicando il profilo, il materiale e le dimensioni di
5x6 mm, destinata ad un nuovo prodotto “porta-estintore Strike”; vero che AW, ad inizio del 2019, ha inviato a PL un campione di guarnizione identico a quello prodotto per la cassetta porta- estintore KE;
vero che in data 28.01.2019 KE ha comunicato a PL l'esigenza di cambiare le dimensioni della guarnizione e PL, ha quindi dovuto apportare delle modifiche alla trafila per realizzare una nuova guarnizione delle dimensioni di 5 x 8 mm cessando la produzione della precedente versione di detta guarnizione;
vero che nel novembre 2019 AW ha fatto richiesta a
PL di fornire la nuova guarnizione utilizzata da KE;
vero che PL ha informato
AW del cambio delle dimensioni della guarnizione KE intervenuto nel frattempo e della modifica apportata alla trafila;
vero che AW ha confermato l'ordine per la guarnizione in questione affermando: “l'importante è che sia quella usata dalla KE”.
pagina 3 di 29 Si indica come teste il Sig. IG ZÉ presso PL S.r.l. con sede in Via Enrico Pianca, 5
31013 – Codognè (TV).
10) Accogliere l'istanza di rimessione in termini del 28.12.2023 di KE ed ammettere i docc. 42, 43,
44, 45, 46, 47, 48 e 49 di cui alla nota di deposito documenti del 9.2.2024 di parte attrice.
11) Ordinare la publicazione del dispositivo dell'emananda sentenza per due volte consecutive con caratteri doppi del normale a cura dell'attrice ed a spese delle convenute sui quotidiani “Corriere della Sera” e “La Repubblica” e su due riviste di settore scelte da KE.
In ogni caso
12) Condannare le convenute a rifondere all'attrice compensi e spese di causa oltre spese generali ed accessori, del presente giudizio”.
Per AW s.p.a.:
“Voglia codesto On.le Tribunale, rigettata ogni contraria domanda, eccezione, richiesta ed istanza anche istruttoria e processuale ed accolte tutte le eccezioni, di merito e processuali dei convenuti, come specificate negli atti e verbali di causa, inclusa l'eccezione di inammissibilità per tardività della produzione documentale effettuata dall'attrice DA s.p.a. all'udienza del 27 ottobre 2022 in via preliminare
- dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Brescia a favore del Tribunale di Bari;
nel merito
- respingere tutte le domande proposte dall'attrice DA s.p.a., in quanto infondate in fatto ed in diritto in via istruttoria,
- nella denegata ipotesi di ammissione del capitolo di prova n. 1 dedotto dall'attrice DA s.p.a. della propria memoria n. 2 ex art. 183 VI co. c.p.c., ammettere il seguente capitolo di prova testimoniale:
1) “Vero che i dati riportati nella dichiarazione di cui al doc. n 116 che mi si rammostra corrispondono alle somme investite da AW per lo sviluppo dei prodotti cassetta porta attrezzi e cassetta porta estintore linea “Evolution”.
Si indica come teste il sig. AN AM c/o AW s.p.a. - Via AN Padula s.n. 75100
Matera (MT).
- nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova dedotti sub n. 8 della memoria n. 2 ex art.
183 VI co. c.p.c. dell'attrice DA s.p.a. e di seguito indicati, ammettere a prova contraria la convenuta AW s.p.a. sui medesimi capitoli:
pagina 4 di 29 - “vero che nel 2018 AW ha inviato a PL una foto di un pezzo di guarnizione, identica a quella prodotta per KE per la linea Just, richiedendone poi la fornitura per la realizzazione della propria cassetta porta attrezzi”;
- “vero che AW, ad inizio del 2019, ha inviato a PL un campione di guarnizione identico a quello prodotto per la cassetta porta-estintore KE”;
- “vero che nel novembre 2019 AW ha fatto richiesta a PL di fornire la nuova guarnizione utilizzata da KE”;
- “vero che PL ha informato AW del cambio delle dimensioni della guarnizione KE intervenuto nel frattempo e della modifica apportata alla trafila”;
- “vero che AW ha confermato l'ordine per la guarnizione in questione affermando: “l'importante è che sia quella usata dalla KE”.
Si indica come teste sig. LO CO c/o AW s.p.a. - Via AN Padula s.n. 75100 Matera
(MT). in ogni caso
- spese e compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge, interamente rifusi”.
Per IO CA s.r.l.:
“Voglia il Tribunale ill.mo, ogni contraria istanza disattesa, respingere le domande formulate contro
IO CA S.r.l. perchè infondate e non provate.
Con rifusione delle spese legali".
ISTANZE ISTRUTTORIE
A) Ci si oppone all'istanza di esibizione formulata da KE “delle scritture contabili” delle convenute, perché generica ed esplorativa, per le
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Raffaele Del Porto presidente dott. CAlo Bianchetti giudice dott. Angelica Castellani giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1069/2022 promossa da:
DA S.P.A. (C.F. 06339760727), con il patrocinio degli avv.ti Vincenzo Piccarreta, Vincenzo
Jandoli e EP Colica attrice contro
AW S.P.A. (C.F. 05593210726), con il patrocinio degli avv.ti Dimitri Russo, Roberto Eustachio
Sisto, Antonietta Sacchetti e Claudio Maria Furlani
Convenuta
e contro
GIOMA CAR S.R.L. (C.F. 01852000981), con il patrocinio dell'avv. Guglielmo Acerbis altra convenuta
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
“in via principale
1) Accertare e dichiarare che, attraverso la produzione, la commercializzazione e la pubblicizzazione dei prodotti descritti in atti, le convenute si sono rese responsabili di atti di concorrenza sleale nonché di contraffazione di design non registrato;
2) per l'effetto dell'illecito concorrenziale, inibire alle convenute di commercializzare / pubblicizzare i prodotti di cui al punto 1, comunque denominati;
pagina 1 di 29 3) inoltre, ordinare il ritiro dal commercio e la distruzione di tutti i prodotti di cui al punto 1;
4) Fissare una penale dovuta a KE pari ad Euro 10.000,00 per ogni episodio di pubblicizzazione in violazione dell'inibitoria, di Euro 1.000,00 per ogni prodotto venduto in violazione dell'inibitoria e pari
a Euro 5.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'ottemperamento dei relativi obblighi;
5) Condannare le convenute alla restituzione all'attrice degli utili realizzati con gli illeciti di cui al punto 1, da quantificarsi in corso di causa;
6) Condannare le convenute a risarcire all'attrice ogni danno, anche di immagine, patrimoniale e non patrimoniale, derivante dagli illeciti di contraffazione e di concorrenza sleale, da liquidarsi nella somma che sarà definita in corso di causa e anche in via equitativa;
in via istruttoria
7) Ordinare alle convenute l'esibizione delle scritture contabili, e quindi dei registri iva, registri carico
e scarico di magazzino, fatture clienti e fornitori, e in generale di ogni altro documento da cui sia possibile determinare il volume complessivo delle vendite dei prodotti illeciti di cui al precedente punto
1 dalla prima commercializzazione alla data dell'esibizione (per quanto riguarda il diritto di design non registrato, dalla data di divulgazione e per il triennio successivo), il fatturato realizzato mediante questa attività, eventuali costi acquisto, ed i relativi utili;
8) Disporre, occorrendo, una consulenza contabile sulla documentazione di cui al punto 7 per determinare il volume complessivo delle vendite dei prodotti di cui al punto 1, il fatturato realizzato mediante questa attività ed i relativi utili, autorizzando il CTU ad accedere alla contabilità delle convenute anche al fine di verificare il corretto adempimento dell'ordine sub 7);
9) Ammettere i seguenti capitoli di prova per testi:
1. “Vero che i dati riportati nella dichiarazione di cui al doc. 30 che mi si rammostra corrispondono alle somme investite da KE per lo sviluppo dei prodotti cassetta porta attrezzi linea Just e porta estintore linea Strike 6 kg”;
Si indica come teste il Sig. IC VE presso KE S.p.A. con sede in Via Arcangelo
Annunziata, 75100 Iesce (MT).
2. “Vero che le fotografie riportate nella dichiarazione doc. 37 che mi si rammostra sono da me state scattate in occasione del sopralluogo da me effettuato presso la società Teamtrailer S.L. in data
14.7.2022”;
Si indica come teste il Sig. EP TU presso KE S.p.A. con sede in Via Arcangelo
Annunziata, 75100 Iesce (MT).
pagina 2 di 29 3. “Vero che i dati riportati nel doc. 38 che mi si rammostra corrispondono al vero”;
Si indica come teste il Sig. IS ZZ presso KE S.p.A. con sede in Via Arcangelo
Annunziata, 75100 Iesce (MT).
4. “Vero che i dati riportati nel doc. 39 che mi si rammostra corrispondono al vero ed a quanto risultante dalla contabilità KE”;
Si indica come teste il Sig. IS ZZ presso KE S.p.A. con sede in Via Arcangelo
Annunziata, 75100 Iesce (MT).
5. “Vero che KE nel 2019 ha venduto un totale di 84.946 cassette Just per un fatturato di
1.832.840,14 Euro e che nel 2020 ha venduto un totale 96.803 cassette Just per un fatturato
2.031.405,32 Euro”;
6. “Vero che KE nel 2019 ha venduto un totale di 8.989 porta estintori Strike per un fatturato di
85.270,82 Euro e che nel 2020 ha venduto un totale 17.176 porta estintori Strike per un fatturato
167.403,95 Euro”;
7. “Vero che dal 2018 al 2021 il materiale di cui sono costituiti la cassetta Just e il prodotto Strike
(polipropilene) ha subito un aumento di prezzo da 1,2 Euro a 2 Euro al kg e vero che tale aumento comporta un aumento del costo di produzione dei prodotti Just e Strike di circa il 12%”.
Per i capitoli da 5 a 7 si indica come teste il Sig. IS ZZ presso KE S.p.A. con sede in
Via Arcangelo Annunziata, 75100 Iesce (MT).
8. “Vero che dal 2012 PL S.r.l. fornisce a KE una guarnizione per la produzione delle cassette della linea Just;
vero che nel 2018 AW ha inviato a PL una foto di un pezzo di guarnizione, identica a quella prodotta per KE per la linea Just, richiedendone poi la fornitura per la realizzazione della propria cassetta porta attrezzi;
vero che in data 15.03.2017 KE ha chiesto a
PL di realizzare una guarnizione su misura, indicando il profilo, il materiale e le dimensioni di
5x6 mm, destinata ad un nuovo prodotto “porta-estintore Strike”; vero che AW, ad inizio del 2019, ha inviato a PL un campione di guarnizione identico a quello prodotto per la cassetta porta- estintore KE;
vero che in data 28.01.2019 KE ha comunicato a PL l'esigenza di cambiare le dimensioni della guarnizione e PL, ha quindi dovuto apportare delle modifiche alla trafila per realizzare una nuova guarnizione delle dimensioni di 5 x 8 mm cessando la produzione della precedente versione di detta guarnizione;
vero che nel novembre 2019 AW ha fatto richiesta a
PL di fornire la nuova guarnizione utilizzata da KE;
vero che PL ha informato
AW del cambio delle dimensioni della guarnizione KE intervenuto nel frattempo e della modifica apportata alla trafila;
vero che AW ha confermato l'ordine per la guarnizione in questione affermando: “l'importante è che sia quella usata dalla KE”.
pagina 3 di 29 Si indica come teste il Sig. IG ZÉ presso PL S.r.l. con sede in Via Enrico Pianca, 5
31013 – Codognè (TV).
10) Accogliere l'istanza di rimessione in termini del 28.12.2023 di KE ed ammettere i docc. 42, 43,
44, 45, 46, 47, 48 e 49 di cui alla nota di deposito documenti del 9.2.2024 di parte attrice.
11) Ordinare la publicazione del dispositivo dell'emananda sentenza per due volte consecutive con caratteri doppi del normale a cura dell'attrice ed a spese delle convenute sui quotidiani “Corriere della Sera” e “La Repubblica” e su due riviste di settore scelte da KE.
In ogni caso
12) Condannare le convenute a rifondere all'attrice compensi e spese di causa oltre spese generali ed accessori, del presente giudizio”.
Per AW s.p.a.:
“Voglia codesto On.le Tribunale, rigettata ogni contraria domanda, eccezione, richiesta ed istanza anche istruttoria e processuale ed accolte tutte le eccezioni, di merito e processuali dei convenuti, come specificate negli atti e verbali di causa, inclusa l'eccezione di inammissibilità per tardività della produzione documentale effettuata dall'attrice DA s.p.a. all'udienza del 27 ottobre 2022 in via preliminare
- dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Brescia a favore del Tribunale di Bari;
nel merito
- respingere tutte le domande proposte dall'attrice DA s.p.a., in quanto infondate in fatto ed in diritto in via istruttoria,
- nella denegata ipotesi di ammissione del capitolo di prova n. 1 dedotto dall'attrice DA s.p.a. della propria memoria n. 2 ex art. 183 VI co. c.p.c., ammettere il seguente capitolo di prova testimoniale:
1) “Vero che i dati riportati nella dichiarazione di cui al doc. n 116 che mi si rammostra corrispondono alle somme investite da AW per lo sviluppo dei prodotti cassetta porta attrezzi e cassetta porta estintore linea “Evolution”.
Si indica come teste il sig. AN AM c/o AW s.p.a. - Via AN Padula s.n. 75100
Matera (MT).
- nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova dedotti sub n. 8 della memoria n. 2 ex art.
183 VI co. c.p.c. dell'attrice DA s.p.a. e di seguito indicati, ammettere a prova contraria la convenuta AW s.p.a. sui medesimi capitoli:
pagina 4 di 29 - “vero che nel 2018 AW ha inviato a PL una foto di un pezzo di guarnizione, identica a quella prodotta per KE per la linea Just, richiedendone poi la fornitura per la realizzazione della propria cassetta porta attrezzi”;
- “vero che AW, ad inizio del 2019, ha inviato a PL un campione di guarnizione identico a quello prodotto per la cassetta porta-estintore KE”;
- “vero che nel novembre 2019 AW ha fatto richiesta a PL di fornire la nuova guarnizione utilizzata da KE”;
- “vero che PL ha informato AW del cambio delle dimensioni della guarnizione KE intervenuto nel frattempo e della modifica apportata alla trafila”;
- “vero che AW ha confermato l'ordine per la guarnizione in questione affermando: “l'importante è che sia quella usata dalla KE”.
Si indica come teste sig. LO CO c/o AW s.p.a. - Via AN Padula s.n. 75100 Matera
(MT). in ogni caso
- spese e compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge, interamente rifusi”.
Per IO CA s.r.l.:
“Voglia il Tribunale ill.mo, ogni contraria istanza disattesa, respingere le domande formulate contro
IO CA S.r.l. perchè infondate e non provate.
Con rifusione delle spese legali".
ISTANZE ISTRUTTORIE
A) Ci si oppone all'istanza di esibizione formulata da KE “delle scritture contabili” delle convenute, perché generica ed esplorativa, per le
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