Trib. Grosseto, sentenza 12/02/2025, n. 67
TRIB Grosseto
Sentenza
12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
TRIBUNALE DI GROSSETO
Sezione Lavoro
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO all'udienza dell'11 febbraio 2025, sostituita dal deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 464 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
IA RA, c.f. [...], nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in Capalbio (GR), via Origlio n.
86, presso lo studio dell'avv. Giacomo Uccelletti che la rappresenta e difende, giusta delega in atti telematici.
RICORRENTE
E
MINISTERO dell'ISTRUZIONE della UNIVERSITA' e della RICERCA, in persona del
Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dal dr. Gabriele Marini, dalla dr.ssa Costanza Caroti e dal dr. Dario Ciampaglia, funzionari delegati.
CONVENUTO
OGGETTO: bonus carta elettronica.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Ricorrente: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale TO, per le causali di cui in premessa, contrariis reiectis,
- accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente, per il periodo non di ruolo, a percepire
l'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), pari ad € 500,00 annui, a decorrere dall'a.s. 2019/2020; - condannare l'Amministrazione resistente ad erogare in favore di parte ricorrente la “Carta del
Docente” per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 per
l'importo di € 2.500,00 per le finalità di cui all'art. 1, comma 121 della legge 2015/ n. 107, salvo quell'importo che dovesse risultare di giustizia e all'adozione dei necessari provvedimenti per consentirne il godimento;
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali, come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Convenuto: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale TO :
- disporre la riunione con il procedimento Rg n.463/2024;
- accertare e dichiarare la manifesta infondatezza della domanda in riferimento all'a. S. 2022/2023 ai sensi dell'art. 15, D.L. n. 69/2013, in vigore dal 14 giugno 2023;
- in via subordinata respingere integralmente il ricorso, con conseguente rigetto di tutte le domande proposte in quanto inammissibili e infondate, con ogni consequenziale provvedimento in ordine alle spese di lite.”.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 24 maggio 2024, LU RA conveniva in giudizio il
Ministero dell'Istruzione per sentire dichiarare e riconoscere il proprio diritto alla corresponsione del bonus economico, denominato “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, dell'importo pari ad € 500 annui, avendo prestato servizio in favore dell'Amministrazione resistente, in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato, come documentalmente risultanti in atti per gli a.s. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. La ricorrente lamentava un trattamento differenziato e discriminante rispetto ai colleghi di ruolo che hanno svolto identiche mansioni assunti con contratti a tempo indeterminato. Tanto premesso, ha chiesto all'intestato Tribunale di voler condannare il Ministero resistente al pagamento della somma di € 2.500, pari all'importo della somma annua moltiplicata per il numero di anni interessati, oltre interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo.
Parte ricorrente, illustrato il quadro normativo di riferimento, ha dedotto la violazione della disciplina nazionale e comunitaria in tema di rapporti di lavoro a tempo determinato, eccependo in particolare la violazione e falsa applicazione dei principi costituzionali di ragionevolezza, imparzialità e parità di trattamento di cui agli artt. 3, 35 e 97 Costituzione.
2. Si costituiva il Ministero dell'istruzione -proponendo preliminarmente istanza di riunione del procedimento in epigrafe con altra causa RG n. 463 /2024 intentata dalla sig.ra CA
DA, contro il Ministero dell'Istruzione e del Merito dinanzi al Tribunale Civile di Grosseto sezione Lavoro avente identico oggetto del presente ricorso e chiamata alla medesima udienza prevista per il giorno 14 gennaio 2025 e rilevando come, alla luce della ratio della normativa vigente, il cd. Bonus Carta non spettasse in favore di chi svolge la prestazione lavorativa in virtù di contratti a tempo determinato, ma solo in favore dei docenti a tempo indeterminato. Evidenziava infine che in relazione all' a.s. 2022/2023 il beneficio era già stato riconosciuto ex lege dal momento che la LU aveva svolto incarico annuale.
3. All'odierna udienza - tenutasi nelle forme di trattazione scritta la causa veniva decisa sulla base di note scritte con deposito della sentenza nel sistema telematico.
***
4. Sulla richiesta del MIM di disporre la riunione ex art. 151 disp. att. cpc. della presente causa alla n. 531/2024 avente medesimo procuratore di parte ricorrente e oggetto si rileva quanto segue. L'enorme mole del contenzioso pendente sull'oggetto specifico della domanda rischierebbe di rendere gravoso il processo se venisse assecondata la sistematica richiesta di riunione delle cause sulla scorta della sola comunanza del patrocinatore, oltre che dell'oggetto.
La peculiarità contabile di ciascun caso, la molteplicità dei profili che possono venire in rilievo, il necessario esame dello specifico stato matricolare di ciascun docente, con le differenti ipotesi sottese alle singole, relative, domande consentono inoltre di configurare la sussistenza di gravi ragioni contrarie alla riunione.
Inoltre l'esigenza di contenimento delle spese – sottesa all'istanza - rispetto a un contenzioso che vede ormai da tempo, pressoché sistematicamente soccombente il
Ministero, viene adeguatamente valutata e ponderata attraverso l'adozione di parametri di liquidazione sulle tariffe minime, tenendo conto della serialità delle controversie e pervenendo così a soluzioni analoghe a quelle cui si perverrebbe alla stregua della previsione di cui all'art. 151, co. 2, disp. att. cpc. cit..
Per questi motivi
l'istanza non può essere accolta.
5. In ordine alla richiesta di parte ricorrente per l'a.s. 2022/2023, deve rilevarsi che il Ministero ha riconosciuto la spettanza del bonus, chiarendo tempi e modalità della prossima erogazione, come recentemente fissati con avviso pubblicato sul sito del Ministero. Per tale
annualità deve quindi riconoscersi non sussistente la materia del contendere. La cessazione dalla materia del contendere costituisce infatti il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a continuare il giudizio. Essa deve intendersi come una pronuncia meramente dichiarativa, atteso che pone fine al processo a seguito dell'accertamento del giudice di merito del venire meno della pretesa di diritto sostanziale in esso fatto valere. La pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza (Cass ord. 19568/2017).
Diverso è il caso in cui vi sia contrasto tra le parti in ordine alla sussistenza o rilevanza giuridica della vicenda sopraggiunta. Fattispecie questa che non ricorre nel caso in esame.
Deve quindi riconoscersi l'intervenuta cessazione della materia del contendere in relazione a tale parte della domanda in presenza di una situazione (lo ius superveniens e l'espresso riconoscimento della spettanza del bonus per il 2022/2023) tale da eliminare la ragione di contrasto e, con ciò, il venir meno dell'interesse delle parti ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice con riguardo all'azione proposta e alle difese svolte (cfr. Cass. 16891/2021; in senso parzialmente difforme sulla necessità di conclusioni conformi delle parti, si veda Cass. Sentenza n.21757 del 29/07/2021 secondo cui: “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa.”).
6. Per la definizione della questione di causa giova richiamare la normativa di riferimento.
In conformità al dettato dell'art. 35 Cost. in tema di formazione ed elevazione professionale dei lavoratori in genere, il C.C.N.L. Scuola, agli artt. 63 e 64 valorizza tali profili prevedendo l'impegno dell'amministrazione a “fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in
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