Trib. Ivrea, sentenza 04/07/2024, n. 425
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Segnala un errore nella sintesiIl provvedimento emesso dal Tribunale di Ivrea, in persona della dott.ssa Magda D'Amelio, riguarda una controversia tra un lavoratore e un committente in merito a questioni retributive. La parte ricorrente ha richiesto la condanna del committente al pagamento di un importo lordo di € 6.880,13, sostenendo di non essere stato correttamente retribuito per le ore lavorate e per le mansioni svolte, che sarebbero riconducibili a un livello contrattuale superiore. La parte convenuta ha contestato le pretese, negando la correttezza delle affermazioni del ricorrente.
Il giudice ha accolto parzialmente la domanda, riconoscendo il diritto del lavoratore a essere retribuito per le ore effettivamente lavorate e a percepire differenze retributive in virtù del livello contrattuale superiore. Tuttavia, ha escluso la responsabilità solidale del committente per alcune voci retributive, come ferie e malattia, ritenendole di natura risarcitoria. La sentenza ha quindi condannato il committente a pagare al ricorrente un importo di € 1.321,43, oltre alle spese legali, evidenziando l'importanza di una corretta qualificazione delle mansioni e della retribuzione in base al contratto collettivo applicabile.
Il giudice ha accolto parzialmente la domanda, riconoscendo il diritto del lavoratore a essere retribuito per le ore effettivamente lavorate e a percepire differenze retributive in virtù del livello contrattuale superiore. Tuttavia, ha escluso la responsabilità solidale del committente per alcune voci retributive, come ferie e malattia, ritenendole di natura risarcitoria. La sentenza ha quindi condannato il committente a pagare al ricorrente un importo di € 1.321,43, oltre alle spese legali, evidenziando l'importanza di una corretta qualificazione delle mansioni e della retribuzione in base al contratto collettivo applicabile.
Sul provvedimento
Testo completo
Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1368/2022
TRIBUNALE DI IVREA
Sezione civile – lavoro
Verbale d'udienza
RGL n. 1368/2022
All'udienza del 04/07/2024 avanti il Giudice del Lavoro dott.ssa Magda D'Amelio compaiono per parte ricorrente l'avv. Mincollelli e per parte convenuta la dott.ssa Enrica Casalis in sostituzione dell'avv. Frus per delega scritta che produce.
Il giudice invita alla discussione.
Le parti discutono la causa richiamando le conclusioni di cui ai rispettivi atti per i motivi ivi esposti.
Il giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, assenti le parti, pronuncia la seguente sentenza contestuale ex art. 429 c.p.c.
1 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1368/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro in persona della dott.ssa Magda D'Amelio, all'udienza del 04/07/2024, ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1368/2022 RGL, promossa da
c.f. , ass. avv. BIAVA DAVIDE Parte_1 C.F._1
- PARTE RICORRENTE -
contro
, c.f. , ass. avv.ti FRUS GIORGIO, DE FEO DOMENICO, Controparte_1 P.IVA_1
D'SA AB e MA MA
- PARTE CONVENUTA -
Oggetto: retribuzione – art. 29 d. lgs 276/2003
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il signor ha convenuto in giudizio allegando in fatto Parte_1 Controparte_1 di:
- aver lavorato alle dipendenze di dal 29 settembre 2021 al 30 giugno Controparte_2
2022 in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato con mansioni di addetto alle operazioni di facchinaggio e scarico e carico merci, inquadrato al I livello del
CCNL pulizia industriale e multiservizi;
- essere stato continuativamente impiegato nell'appalto in essere con per il CP_1 trasporto e il montaggio delle merci a marchio Controparte_3
- aver lavorato dal lunedì al sabato, e occasionalmente la domenica, dalle 7 del mattino alle
20/21 di sera;
- essersi recato tutte le mattine alle ore 7.00 presso i magazzini siti in Settimo Torinese, essersi occupato del carico della merce la cui consegna era prevista in giornata e, terminate le operazioni di carico, aver svolto il giro delle consegne su tutto il Piemonte, montando tutti
i mobili presso le abitazioni dei clienti, per poi, infine, fare ritorno in magazzino;
2 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1368/2022
- non essere stato correttamente retribuito in relazione alla quantità e qualità di lavoro prestato atteso che le mansioni espletate erano riconducibili ad un secondo livello del CCNL di categoria e che non era stato pagato per tutte le ore di straordinario svolte.
1.1 Alla luce delle circostanze su esposte ha chiesto la condanna di nella sua qualità di CP_1 committente e responsabile solidale ex art. 29 d.lgs. 276/2003 al pagamento dell'importo lordo di €
6.880,13, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
2. si è costituita in giudizio contestando in fatto e in diritto il contenuto del ricorso. Controparte_1
3. La domanda è fondata e deve essere accolta nei limiti che seguono.
4. Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 29/2003 il committente è responsabile in solido con l'appaltatore per i trattamenti retributivi dei lavoratori impiegati presso l'appalto. Il lavoratore che agisca contro il committente deve, pertanto, provare: a) l'adibizione all'appalto;
b) la sussistenza di un credito in suo favore.
5. Nel caso di specie i testi escussi hanno confermato che il ricorrente ha lavorato stabilmente presso l'appalto
TRIBUNALE DI IVREA
Sezione civile – lavoro
Verbale d'udienza
RGL n. 1368/2022
All'udienza del 04/07/2024 avanti il Giudice del Lavoro dott.ssa Magda D'Amelio compaiono per parte ricorrente l'avv. Mincollelli e per parte convenuta la dott.ssa Enrica Casalis in sostituzione dell'avv. Frus per delega scritta che produce.
Il giudice invita alla discussione.
Le parti discutono la causa richiamando le conclusioni di cui ai rispettivi atti per i motivi ivi esposti.
Il giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, assenti le parti, pronuncia la seguente sentenza contestuale ex art. 429 c.p.c.
1 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1368/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro in persona della dott.ssa Magda D'Amelio, all'udienza del 04/07/2024, ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1368/2022 RGL, promossa da
c.f. , ass. avv. BIAVA DAVIDE Parte_1 C.F._1
- PARTE RICORRENTE -
contro
, c.f. , ass. avv.ti FRUS GIORGIO, DE FEO DOMENICO, Controparte_1 P.IVA_1
D'SA AB e MA MA
- PARTE CONVENUTA -
Oggetto: retribuzione – art. 29 d. lgs 276/2003
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il signor ha convenuto in giudizio allegando in fatto Parte_1 Controparte_1 di:
- aver lavorato alle dipendenze di dal 29 settembre 2021 al 30 giugno Controparte_2
2022 in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato con mansioni di addetto alle operazioni di facchinaggio e scarico e carico merci, inquadrato al I livello del
CCNL pulizia industriale e multiservizi;
- essere stato continuativamente impiegato nell'appalto in essere con per il CP_1 trasporto e il montaggio delle merci a marchio Controparte_3
- aver lavorato dal lunedì al sabato, e occasionalmente la domenica, dalle 7 del mattino alle
20/21 di sera;
- essersi recato tutte le mattine alle ore 7.00 presso i magazzini siti in Settimo Torinese, essersi occupato del carico della merce la cui consegna era prevista in giornata e, terminate le operazioni di carico, aver svolto il giro delle consegne su tutto il Piemonte, montando tutti
i mobili presso le abitazioni dei clienti, per poi, infine, fare ritorno in magazzino;
2 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1368/2022
- non essere stato correttamente retribuito in relazione alla quantità e qualità di lavoro prestato atteso che le mansioni espletate erano riconducibili ad un secondo livello del CCNL di categoria e che non era stato pagato per tutte le ore di straordinario svolte.
1.1 Alla luce delle circostanze su esposte ha chiesto la condanna di nella sua qualità di CP_1 committente e responsabile solidale ex art. 29 d.lgs. 276/2003 al pagamento dell'importo lordo di €
6.880,13, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
2. si è costituita in giudizio contestando in fatto e in diritto il contenuto del ricorso. Controparte_1
3. La domanda è fondata e deve essere accolta nei limiti che seguono.
4. Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 29/2003 il committente è responsabile in solido con l'appaltatore per i trattamenti retributivi dei lavoratori impiegati presso l'appalto. Il lavoratore che agisca contro il committente deve, pertanto, provare: a) l'adibizione all'appalto;
b) la sussistenza di un credito in suo favore.
5. Nel caso di specie i testi escussi hanno confermato che il ricorrente ha lavorato stabilmente presso l'appalto
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