Trib. Lodi, sentenza 06/11/2024, n. 267
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Testo completo
N. R.G. 1694/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
- dott.ssa Grazia C. ROCA Giudice
- dott. Matteo ARANCI Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA art. 473-bis.51 c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1694 /2024, introdotta da:
(c.f. ), nt. in TOGO il Parte_1 C.F._1
03/05/1981, con il patrocinio dell'Avv. CASULA ALESSANDRA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
E
(c.f. ) nt. in TOGO il 13/04/1980, con il Parte_2 C.F._2 patrocinio dell'Avv. SCALA KATI e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
*.*.*
Atti ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica in sede.
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
1. Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., Parte_1
e hanno chiesto al tribunale congiuntamente la pronuncia
[...] Parte_2
di separazione e, poi, di successivo divorzio alle condizioni meglio indicate nel ricorso.
In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio il 24.02.2007 in Togblekope
(Togo), non trascritto in Italia, e che dall'unione coniugale, sono nati i figli:
Pag. 1
• nato a [...] il [...];
Persona_1
• nata a [...] il [...];
Controparte_1
• , nata a [...] il [...];
Controparte_2
• nato a [...] il [...] Controparte_3
2. Nel ricorso, le parti hanno dato atto della pendenza di un procedimento avanti al
Tribunale per i Minorenni di Milano, rubricato al numero di ruolo Rg 2275/2021/E, ancora in corso, originato da una profonda lite che ha provocato una frattura all'interno del nucleo familiare, all'esito della quale la sola figlia – per intervento dei Servizi Sociali – si è CP_2 trasferita a vivere con il padre, rimanendo invece gli altri tre fratelli con la madre.
In particolare, l'ultimo provvedimento provvisorio del Tribunale per i Minorenni, risalente all'11.7.2022, ha previsto l'affidamento all'Ente (Codogno), con contestuale limitazione della responsabilità genitoriale dei genitori, dei minori , Controparte_2
nata a [...] il [...], e nato a [...] il Controparte_3
10.07.2020, con specifici incarichi di monitoraggio e intervento per i Servizi Sociali.
Il giudice relatore ha disposto l'acquisizione di una preliminare relazione da parte dei
Servizi Sociali, risalente al 10.7.2024;
gli operatori dei Servizi hanno riferito dei percorsi in atto al fine di superare le forme di criticità emerse, nel nucleo familiare, nel procedimento avanti al Tribunale per i Minorenni, riconducibili appunto alla forte tensione originata dalla frattura interna alla famiglia.
All'udienza del 18.7.2024, avanti al giudice relatore, le parti hanno confermato di volersi separare e hanno dichiarato, in punto di affidamento, di domandare l'affido all'Ente, in continuità con il provvedimento del giudice minorile. All'esito di tale udienza, autorizzati i coniugi a vivere separatamente, è stato disposto l'invio di copia del verbale al Tribunale per i Minorenni ex art. 38 disp. att. c.c.
Poiché nulla, al 17.9.2024, era pervenuto dal giudice minorile, con provvedimento in