Trib. Taranto, sentenza 08/01/2025, n. 31
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Testo completo
NRG 3810/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Federica Rotondo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3810/2020 R.G., riservata per la decisione all'udienza del 20.05.2024, promossa
DA
AZIENDA INDIVIDUALE AGRICOLA OL AZ (P.IVA/C.F. 02932120732), in persona del titolare e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. DI CAGNO NICOLA LUIGI, giusta procura rilasciata su foglio separato da intendersi apposta in calce all'atto di citazione
-Parte Attrice-
CONTRO
SCHMACK BIOGAS S.R.L. (P.IVA / C.F. 02477860213), in persona dei propri Amministratori Delegati e legali rappresentanti, rappresentata e difesa dall'avv. DI PUPPO ALESSANDRO, giusta delega unita alla comparsa di costituzione e risposta
-Convenuta- attrice in riconvenzionale
E CONTRO
COVER TECH S.r.l. (c.f. / p.iva n.02250520737), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, dall' Avv. Enrico Pellegrini, giusta procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83 III comma c.p.c. da intendersi in calce all'atto di costituzione
-Ulteriore convenuta-
NONCHE' CONTRO
HD-LO SE, rappresentanza generale per l'Italia con sede in Milano, in persona del procuratore, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Maria Lombardi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
-Terza chiamata-
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GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A.
-Terza chiamata contumace-
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ditta individuale Azienda Agricola CO ZI rappresentava di aver sottoscritto con la
Schmack Biogas s.r.l., in data 22 aprile 2013, il contratto di appalto n. I13-073_1 finalizzato alla realizzazione di una centrale a Biogas per la produzione e la messa in rete di energia elettrica in agro di LA (Ta) ed ancora che con successiva scrittura privata del 26 giugno 2014, le parti provvedevano ad integrare il suddetto contratto, prevedendo la vendita e posa in opera, da parte di
Schmack Biogas s.r.l., di una vasca di stoccaggio di materiale di approvvigionamento.
Deduceva che a distanza di pochi mesi dall'entrata in funzione dell'impianto, le pareti della vasca di stoccaggio mostravano evidenti segni di corrosione e di deterioramento generale e che a seguito di regolare denuncia dei suddetti difetti, la Schmack Biogas s.r.l. provvedeva al ripristino della vasca, individuando quale rimedio l'apposizione di un manto sintetico impermeabilizzante, in poliolefine flessibili, prodotto dalla società SI Italia Spa, atto a garantire la medesima tenuta e durata della vasca originariamente costruita.
Rappresentava, quindi, che tale manto era stato posato in data 15 dicembre 2015, dopo che la
Schmack Biogas aveva individuato ed incaricato la società ER CH S.r.l. per il montaggio.
Aggiungeva che, in data 12 giugno 2019, era stato costretto a denunciare nuovamente, con comunicazione inviata alla Schmack Biogas i vizi della vasca in quanto il manto posto in opera risultava scollato nei punti di saldatura, con conseguente danneggiamento della vasca e dispersione del materiale organico ivi contenuto e che quest'ultima incaricava la ER CH s.r.l. di effettuare una ulteriore riparazione.
Rappresentava, inoltre, che a distanza di sei mesi dall'ultimo intervento, si accorgeva che il manto di impermeabilizzazione posato e precedentemente riparato presentava nuovamente vistosi segni di scollamento e provvedeva, pertanto, a denunciare l'evento alla Schmack Biogas s.r.l. dopo aver informato telefonicamente la società ER CH s.r.l.
A questo punto, riferiva che, in data 6 dicembre 2019, gli incaricati della ER CH s.r.l. al fine di trovare una soluzione definitiva e risolutiva di tali ricorrenti episodi di insorgenza di difetti, riscontrata la richiesta del responsabile tecnico di Schmack Biogas s.r.l., si recavano presso la centrale e decidevano questa volta di rimuovere il manto impermeabile “SIplan”, previo svuotamento della vasca, “con oneri interamente sostenuti dal sig. ZI”, in funzione della successiva sostituzione.
Parte attrice, sostanzialmente, lamentava il fatto che la rimozione di tale manto aveva reso la vasca inutilizzabile, in quanto rivestita di un solo strato di “compensazione in tessuto non tessuto” (utilizzato quale materiale di congiunzione tra la superficie della vasca e il manto apposto) che, non essendo resistente alle sollecitazioni esterne, si distaccava in brandelli impedendo il funzionamento della pompa di approvvigionamento dell'impianto che, dopo essersi bloccata più volte, finiva poi per danneggiarsi gravemente, comportando una progressiva diminuzione della produzione di gas, non potendo l'impianto funzionare a regime, fino alla quasi totale interruzione avvenuta nei primi giorni di febbraio 2020, per almeno 5 mesi.
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Deduceva, altresì, che, risultate vane le sue numerose richieste, con missiva del 14 febbraio 2020 a firma del proprio difensore, intimava formalmente la Schmack Biogas s.r.l., la ER CH s.r.l. e la
SI Italia S.p.A. ad adempiere ai dovuti lavori di ripristino e a risarcire gli ingenti danni alla propria azienda causati;
ed ancora che in data 21 febbraio 2020, la Schmack Biogas s.r.l., in risposta alla suddetta missiva, pur negando la propria responsabilità, affermava testualmente: “abbiamo informato l'azienda che si era occupata per nostro conto dei lavori di posa del rivestimento interno della vasca, chiedendo di verificare la situazione denunciata dal Suo cliente e soprattutto di verificare le cause che avrebbero provocato il distacco dal rivestimento interno della vasca. (…) siamo qui a confermare che procederemo in data 09 marzo 2020 all'esecuzione di un intervento di ripristino della vasca Calix” (all.15).
Riferiva, inoltre, che solo in data 19 marzo 2020, tuttavia, gli incaricati di ER CH S.r.l. ultimavano l'apposizione del nuovo manto di protezione della vasca.
Invocava, pertanto, l'inadempimento del contratto di appalto da parte delle convenute Schmack
Biogas e ER CH S.r.l. alla luce degli artt. 1218 -1223 - 1667 – 1668- 1669 c.c. e quantificava i danni subiti nella misura globale di € 136.113,84, suddivisi in costi sostenuti e documentati, costi di manodopera e danno da mancata produzione di energia per i mesi di dicembre 2019, gennaio, febbraio, marzo e aprile 2020, così quantificati sulla base della differenza tra la media di produzione mensile degli ultimi 4 anni e quanto effettivamente prodotto.
Si costituiva in giudizio la SCHMACK BIOGAS S.r.l., eccependo in via preliminare l'incompetenza territoriale del Tribunale adito a favore del Tribunale di Bolzano quale foro esclusivo pattuito in contratto ed evidenziando che gli asseriti danni richiesti dall'attrice non potevano essere ad essa addebitati, posto che aveva richiesto tempestivamente la riparazione del telo in garanzia alla ditta ER CH, a cui aveva affidato, in data 03.11.15, l'esecuzione delle opere di impermeabilizzazione dell'interno della prevasca. Pertanto, deduceva che, se accertato, doveva proprio la ditta ER CH farsi carico di tutte le conseguenti responsabilità, alla luce del § 10 del contratto di appalto con la stessa stipulato, in cui veniva pattuita espressamente la responsabilità dell'appaltatrice ER CH, ulteriore convenuta, per i vizi delle opere realizzate e l'obbligo di manleva a favore dell'appaltatrice, per tutti i danni che ne sarebbero potuti derivare.
Contestava la quantificazione dei danni asseritamente subiti dall'attrice e proponeva, inoltre, domanda riconvenzionale per “il danno subito da Schmack Biogas, consistito nell'esborso sostenuto per il personale messo a disposizione per permettere l'effettuazione dei lavori di ripristino, per una quantificazione complessiva di € 6.232,00 (Doc.11 e cfr. doc.10)”.
In virtù della polizza decennale postuma stipulata da ER CH S.r.l. a favore di Schmack Biogas
S.r.l. chiamava, altresì, in causa direttamente anche la società Groupama Assicurazioni S.p.a., che aveva rilasciato il certificato di assicurazione n.16/15 su polizza 1101451, a favore di Schmack
Biogas S.r.l., specificando, altresì, che, nella denegata ipotesi di accertata propria responsabilità, la stessa avrebbe azionato anche la propria polizza n. 110-01584464-30031 e chiamato in causa anche la società assicuratrice HD BA SE.
Con ordinanza del 30.10.2020, il Giudice allora titolare del procedimento autorizzava la convenuta a chiamare in causa la GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A. e la HD LO SE, Rappresentanza Generale per L'Italia e fissava la nuova udienza di prima comparizione.
Si costituiva in giudizio, in data 24.03.2021, la società COVER TECH S.r.l., impugnando e contestando in ogni sua parte il contenuto dell'atto di citazione nonché dell'atto di costituzione con
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domanda riconvenzionale della Schmack Biogas s.r.l. Specificava, in primo luogo, che, il materiale prescelto per l'impermeabilizzazione della vasca, intervento riparatore ritenuto necessario dalla
SCHMACK BIOGAS S.r.l. stessa, oggetto del contratto di appalto stipulato